Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 469 del 14/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/01/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 14/01/2020), n.469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32177-2018 proposto da:

M.M., V.L., S.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato

GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 1265/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01110/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

S.E., M.M. e V.L. propongono ricorso articolato in unico motivo per la cassazione del decreto reso dalla Corte d’Appello di Perugia il 26 aprile 2018. Questo decreto ha condannato il Ministero della Giustizia all’equa riparazione in favore dei ricorrenti, pari ad Euro 500,00 pro capite, per la irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione davanti alla Corte d’Appello di Roma ed alla Corte di cassazione. La Corte d’Appello di Perugia ha liquidato Euro 210,00 a titolo di compenso professionale.

Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato un “atto di costituzione”.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c., comma 2, nonchè del D.M. n. 55 del 2014. I ricorrenti espongono che la liquidazione delle spese processuali operata dalla Corte d’Appello di Perugia sia inferiore ai minimi dettati dalla Tabella 12 del D.M. n. 55 del 2014 (indicando le singole attività e fasi ed i relativi importi tariffari).

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

Il motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha già precisato come il procedimento per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo – di cui alla L. n. 89 del 2001 – vada considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, non modificata dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, entrato in vigore il 27 aprile 2018 (cfr. Cass. Sez. 6-2, 21/06/2019, n. 16770; Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6 – 2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352). Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. Sez. 2, 17/01/2018, n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La liquidazione disposta dalla Corte di Perugia in complessivi Euro 210,00, opera, invece, senza dare alcuna adeguata motivazione, una globale determinazione dei compensi, in misura notevolmente inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro 0,00 ad Euro 1.100,00), pur applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell’affare ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, (Euro 286,00: Euro 67,50 per la fase di studio; Euro 67,50 per la fase introduttiva; Euro 51,00 per la fase istruttoria; Euro 100,00 per la fase decisionale) (Cass. Sez. 6 – 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 – L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 – 1, 16/09/2015, n. 18167). Ricorrendo, peraltro, l’ipotesi di assistenza e di difesa di più parti comportante l’esame di identiche questioni e posizioni, deve anche essere motivato l’eventuale diniego dell’aumento affidato al potere discrezionale del giudice dal medesimo D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 2.

Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020

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