Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4689 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4689
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Santa
Maria in Via n. 12, presso l’avv. Micael Montinari, rappresentato e
difeso dall’avv. Montebelli Quarto, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna n. 6/20/07, depositata il 17 gennaio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
Udito il P.G..
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. P.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 6/20/07, depositata il 17 gennaio 2007, con la quale è stato negato al ricorrente, agente di commercio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001, in quanto svolgente attività d’impresa e, come tale, ipso iure soggetto all’imposta.
L’agenzia delle entrate non si è costituita.
2. Il ricorso, con il quale si denuncia, fra l’altro, la violazione degli artt. 1742, 2082 e 2195 c.c. e della disciplina istitutiva dell’IRAP, contestando l’anzidetta ratio decidendi, appare manifestamente fondato, in virtù del principio recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’ attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009).
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti (l’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, ha depositato atto di costituzione); che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (l’assenza di autonoma organizzazione, accertata dal giudice di primo grado, non è stata oggetto di censura in appello da parte dell’Ufficio), la causa va decisa nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente;
che sussistono giusti motivi, in considerazione della novità del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza sopra menzionata, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010