Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4689 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, (ud. 31/01/2017, dep.23/02/2017),  n. 4689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9627-2012 proposto da:

MAMAI S.r.l., (c.f. (OMISSIS)) nella quale si è fusa per

incorporazione la VALERIA s.r.l., in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/d,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO ZACCHIA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUCIO CRISPO;

– ricorrente –

contro

LE QUERCE S.r.l., (c.f. (OMISSIS)), in persona del suo amministratore

unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A/4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 975/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato ALESSANDRA IADISERNIA, con delega dell’Avvocato

LUCIO CRISPO difensore della ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI, difensore della controricorrente,

che ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Nel giudizio sulla proprietà di un terreno di 74 mq sito in (OMISSIS) (in catasto al (OMISSIS)) la Corte territoriale di Genova con sentenza 7.10.2011 ha rigettato la domanda di revocazione della precedente sentenza di appello 10.10.2007 proposta dalla Mamai srl (incorporante della Valeria srl) contro la srl Le Querce osservando:

– che i motivi di revocazione, ad eccezione di quello n. 6 sul rinvenimento di documenti in epoca successiva alla sentenza, erano attinenti al merito e quindi non potevano formare oggetto del procedimento intrapreso;

– che i documenti rinvenuti dopo la sentenza di appello, a cui si riferiva la società ricorrente, non risultavano decisivi per il giudizio e comunque non risultava soddisfatto l’altro requisito imprescindibile di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3 (dimostrazione dell’ignoranza dell’esistenza o del luogo di conservazione delle lettere e delle foto come non addebitabile alla colpa della parte, gravata dal relativo onere probatorio.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Mamai srl sulla base di cinque motivi illustrati da memoria, a cui resiste Le Querce srl con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Va premesso che è stata deliberata l’adozione di una motivazione semplificata della decisione, non richiedendosi attività nomofilattica: come già affermato da questa Corte (v. Sez. 2, Sentenza n. 11199 del 04/07/2012), l’utilizzo di tale modello – sorto per esigenze organizzative miranti a dare una risposta all’arretrato della cassazione civile e a contenere i tempi di trattazione dei procedimenti entro termini di durata ragionevoli, nel rispetto del principio costituzionale stabilito dall’art. 111 Cost. – si giustifica allorchè l’impugnazione non richiede l’esercizio della funzione nomofilattica ma solleva, come nel caso di specie, questioni la cui soluzione comporta l’applicazione di principi di diritto già affermati in precedenza e dai quali il Collegio oggi non intende discostarsi.

Sempre sulla scorta della citata giurisprudenza di questa Corte – che il Collegio intende ribadire – la motivazione semplificata non è neppure preclusa dalla particolare ampiezza del ricorso in esame, formato da quasi 50 pagine (che però di fatto aumentano notevolmente se si considera l’inserimento di numerose pagine in caratteri grafici minimi con righi ristrettissimi: oltre 60 righi a pagina) contenenti la riproduzione di atti defensionali, di verbali di causa contenenti deposizioni testimoniali, di provvedimenti, fotografie e lettere raccomandate con la tecnica del cd. assemblaggio, che ha comportato un enorme appesantimento dell’atto processuale in evidente dispregio del principio di sommarietà dell’esposizione dei fatti della causa (art. 366 c.p.c., n. 3), concorrendo ad allontanare l’obiettivo di un processo celere (fondato invece sulla necessità di atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio) e risolvendosi soltanto in una inutile e disfunzionale sovrabbondanza.

Del resto, come più volte sostenuto da questa Corte, anche a sezioni unite, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso (v. tra le tante, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26277 del 22/11/2013 Rv. 628973; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17002 del 09/07/2013 Rv. 627181; Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012 Rv. 621813).

E’ stato tuttavia di recente precisato che tale difetto di autosufficienza è sanzionabile con l’inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall’atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi (v. Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015 Rv. 636551).

Ebbene, nel caso di specie, tale attività è comunque possibile, perchè espunti dal ricorso tutti gli atti e documenti sovrabbondanti, i motivi di impugnazione, una volta reso l’atto conforme al principio di sinteticità, rispondono allo standard minimo dell’autosufficienza, essendo possibile cogliere in essi il nucleo delle questioni sottoposte all’esame della Corte e che si possono sintetizzare nella ammissibilità del ricorso per cassazione e domanda di revocazione avverso la medesima sentenza (perchè così è avvenuto nel caso di specie) e nulla sussistenza, nella pronuncia del 2007, di vizi revocatori ingiustamente esclusi dalla Corte d’Appello con la sentenza impugnata.

E’ altresì opportuno precisare che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268 – 01): pertanto, contrariamente a quanto eccepito nel controricorso, non rileva la mancata indicazione specifica, per ogni motivo, sotto quale singolo e specifico profilo dell’art. 360 c.p.c. è proposta la censura.

2.1 Passando all’esame dei motivi di ricorso, osserva il Collegio che col primo di essi si denunzia la violazione degli artt. 360, 395 e 398 c.p.c. in ordine alla ritenuta inammissibilità dei motivi di revocazione in quanto coincidenti con quelli già oggetto del ricorso per cassazione.

2.2 Col secondo motivo si lamenta insufficiente, apparente e/o apodittica motivazione in ordine alla ritenuta afferenza dei motivi di revocazione alla valutazione di merito delle risultanze istruttorie e non ad una falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale.

2.3 Col terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 3 e comunque motivazione insufficiente sulla ritenuta mancanza di decisività delle raccomandate con cui la Valeria (srl poi incorporata nella Mamai) preannunciava l’apposizione di una catena al parcheggio, preventivamente consegnandole la chiave del lucchetto che l’avrebbe rinserrata e di alcune fotografie che riproducevano il parcheggio e la piena accessibilità e agibilità.

2.4 Col quarto motivo la ricorrente deduce violazione o falsa interpretazione dell’art. 395 c.p.c., n. 3 e comma 2 in relazione alla ritenuta omessa allegazione dell’incolpevole ignoranza dell’esistenza e del luogo di conservazione delle lettere e delle fotografie prodotte dopo il deposito della sentenza a supporto della revocazione della stessa.

2.5 Col quinto motivo la società ricorrente denunzia infine l’omessa motivazione in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti dalla Mamai srl malgrado la ritenuta omessa allegazione dell’incolpevole ignoranza dell’esistenza e del luogo di conservazione delle lettere e elle fotografie.

Questi motivi – che ben si prestano a trattazione unitaria – sono privi di fondamento.

Innanzitutto, in linea di principio va ricordato che in ipotesi di contestuale ricorso per cassazione e di domanda di revocazione avverso una sentenza della corte di appello, la definizione del ricorso per cassazione non preclude nè pregiudica in alcun modo la disamina della domanda di revocazione. Questa regola vale ovviamente allorchè non ci sia coincidenza tra i motivi di ricorso per cassazione e quelli a base della domanda di revocazione (v. al riguardo Sez. 3, Sentenza n. 23445 del 04/11/2014 Rv. 633226 – 01 in tema di erroneità del computo dei termini di impugnazione per erronea applicazione di norma processuale e per errore revocatorio).

Ciò chiarito, occorre altresì ricordare che ai sensi dell’art. 395, n. 4 la revocazione è consentita “se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

In proposito, come già affermato più volte da questa Corte, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Sez. 1, Sentenza n. 27094 del 15/12/2011 Rv. 620693 – 01; Sez. L, Sentenza n. 14840 del 16/11/2000 Rv. 541749 – 01).

Nel caso di specie, si è fuori dell’errore revocatorio per due ragioni:

a) perchè il fatto sulla cui supposizione è fondata la decisione del 2007 della Corte d’Appello di Genova, impugnata dalla Mamai (oltre che con ricorso per cassazione anche) per revocazione è il possesso ultraventennale dell’immobile in contestazione da parte della società Le Querce e quindi l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione e non certo il giudizio di inattendibilità o attendibilità espresso dai giudici nei confronti di questo o quel testimone;

b) perchè comunque il tema della valutazione della prova e dell’attendibilità dei testi nonchè il relativo apprezzamento rappresentò proprio uno dei punti controversi tra le parti nei giudizi di merito, tant’è vero che, come riporta la sentenza di questa Corte n. 16697/2014 – reiettiva, quanto all’accertamento dell’acquisto per usucapione, dei motivi di ricorso per cassazione contro la medesima sentenza di appello del 2007 – col sedicesimo motivo di ricorso ci si doleva proprio della valutazione delle prove circa il possesso dell’area di parcheggio a livello strada.

Passando alla questione dei documenti prodotti successivamente alla sentenza, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’apprezzamento dell’efficacia probatoria e del carattere di decisività del nuovo documento, prodotto a sostegno dell’istanza di revocazione, rientra nei poteri del giudice di merito e pertanto è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da sufficiente e coerente motivazione (tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 9369 del 21/04/2006 Rv. 589348 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3482 del 21/07/1989 Rv. 463474 – 01).

Nel caso in esame la Corte d’Appello ha affermato che le lettere a cui si riferisce la parte non risultano in alcun modo decisive, non essendo idonee per la marginalità delle circostanze sottese e il significato loro attribuibile, a dar luogo ad alcuna diversa determinazione della decisione. Inoltre, sempre secondo l’apprezzamento della Corte d’Appello, le lettere non alludono a nessun fatto risolutivo e non contengono evidenze di segno opposto rispetto al decisum ma semmai si connotano per il loro carattere interlocutorio, sicchè da tutta la documentazione rinvenuta è possibile evincere uno stato dei luoghi già acclarato in causa.

Tale affermazione appare sufficiente e coerente e quindi resiste alla critica sul giudizio di decisività.

Ma vi è anche un’altra argomentazione che la Corte d’Appello ha utilizzato per negare rilevanza alla documentazione: quella basata sulla mancanza di prova della impossibilità di produrre tempestivamente i documenti asseritamente decisivi nel giudizio.

Sempre per costante giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3, quando la parte abbia recuperato tardivamente il documento decisivo per fatto imputabile a sua negligenza (v. tra le varie, Sez. 5, Sentenza n. 15242 del 12/09/2012 Rv. 623770 – 01; Sez. L, Sentenza n. 22159 del 20/10/2014 (Rv. 633169 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22246 del 03/11/2016 Rv. 641567 – 01).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello genovese ha rilevato che detti documenti provenivano proprio da Valeria srl e che dunque la società ben avrebbe potuto produrli attraverso una normale indagine sulla documentazione in suo possesso.

La motivazione sul mancato assolvimento dell’onere probatorio della parte circa l’assenza di negligenza appare giuridicamente corretta, mentre al contrario, le censure proposte con gli ultimi due motivi sono prive di consistenza perchè il fatto (dedotto a sostegno della domanda di revocazione e ripetuto in ricorso) che i documenti fossero stati da Valeria sri a suo tempo consegnati ad un soggetto di fiducia – in particolare al tecnico di parte geom. Ma. che poi li smarrì per un certo periodo – certamente non la esonerava dal conservare presso di sè, con l’ordinaria diligenza richiesta nella fattispecie in esame, quanto meno una copia degli esemplari sia delle lettere da essa redatte, sia delle fotografie a suo tempo scattate dallo stesso geometra incaricato (e di cui avrebbe ben potuto richiedere subito copia), proprio per cautelarsi, atteso l’annoso contenzioso, da eventuali disguidi e smarrimenti, in teoria sempre possibili.

Una eventuale ammissione della prova per testi sullo smarrimento avvenuto presso il geometra non avrebbe comunque sortito l’esito sperato.

In conclusione il ricorso va respinto con addebito di ulteriori spese a carico della parte soccombente.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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