Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4689 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. I, 22/02/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 22/02/2021), n.4689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4457/2015 proposto da:

Il Gazzettino S.p.a., nella persona del legale rappresentante pro

tempore, P.R. e Po.Pa., tutti rappresentati e

difesi, in forza di procura in calce al ricorso per cassazione,

dagli Avv.ti Pietro Cavasola, e Leonarda Siliato, ed elettivamente

domiciliati presso lo studio degli stessi in Roma, via Agostino

Depretis, n. 86.

– ricorrenti –

contro

G.A., e R.A., rappresentati e difesi, per procure

speciali a margine del controricorso, dall’Avv. Giuliano Berti, e

dal Prof. Avv. Francesco De Santis, elettivamente domiciliati presso

lo studio del secondo a Roma, in Viale Cortina d’Ampezzo, n. 269.

– controricorrenti –

Avvocato dello Stato S.G., rappresentato e difeso,

congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Lorenzo Picotti, e

dall’avv. Giuseppe Orazio Russo, e presso lo studio del secondo

elettivamente domiciliato in Roma, via A. Friggeti, 55, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di TRENTO n. 312/2012,

depositata in data 9 ottobre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con atto di citazione del 20 febbraio 2008 G.A. e R.A., giudici in servizio presso il Tribunale di Rovigo, hanno convenuto in giudizio S.G., avvocato dello Stato in servizio presso l’Avvocatura distrettuale di Venezia, Po.Pa. e P.R., il primo giornalista e il secondo direttore responsabile del quotidiano “Il Gazzettino”, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale subito in seguito alla pubblicazione di dichiarazioni dal contenuto diffamatorio nei loro confronti rese dal convenuto S. nel corso di un’intervista rilasciata al Po. in relazione ad un’ordinanza emessa in data 10 ottobre 2007, depositata in data 18 ottobre 2007, dal Collegio giudicante del quale essi avevano fatto parte (la G. quale Presidente e il R. quale giudice a latere), in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, con la quale era stato rigettato l’appello proposto dal P.M. nell’ambito di un complesso procedimento penale aventi ad oggetto reati di natura edilizio-urbanistica ed ambientale.

2. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 370 depositata il 16 maggio 2011, ha accolto in parte le domande degli attori, rilevando che gli attori, anche se non nominati nel contesto dell’articolo, erano identificabili senza alcun dubbio e condannando i convenuti al pagamento in solido della somma di Euro 15.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno, oltre che della somma di Euro 3.000,00 ciascuno a titolo di riparazione pecuniaria, oltre interessi e spese legali.

3. La sentenza di primo grado è stata impugnata da S.G. e Il Gazzettino ha proposto appello incidentale e così anche i due magistrati e la Corte di appello di Trento ha rigettato l’appello principale e l’appello incidentale del giornale e ha accolto l’appello incidentale dei magistrati, rideterminando le spese legali del primo grado di giudizio.

4. La sentenza n. 312/2012 della Corte di Appello di Trento è stata impugnata per revocazione da S.G. perchè la Corte di appello aveva ritenuto inesistente il quarto motivo di appello sulla scriminante di cui all’art. 51 c.p., per l’esercizio del diritto di critica; con ordinanza del 4 aprile 2013 la Corte di appello ha disposto la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione e il giudizio di revocazione si è concluso con la sentenza n. 208 del 22 maggio 2014, depositata in data 1 luglio 2014, che ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione.

5. Avverso la sentenza n. 312/2012 della Corte di Appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione Il Gazzettino S.p.a., affidato a due motivi di ricorso.

6. G.A. e R.A. hanno depositato controricorso.

7. Anche S.G. ha depositato controricorso.

8. G.A. e R.A., nonchè S.G. hanno depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso Il Gazzettino S.p.a. lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di diffamazione a mezzo stampa, con riferimento all’art. 21 Cost., art. 595 c.p., art. 110 c.p., nonchè dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riguardo al dovere di controllo sulla verità e sulla continenza nella pubblicazione di una intervista, alla qualità dei soggetti (intervistato e presunti diffamati) e alla sussistenza dell’interesse pubblico alla pubblicazione.

2. Con il secondo motivo la società Il Gazzettino S.p.a. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1226 c.c. e del combinato disposto degli artt. 2059 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (pag. 33 del ricorso), con particolare riguardo all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione del danno liquidato.

3. In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto tardivo, sollevata dai controricorrenti G.A., R.A. e S.G..

Assumono i controricorrenti che con atto di citazione notificato il 2628 marzo 2013 – ed istanza di sospensione depositata il 28 marzo 2013 – S.G. aveva proposto istanza per la revocazione della sentenza della Corte di appello di Trento n. 312/2012, che si era conclusa con la sentenza della Corte di appello di Trento n. 208 depositata in data 1 luglio 2014, comunicata in pari data alle parti, sicchè il ricorso per cassazione, proposto con ricorso notificato il 13 febbraio 2015 era inammissibile.

3.1 L’eccezione è fondata.

In tema di impugnazioni, il principio generale è che il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., decorre solo dalla notificazione della sentenza (art. 326 c.p.c.), non essendo sufficiente, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, che la parte abbia avuto conoscenza in qualsiasi modo della sentenza o del suo contenuto.

Alla regola secondo cui la notificazione della sentenza non ammette equipollenti, per i fini di cui all’art. 326 c.p.c., si fa tuttavia eccezione quando la parte abbia acquisito conoscenza legale della sentenza e l’abbia acquisita con un atto destinato esclusivamente a provocarne l’impugnazione, ovvero ad impugnarla (Cass., 8 marzo 2017, n. 5793).

In particolare questa Corte ha affermato che “la notificazione di una impugnazione equivale (sia per la parte notificante sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all’art. 325 c.p.c., salva l’ipotesi di sospensione del termine di impugnazione ove prevista dalla legge (Cass. 5 settembre 2019, n. 22220, citata; Cass., 22 marzo 2013, n. 7261; Cass. 19 giugno 2007, n. 4267; Cass., 20 dicembre 2004, n. 23592).

Si è in questa prospettiva precisato che la cosiddetta efficacia bilaterale della notificazione della sentenza comporta che detta scienza legale si configuri non solo relativamente al notificante, il quale con la proposizione della domanda di revocazione ha dimostrato di aver acquisito piena conoscenza della pronuncia impugnata, ma anche nei confronti del destinatario della notifica.

Tale orientamento costituisce evidente espressione di un principio generale di equipollenza della notifica della impugnazione alla notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine stabilito dall’art. 325 c.p.c. (Cass., 19 giugno 2006, n. 1196).

3.2 Nel caso in esame, il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione è iniziato a decorrere con la notifica dell’atto di citazione per revocazione avvenuta, come si legge nel ricorso per cassazione, nei confronti del ricorrente in data 26 marzo 2013.

Il termine è stato poi sospeso, su istanza presentata il 28 marzo 2013, con ordinanza del Presidente della prima sezione civile della Corte di appello di Trento del 4 aprile 2013.

3.3 Al riguardo, questa Corte ha statuito che la presentazione dell’istanza di sospensione formulata ai sensi dell’art. 398 c.p.c., non ha l’effetto di sospensione immediata ed automatica del termine stesso, fino al momento della comunicazione della pronuncia del Giudice su di essa; la norma richiamata, nel prevedere in via di principio che, a differenza di quanto sancito nel precedente testo, la proposizione della revocazione non sospende il termine per ricorrere per Cassazione, salva l’ipotesi che il Giudice della revocazione ne disponga, su istanza di parte, la sospensione, configura con chiarezza un sistema che nega efficacia sospensiva automatica del termine alla proposizione dell’impugnazione per revocazione, ma rimette la relativa decisione all’apprezzamento discrezionale del Giudice della revocazione, sulla base di una delibazione sommaria di non manifesta infondatezza della revocazione stessa (Cass., 19 giugno 2006, n. 1196, citata).

Ne consegue che il termine per la proposizione del ricorso per cassazione inizia a decorrere dalla data di notifica dell’atto di citazione per revocazione e continua a decorrere fino al provvedimento che concede la sospensione o, nel caso di rigetto dell’istanza di sospensione, non viene mai sospeso.

E difatti, la proposizione dell’istanza di revocazione avverso la sentenza impugnabile in cassazione in pendenza del relativo termine comporta, ex art. 398 c.p.c., comma 4, la sospensione (e non l’interruzione) di quest’ultimo fino al momento della comunicazione della sentenza sulla revocazione, sicchè il ricorso per cassazione può ritenersi tempestivo solo se, dalla data di quella comunicazione (che spetta al ricorrente dimostrare), non sia decorsa la parte residua del termine sospeso (Cass., 17 aprile 2013, n. 9239; Cass., 24 febbraio 2016, n. 3680).

Anche le Sezioni Unite di questa Corte, quanto alla decorrenza dell’effetto sospensivo del termine per ricorrere per cassazione, hanno affermato che l’art. 398 c.p.c., comma 4, secondo inciso, deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l’effetto sospensivo (come, del resto, l’eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione, se frattanto introdotto) soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell’istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice (Cass., Sez. U., 30 agosto 2019, n. 21874).

3.4 Nel caso di specie la società ricorrente ha ricevuto la comunicazione della sentenza che ha deciso sulla revocazione n. 208 depositata in data 1 luglio 2014 in pari data.

Pertanto, da questa data è iniziato a decorrere il periodo di sessanta giorni per proporre il ricorso per cassazione.

Deve, tuttavia, tenersi conto anche del periodo decorso dalla data di notifica dell’atto di citazione per revocazione (26 marzo 2013) alla data del provvedimento di sospensione (4 aprile 2013).

Il ricorso per cassazione è stato notificato in data 10 febbraio 2015, ben oltre il termine di sessanta giorni, considerato anche il termine di sospensione feriale.

3.5 In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

La dichiarata inammissibilità del ricorso preclude l’esame della domanda di cessazione della materia del contendere formulata nel controricorso dall’Avv. S. con riguardo al rapporto tra il medesimo e i dottori G. e R..

Segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento in favore di G.A. e R.A. delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

Le spese processuali tra la società ricorrente e l’avv. S.G. vanno, invece, compensate, tenuto conto del fatto che nessuna domanda è stata spiegata nel ricorso per cassazione nei suoi confronti e che l’atto introduttivo del presente giudizio gli è stato notificato in quanto litisconsorte nel giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di G.A. e R.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Compensa interamente le spese processuali tra la società ricorrente e l’Avv. S.G..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA