Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4689 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. III, 21/02/2020, (ud. 02/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 58/2016 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO

IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato GUIDO MARIA POTTINO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO

CASERTA, LUIGI SCIARRINO;

– ricorrente –

contro

S.R., D.R., D.S.G.,

D.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 637/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato GUIDO MARIA POTTINO;

udito l’Avvocato ALBERTO COSTANTINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.L. ha presentato domanda per il rilascio del porto d’armi alla Prefettura di Salerno. Avutone rigetto, ha inviato una lettera a diverse istituzioni, compresa la Prefettura stessa ed il Ministero degli Interni con la quale gettava cattiva luce sulla persona e sull’operato dell’allora Vice Prefetto vicario, M.P..

Quest’ultimo, ritenendosi diffamato, ha citato in giudizio inizialmente il D., ma il procedimento si è interrotto, per cause relative al difensore, e lo stesso D. è defunto poco dopo l’interruzione. Così che il M. ha ripreso la sua azione verso gli eredi del convenuto iniziale, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto la domanda, implicitamente rigettando l’eccezione di prescrizione, sollevata tardivamente dai convenuti con la memoria di cui all’art. 183, anzichè con la comparsa di costituzione.

Gli eredi del D. hanno proposto appello, ribadendo l’intervenuta prescrizione del diritto, e la corte di secondo grado ha accolto questa eccezione, sul presupposto che, pur essendo stata tardivamente proposta, e seppur avrebbe dovuto il giudice di primo grado rilevarne d’ufficio la tardività, l’attore vi avrebbe fatto acquiescenza, non avendo eccepito la decadenza in prima istanza, e non avendo riproposto l’eccezione relativa sotto forma di appello incidentale.

Ora, questa ratio decidendi è contestata dal M. con un motivo di ricorso, illustrato ulteriormente da memoria, al quale resistono con controricorso gli eredi D..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello premette che l’eccezione di prescrizione era tardiva, in quanto proposta non con la comparsa di costituzione, bensì con la memoria istruttoria; premette altresì che il Tribunale avrebbe dovuto rilevarla d’ufficio, ma che, non avendolo fatto, era onere dell’attore eccepire la decadenza per tardività. L’attore non solo non ha eccepito alcunchè, ma non ha riproposto la questione della decadenza con l’appello incidentale, come invece avrebbe dovuto fare.

Con la conseguenza che sulla questione si è formato giudicato, nel senso che la tardività della eccezione di prescrizione, non essendo oggetto di appello incidentale, non poteva più essere discussa, e l’eccezione stessa andava dunque valutata nel merito.

Cosi premesso, la corte di appello ha dunque accolto quella eccezione ed ha dichiarato prescritto il diritto.

2.- Il ricorrente propone un solo motivo di ricorso, con cui denuncia una erronea interpretazione degli artt. 345 e 346 c.p.c..

In sostanza, sostiene che la corte di merito ha errato nell’imporgli l’onere dell’appello incidentale, ossia ha errato nel ritenere che egli avrebbe dovuto riproporre l’eccezione di decadenza con l’appello incidentale, e l’errore starebbe nel fatto di non considerare che la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere dell’appello incidentale per riproporre in appello le questioni poste in quel grado ed assorbite.

Il motivo è fondato.

Questa corte ha ritenuto che “soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle; per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda o eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa” (Cass. 6550/2013; Cass. 9889/2016).

Nella fattispecie il ricorrente è stato vittorioso in primo grado, in quanto, da un lato, l’eccezione di prescrizione fatta dai convenuti nei suoi confronti è stata implicitamente rigettata, e dall’altro, proprio come conseguenza di questo implicito rigetto, il Tribunale ha accolto nel merito la domanda di risarcimento del danno.

Il che significa che, di certo, il ricorrente non aveva l’onere di fare appello incidentale sulla questione della prescrizione, ossia sul fatto che l’eccezione di prescrizione fosse tardiva.

Tuttavia, ritengono i controricorrenti che, se pure il ricorrente non aveva l’onere di fare appello incidentale sulla tardività della prescrizione, aveva tuttavia quello di riproporre comunque la questione, ossia di introdurre nel giudizio la questione della decadenza dall’eccezione di prescrizione in cui erano incorsi i convenuti. Non avendolo fatto, ha prestato acquiescenza, come risulterebbe pure dall’orientamento di legittimità sopra citato, il quale richiede che, per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., la parte deve comunque riproporre la questione fatta valere in primo grado, anche se non necessariamente sotto forma di appello incidentale. Per contro, il ricorrente non solo non ha fatto appello incidentale, ma neanche ha riproposto la questione della decadenza dei convenuti quanto alla eccezione di prescrizione.

L’argomento è pertinente quanto al caso cui è riferita la giurisprudenza sopra citata, ma non lo è quanto al caso concreto.

Infatti, l’onere di riporre la questione è pur sempre l’adempimento dell’onere originario di eccepire.

Ossia: può ritenersi che abbia rinunciato ad una eccezione la parte che aveva l’onere di farla in primo grado. Ma se l’onere non v’era (e non v’è quando la questione è comunque rilevabile d’ufficio) non può sorgere in appello, attraverso l’imposizione alla parte di introdurre comunque una questione che in primo grado poteva anche non introdurre, essendo rilevabile d’ufficio.

La rinuncia implicita ad una eccezione, per il fatto di non averla espressamente riproposta (sotto quale forma non rileva) presuppone un onere che, non assolto in primo grado, può utilmente esserlo anche in appello.

Escluso che l’attore debba proporre impugnazione incidentale per riproporre la questione della tardività della eccezione, è altresì escluso che debba comunque introdurre, a pena di decadenza, tale questione con le sue difese in appello.

Se si opina cosi, si introduce un onere in appello (quello di porre comunque la questione della decadenza) che in primo grado non v’era, poichè la decadenza era rilevabile d’ufficio.

In altri termini, se sulla questione della decadenza dalla eccezione di prescrizione non si forma giudicato, la questione è ancora discutibile, e dunque rimane integra la rilevabilità d’ufficio che v’era in primo grado, senza bisogno che la questione venga riproposta in appello.

E si consideri che, su tale eccezione, il giudice di appello ha gli stessi poteri officiosi di quello di primo grado.

Del resto, sulla intervenuta prescrizione v’era appello principale dei convenuti, che dunque hanno introdotto il thema decidendum, rispetto al quale non era venuta meno la rilevabilità d’ufficio della decadenza di quella eccezione, che poteva venire meno solo in caso di giudicato implicito.

Ossia: il giudice di appello non può ritenere “consumato” il potere officioso di rilevare la decadenza, se sulla questione relativa non si è formato giudicato, e sappiamo che il giudicato non si è formato proprio dall’argomento per cui l’attore non ha l’onere della impugnazione incidentale. Solo se avesse l’onere della impugnazione incidentale potrebbe dirsi formato il giudicato (in caso di omessa impugnazione).

Senza tacere del fatto, già menzionato, che il giudice di appello ha gli stessi poteri officiosi di quello di primo grado, e può dunque rilevare da sè la tardività della eccezione come avrebbe dovuto fare quello di prima istanza.

Del resto, la mancata eccezione di decadenza in primo grado non consuma il potere officioso del giudice di rilevare la tardività della eccezione di prescrizione. Ed il fatto che tale potere non sia esercitato e che questa omissione non sia denunciata dalla parte interessata in appello, non comporta che quel potere è consumato. Diversamente, se si ritenesse che la parte, omettendo di eccepire la tardività dalla eccezione di prescrizione, “rinuncia” a far dichiarare decaduta la parte che eccepisce, si negherebbe surrettiziamente la natura di eccezione in senso stretto a quella di prescrizione.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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