Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4688 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4688 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 16059-2016 proposto da:
PIACENTI PIERANACLETO, elettivamente domiciliato in ROMA,
P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato
ELISABETTA NARDONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE LA SPINA;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– con troricorrente avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositato il 03/05/2016;

Data pubblicazione: 28/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 29/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25 maggio 2015 presso la Corte d’Appello di
Firenze Pieranacleto Piacenti chiese la condanna del Ministero

un giudizio previdenziale svoltosi davanti al Tribunale di
Spoleto, la Corte d’Appello di Perugia e la Corte di Cassazione.
Il consigliere delegato della Corte d’Appello di Firenze accolse
in parte la domanda, liquidando l’indennizzo per il solo danno
non patrimoniale, e non anche per il danno patrimoniale, con
decreto del 16 luglio 2015. Propose opposizione il Piacenti con
atto del 24 luglio 2017, chiedendo il riconoscimento del danno
patrimoniale, mentre il Ministero della Giustizia eccepiva
l’improponibilità dell’opposizione, avendo lo stesso Piacenti
notificato in data 29 luglio 2015 il decreto oggetto di
opposizione.
All’esito della proposta opposizione, la Corte d’Appello di
Firenze, con decreto del 3 maggio 2016, dichiarava
l’opposizione improponibile, stante l’avvenuta notifica del
decreto del 16 luglio 2015, peraltro aggiungendo che
l’opposizione fosse anche infondata.
Per la cassazione di questo decreto Pieranacleto Piacenti ha
proposto ricorso sulla base di due motivi, mentre il Ministero
della Giustizia si difende con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis-1
c.p.c.
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 5,
comma 3, legge n. 89/2001, e 329 c.p.c., contestandosi
l’avvenuta acquiescenza parziale ravvisata dalla Corte di
Firenze.
Ric. 2016 n. 16059 sez. 52 – ud. 29-01-2018
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della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata di

Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 2,
legge n. 89/2001, 1123 c.c. e 132 n. 4 c.p.c., quanto alla
sussistenza del preteso danno patrimoniale.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole

134, a norma dell’art. 5, comma 2, della legge n. 89/2001, il
ricorso, unitamente al decreto che (in tutto o in parte) abbia
accolto la domanda di equa riparazione, deve essere notificato
per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda
stessa è stata proposta; e il decreto diventa inefficace qualora
la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal
deposito in cancelleria del provvedimento, senza che la
domanda di equa riparazione possa essere più proposta; il
comma 3 del medesimo art. 5, tuttavia, aggiunge che la
notificazione del ricorso e del decreto rende improponibile
l’opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del
ricorrente.
Da tale disciplina discende che:
1)spetta al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta
formulare tempestiva opposizione ai sensi dell’art. 5 ter della
legge 24 marzo 2001, n. 89, per far dichiarare l’eventuale
inefficacia del decreto (Cass. Sez. 2, 20/03/2015, n. 5656;
Cass. Sez. 2, 20/01/2015, n. 865).
2) quando, peraltro, il decreto (come nel caso in esame) sia
stato emesso per una somma inferiore a quella domandata nel
ricorso, il ricorrente è posto davanti ad un’alternativa
processuale:

2a)

egli può provvedere comunque alla

notificazione del provvedimento, il che normativamente implica
però acquiescenza dell’istante alla pronuncia di rigetto parziale
della domanda per la parte non accolta, precludendogli la
Ric. 2016 n. 16059 sez. 52 – ud. 29-01-2018
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del processo, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n.

possibilità di insistere nella sua originaria pretesa proponendo
altresì opposizione a norma dell’art. 5-ter, legge n. 89/2001
(così come ha appunto correttamente deciso la Corte d’Appello
di Firenze); 2b) altrimenti, il ricorrente, come precisa pure il
comma 6 dell’art. 3, legge n. 89/2011 (“Se il ricorso è in tutto

la parte può fare opposizione a norma dell’articolo 5-ter”) può
proporre opposizione avverso il decreto che abbia parzialmente
accolto il ricorso, al fine di ottenere dal collegio della Corte
d’Appello il riconoscimento altresì dei capi di domanda non
accolti, senza dover in tal caso procedere alla notificazione del
ricorso e del decreto, che renderebbe improponibile
l’opposizione stessa, e dovendo, piuttosto, depositare l’atto di
opposizione nel termine di cui all’art. 5-ter, comma 1, cit. (così
Cass. Sez. 6 – 2, 05/01/2017, n. 187; ma si veda anche Cass.
Sez. 6 – 2, 01/02/2017, n. 2659); 3) ove avverso lo stesso
decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione venga
proposta opposizione ai sensi dell’art. 5 ter citato sia
dall’amministrazione nei cui confronti la domanda è stata
avanzata, sia dal ricorrente che abbia visto in parte respintq le
proprie pretese, prioritarie esigenze di economia processuale e
di unitarietà del processo d’opposizione impongono la riunione
dei due giudizi.
Il rigetto del primo motivo di ricorso, che conferma
l’impedimento pregiudiziale all’esame dell’opposizione proposta
da Pieranacleto Piacenti, determina l’assorbimento del secondo
motivo, il quale attiene al merito dell’opposizione stessa.
Il ricorso va quindi rigettato, regolandosi secondo soccombenza
le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in
dispositivo.

Ric. 2016 n. 16059 sez. 52 – ud. 29-01-2018

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o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del
contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di
cui al comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
in favore del controricorrente delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in C 900,00 per compensi, oltre alle
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio
2018.
Il Presidente
Dott. Stefano Petitti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

28 FEB. 2013

P.Q.M.

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