Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4688 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.23/02/2017),  n. 4688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7724-2014 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 7, presso

lo studio dell’avvocato RODOLFO CORONATI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PASQUALE IANNOTTA;

– ricorrente –

contro

TRAFICANTE ANTONELLA VALENTINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11527/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La notaio R.M. otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 12173/2010 nei confronti del Condominio di (OMISSIS), intimante il pagamento delle prestazioni professionali rese su incarico del suddetto Condominio. Dopo aver ricevuto dall’amministratore del Condominio ingiunto un pagamento parziale, la notaio R. intimava precetto per la residua somma ancora dovutale, quantificata in complessivi Euro 6.171,04, nei confronti T.A.V., condomina dell’edificio stabile di (OMISSIS).

Con atto di citazione regolarmente notificato T.A.V. proponeva opposizione al precetto, eccependo la natura parziaria e non solidale dell’obbligazione dei condomini per i debiti contratti dall’amministratore.

Si costituiva in giudizio R.M. che contestava le considerazioni giuridiche dell’attrice sul concetto di obbligazione solidale, rilevando che il Condominio era costituito da altri 78 condomini oltre l’intimata, per cui sarebbe stato oltremodo gravoso per la creditrice recuperare da ciascuno di essi la piccola quota parte dovuta.

Il Tribunale di Milano, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione intervenute sul punto (Cass. S.U. n. 9148/2008), accoglieva l’opposizione della T., riaffermando che verso l’esterno le obbligazioni dei singoli condomini sono regolate dal principio della parziarietà, avendo ad oggetto una somma di denaro, mancando invece una norma espressa che stabilisca l’applicazione della regola della solidarietà passiva alle obbligazioni dei condomini.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l’attuale ricorrente chiedendo l’integrale riforma della stessa; ribadiva a tal fine l’interpretazione giuridica già espressa in primo grado circa la natura solidale dell’obbligazione assunta nell’interesse del Condominio.

Si costituiva in giudizio T.A.V., che chiedeva invece respingersi l’appello.

Con l’ordinanza n. 3641/2013 del 10.10.2013, la Corte di Appello di Milano dichiarava ex art. 348 bis c.p.c. l’inammissibilità dell’impugnazione della R., la quale aveva riproposto le stesse eccezioni formulate in primo grado e correttamente disattese dal Tribunale.

Avverso la sentenza del Tribunale di Milano sopra citata R.M. ha proposto ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c., formulando due distinti motivi. La ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. in data 9 gennaio 2017.

Con il primo motivo la ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1292, 1294, 1314 e 1123 c.c., e l’errata applicazione del principio di parziarietà nei confronti dei singoli condomini con riferimento alle obbligazioni assunte dal condominio. In particolare rileva che la Corte d’Appello non ha tenuto conto dell’interpretazione giurisprudenziale e dottrinaria che ha criticato la richiamata sentenza delle Sezioni Unite, laddove la stessa ricollega la solidarietà dell’obbligazione all’indivisibilità della prestazione, dato che l’art. 1292 c.c. non prevede tra i requisiti della solidarietà sul lato passivo che l’obbligazione abbia natura indivisibile.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in via consequenziale rispetto alla prima eccezione, l’erroneità della decisione riguardo alle spese di lite.

T.A.V. è rimasta intimata senza svolgere attività difensiva.

4. Si impone un rilievo pregiudiziale.

Come di recente deciso da Cass. Sez. U, Sentenza n. 25513 del 13/12/2016, nell’ipotesi di ordinanza d’inammissibilità dell’appello emessa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, il conseguente ricorso per cassazione proponibile in base all’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro la sentenza di primo grado nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa o dalla sua notificazione, se avvenuta prima, è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, ad un duplice onere, quello, cioè, di deposito della copia autentica della sentenza di primo grado e quello, inerente alla tempestività del ricorso, di provare la data di comunicazione o di notifica dell’ordinanza d’inammissibilità. Tale secondo onere è assolto dal ricorrente mediante il deposito della copia autentica dell’ordinanza con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, salvo che, in esito alla trasmissione del fascicolo d’ufficio da parte della cancelleria del giudice a quo, che il ricorrente ha l’onere di richiedere ai sensi del comma 3 predetto art., la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso di verificare la tempestività dell’impugnazione, rilevi che quest’ultima sia stata proposta nei 60 gg. dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

Applicato questo principio al caso di specie, risulta, dall’esame diretto dell’ordinanza n. 3641/2013 della Corte d’Appello di Milano, che la stessa fu comunicata al difensore dell’appellante Monica R., avvocato Pasquale Iannotta, in data 10 ottobre 2013, come da attestazione telematica rilasciata dalla cancelleria, mentre il ricorso è stato avviato per la notifica soltanto il 26 marzo 2014.

Non occorre procedere alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimata Antonella Valentina T. non ha svolto attività difensiva.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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