Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4688 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. III, 21/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14700-2018 proposto da:

L.F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

121, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE VETERE, rappresentato

e difeso dall’avvocato IRENE CESENA;

– ricorrente –

contro

D.B.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

SAN BASILIO 61, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE NEGRETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RITA SIRINGO;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 502/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 5/3/2018, la Corte d’appello di Catania, per quel che rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione proposta da L.F.C. avverso il decreto ottenuto da D.B.C. per l’ingiunzione, nei confronti del L.F., del pagamento di una somma di danaro, sulla base di un atto di ricognizione di debito sottoscritto da entrambe le parti;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la contestazione sollevata dal L.F., circa la mancata coincidenza tra il soggetto possessore del documento comprovante la dichiarazione di ricognizione di debito e il destinatario di detta ricognizione, dovesse ritenersi superata dalla congiunta considerazione della circostanza costituita dal possesso del documento stesso in capo all’omonimo ricorrente in sede monitoria, e della mancata indicazione, da parte dell’opponente, delle generalità dell’eventuale differente soggetto cui la dichiarazione era stata destinata;

che, peraltro, l’insistita invocazione, da parte del L.F., dell’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio al fine dell’accertamento della non appartenenza, all’ordine grafico dell’originario ricorrente in sede monitoria, dell’omonima sottoscrizione comparente sull’atto di ricognizione di debito emesso dal L.F., doveva ritenersi del tutto priva di rilevanza (oltre che impossibile, per la mancata acquisizione, agli atti, dei fascicoli di parte), trattandosi, con riguardo alla fattispecie della ricognizione di debito, di un atto unilaterale, rispetto al quale l’accertamento dell’eventuale non appartenenza, all’ordine grafico del possessore del documento, della relativa sottoscrizione ivi comparente, non avrebbe in ogni caso consentito alcuna diversa conclusione;

che, avverso la sentenza d’appello, L.F.C. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che D.B.C.A. resiste con controricorso;

considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 347 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato di non poter procedere all’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio in assenza dei fascicoli delle parti, avendo la stessa corte omesso di acquisire d’ufficio (come espressamente imposto dall’art. 347 c.p.c.) il fascicolo relativo alla fase monitoria, al fine di esaminare la scrittura privata di riconoscimento di debito e, conseguentemente, di disporre la consulenza tecnica grafologica comparativa allo scopo di accertare l’effettiva non appartenenza di detta sottoscrizione all’ordine grafico dell’originario ricorrente;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio come la circostanza secondo cui, nel caso di specie, i fascicoli d’ufficio del primo grado e della fase monitoria (che l’art. 347 c.p.c. impone di acquisire) contenessero con certezza la documentazione destinata a fornire materia della consulenza tecnica grafologica, costituisca oggetto di un’affermazione meramente congetturale dell’odierno ricorrente, essendo di regola contenuti, i documenti prodotti dalle parti, non già nei fascicoli d’ufficio, bensì nei fascicoli di parte che, proprio nel caso di specie, il L.F. ebbe a non depositare in sede di appello, come espressamente dedotto dal giudice a quo;

che, conseguentemente, la mancata allegazione e produzione in questa sede della documentazione processuale indispensabile per la verifica della concludenza della censura in esame impone di considerarne inammissibile il corrispondente motivo di ricorso, siccome proposto in violazione degli oneri di puntale e completa allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

che, peraltro, varrà ulteriormente considerare come la corte territoriale abbia espressamente sottolineato (con affermazione che costituisce espressione di una valutazione discrezionale di merito, nella specie neppure censurata) come l’eventuale esclusione dell’appartenenza, all’ordine grafico del possessore del documento comprovante l’atto di ricognizione di debito, dell’omonima sottoscrizione comparente su tale documento, non assumesse alcun carattere dirimente o decisivo, ai fini della prova della coincidenza tra detto possessore e l’effettivo destinatario della ricognizione (stante l’indole unilaterale dell’atto di ricognizione di debito), con la conseguente qualificabilità, della censura in esame, alla stregua di una sostanziale rilettura nel merito dei fatti di causa, come tale inammissibile in questa sede;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato il ricorso di una presunzione di coincidenza tra il soggetto che si trova nel possesso della documentazione relativa a una ricognizione di debito e il destinatario del medesimo atto, in contrasto con il disposto dell’art. 1988 c.c., che si limita a stabilire una presunzione di esistenza del rapporto sostanziale, e non già anche una presunzione di esistenza degli altri presupposti per l’operatività della promessa, da tanto desumendosi l’indispensabilità dell’espletamento di una consulenza tecnica grafologica al fine di accertare la mancanza di coincidenza tra il destinatario della ricognizione di debito e l’originario ricorrente in sede monitoria;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

che, sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);

che, nel caso di specie, varrà evidenziare come la corte territoriale non abbia sostenuto in alcun modo che il possessore del documento comprovante la ricognizione di debito sia presumibilmente identificabile con lo stesso soggetto in favore del quale detta ricognizione è stata emessa, avendo piuttosto affermato che tale possesso, unito alla circostanza dell’omonimia tra possessore e sottoscrittore, nonchè all’ulteriore circostanza che il L.F. non fosse stato in grado di fornire le generalità dell’eventuale terzo soggetto destinatario effettivo della ricognizione, fosse valso a fornire una rappresentazione probatoria (sia pure sul piano critico) sufficientemente attendibile in ordine all’effettiva coincidenza tra il destinatario della ricognizione di debito e l’originario ricorrente in sede monitoria;

che, peraltro, proprio nel quadro di tale discrezionale valutazione degli elementi di prova acquisiti, il giudice a quo ha ulteriormente sottolineato le ragioni della ritenuta irrilevanza di una prospettata consulenza tecnica d’ufficio grafologica, atteso che l’eventuale non appartenenza, all’ordine grafico dell’originario ricorrente in sede monitoria, della sottoscrizione comparente sulla ricognizione di debito, non avrebbe comunque consentito il raggiungimento di conclusioni diverse (stante l’indole unilaterale dell’atto di ricognizione di debito); ciò che vale a confermare la riconducibilità, anche della censura in esame, alla sostanziale rivendicazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa, come tale inammissibile in questa sede di legittimità;

che, sulla base delle considerazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese forfet-tarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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