Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4687 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. III, 14/02/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 14/02/2022), n.4687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 31536/2019 R.G. proposto da:

MASSERIA SAN VITO S.R.L., rappresentata da INTRUM ITALY e difesa

dall’avv. Nicola Montagna, ed elettivamente domiciliata presso il

suo domicilio digitale montagna0364.cert.avvmatera.it;

– ricorrente –

contro

INTRUM ITALY S.P.A., nella qualità di rappresentante di PENELOPE SPV

S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Di Pietro, ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Livio

Andronico 25;

– controricorrente –

e nei confronti di:

LA PRIMA S.C.A.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 137 del TRIBUNALE DI LAGONEGRO, depositata in

data 08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2022 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

udite le parti e il Procuratore Generale all’udienza del 18/01/2022.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

– in data 06/07/2015 Intesa Sanpaolo notificava un atto di precetto a Masseria Serra San Vito S.r.l., la quale aveva acquistato (con atto pubblico del 07/02/2013) da La Prima S.C. il bene immobile gravato da ipoteca a garanzia del mutuo fondiario contratto dalla società venditrice;

– con atto di citazione del 18/07/2015, la Masseria Serra San Vito proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso l’atto di intimazione, del quale deduceva l’invalidità per non essere stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo;

– costituendosi, la Intesa Sanpaolo sosteneva che l’omessa notificazione del titolo contrattuale era consentita dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 41, comma 1, norma derogatoria all’art. 603 c.p.c.;

– integrato il contraddittorio col debitore principale (La Prima S.C., rimasta contumace), il Tribunale di Lagonegro, con la sentenza n. 137 in data 08/04/2019, rigettava l’opposizione;

– avverso la suddetta sentenza la Masseria San Vito proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

– resisteva con controricorso Penelope SPV S.r.l., rappresentata da Intrum Italy S.p.A., cessionaria del credito vantato da Intesa Sanpaolo

– la notificazione del ricorso introduttivo a La Prima S.C. – già parte (seppur contumace) del giudizio di merito e debitrice principale (come tale litisconsorte necessario; ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1331 del 18/01/2022) – non si è perfezionata: dalla cartolina di notifica risulta, infatti, che la società è “sconosciuta” all’indirizzo al quale è stato recapitato l’atto;

– ritenuto che – stante la rilevata nullità della notificazione del ricorso – ai sensi dell’art. 291 c.p.c., debba preliminarmente disporsi la sua rinnovazione entro il termine perentorio di cui appresso.

PQM

La Corte;

rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso a La Prima S.C. entro il termine perentorio di sessanta

giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

 

 

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