Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4686 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4686 Anno 2018
Presidente: GIUSTI ALBERTO
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 22147-2014 proposto da:
FRATAMICO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
LONGO, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO
SCHIONA;
– ricorrente contro

CONDOMINIO COLLE MARINO FABBRICATO 2°, VIA MAESTRI
DEL LAVORO 7/9, PESCARA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 138/2014 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 06/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 19/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Data pubblicazione: 28/02/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
I.Giovanni Fratamico ha proposto ricorso in cassazione
articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte di
Appello di L’Aquila n. 138/2014 resa il 21.01.2014. Rimane

COLLE MARINO FABBRICATO 2/A di Via Maestri del Lavoro nn.
7-9 di Pescara.
Il giudizio ebbe inizio con citazione del 6 giugno 2004, con cui
Giovanni Fratamico convenne innanzi al Tribunale di Pescara il
Condominio COLLE MARINO- FABBRICATO 2/A di Via Maestri
del Lavoro nn. 7-9 in Pescara, domandando la declaratoria di
nullità totale della deliberazione assembleare adottata il 18
marzo 2004 o, in subordine, la declaratoria di nullità o
annullamento dei soli punti 1, 2, 3, 6 e 13 della stessa. Il
Tribunale, con sentenza del 25 marzo 2008, annullò la delibera
dell’assemblea limitatamente al punto n. 6, relativo al
compenso previsto in favore dell’amministratore per il rilascio
di copia di atti della gestione condominiale, rigettando le
restanti domande. Giovanni Fratannico appellò in via principale
la pronuncia di primo grado, quanto, in particolare, alla
mancata dichiarazione di invalidità della deliberazione
impugnata circa i punti 1, 2, 3 e 13. La Corte di Appello rigettò
l’impugnazione principale, mentre accolse l’appello incidentale
del Condominio relativo al compenso spettante
all’amministratore per il rilascio di copia di atti della gestione
condominiale.
HAI primo motivo di ricorso di Giovanni Fratamico denuncia la
nullità della sentenza e del procedimento per violazione
dell’art. 112 c.p.c. Il ricorrente deduce che con l’atto di appello

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intimato, senza svolgere attività difensive, il Condominio

egli aveva reiterato la richiesta di annullare i punti della
delibera condominiale del 18 marzo 2004 relativi ai compensi
riconosciuti all’amministratore per il recupero forzoso del
credito e per l’impedimento nella lettura del contatore (temi
indicati nella stessa sentenza impugnata come contenuto del

omesso qualsiasi pronuncia su tali specifiche censure,
limitandosi ad argomentare in ordine al punto della delibera
relativo al compenso per il rilascio di copia di atti della gestione
condominiale.
Con il secondo motivo ricorso, articolato in due punti, si
denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1713 c.c.,
nonché degli artt. 194 e 195 c.p.c. In particolare il ricorrente,
sul presupposto dell’accoglimento dell’appello incidentale,
sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere che
la legge consenta di limitare il diritto del condominio al
controllo sull’attività di gestione dell’amministratore. Ancora, la
Corte di Appello de L’Aquila avrebbe omesso di pronunciarsi su
specifiche questioni processuali sollevate con l’atto di appello
(in particolare quelle relative alla nullità della C.T.U.), il cui
contenuto il ricorrente ritrascrive integralmente a pagine 7 e 8
di ricorso, essendosi i giudici di secondo grado limitati a
statuire esclusivamente sul rilievo relativo al rinvio delle
operazioni peritali.
11.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
E’ nota la ripartizione tra cause di nullità e di annullabilità delle
delibere condominiali autorevolmente operata da Cass. Sez. U,
07/03/2005, n. 4806. La sussistenza di un vizio di annullabilità
della delibera condominiale comporta la necessità di espressa e
tempestiva domanda

“ad

hoc”

proposta dal condomino

interessato nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137
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secondo motivo di appello); tuttavia, la Corte di L’Aquila ha

c.c. Va aggiunto che l’assemblea dei condomini, ancorché sia
redatto un unico processo verbale per l’intera adunanza, pone
in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed
autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie
in discussione indicate nell’ordine del giorno contenuto nel

configurabilità di ragioni di invalidità attinenti all’una o all’altra
delibera. Di tal che, ogni domanda di declaratoria di invalidità
di una determinata delibera dell’assemblea dei condomini si
connota per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate
ragioni di diritti, ovvero per una propria “causa petendi”, che
rende diversa, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., la
richiesta di annullamento di una delibera dell’assemblea per un
motivo difforme da quello inizialmente dedotto in giudizio, e
che allo stesso tempo impedisce al giudice la dichiarazione di
annullamento della deliberazione dell’organo collegiale per un
motivo di contrarietà alla legge o alle regole statutarie distinto
da quello indicato dalla parte (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 1378 del 18/02/1999; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5101 del
20/08/1986).
Ne consegue che la prospettazione in domanda e poi come
motivo di appello di una ragione di invalidità della deliberazione
assembleare impugnata, consistente, nella specie, nella
dedotta illegittimità del compenso riconosciuto
all’amministratore per il recupero forzoso del credito e per
l’impedimento nella lettura del contatore obbliga il giudice, nel
rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il
pronunciato (art. 112 c.p.c.), a prendere in esame la questione
oggetto di doglianza. Il lamentato difetto di attività del giudice
di secondo grado è riscontrato nel fatto che la sentenza della
Corte d’Appello di L’Aquila non abbia pronunciato sulla devoluta
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relativo avviso di convocazione, con la conseguente astratta

censura inerente al compenso per il “recupero forzoso del
credito” e per l’ “impedimento nella lettura del contatore”.
11.2. E’ invece infondato il secondo motivo di ricorso.
L’art. 1129, comma 2, c.c., dopo la Riforma introdotta con la
legge n. 220 del 2012 (nella specie inapplicabile, ratione

debba comunicare il locale dove si trovano i registri
condominiali, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, su
preventiva richiesta, possa, prenderne gratuitamente visione e
ottenere, previo rimborso della spesa, copia firmata. E’ quindi
vieppiù meritevole tuttora di conferma l’orientamento di questa
Corte secondo cui la vigilanza ed il controllo, esercitati dai
partecipanti essenzialmente, ma non soltanto, in sede di
rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte
dell’assemblea, non devono mai risolversi in un intralcio
all’amministrazione, e quindi non possono porsi in contrasto
con il principio della correttezza, ex art. 1175 c.c. (Cass. Sez.
6 – 2, 18/05/2017, n. 12579; Cass. Sez. 2, 21/09/2011, n.
19210; Cass. Sez. 2, 29/11/2001, n. 15159; Cass. Sez. 2,
19/09/2014, n. 19799). Va precisato, peraltro, pur trattandosi
di rilievo che esula da quanto specificamente devoluto
all’esame di questa Corte con il secondo motivo di ricorso (col
quale si lamenta soltanto l’astratta illegittimità di ogni limite
apposto al diritto dei condomini ex art. 1713 c.c.), che
l’esercizio della facoltà del singolo condomino di ottenere
dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti
contabili non deve risolversi in un onere economico per il
condominio, sicché i costi relativi alle operazioni compiute
devono gravare esclusivamente sui condomini richiedenti a
vantaggio della gestione condominiale (Cass. Sez. 2,
29/11/2001, n. 15159), e non invece costituire ragione di
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temporis), prevede ora espressamente che l’amministratore

ulteriore compenso in favore dell’amministratore, trattandosi
comunque di attività connessa ed indispensabile allo
svolgimento dei suoi compiti istituzionali, e perciò da ritenersi
compresa nel corrispettivo stabilito al momento del
conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di

Cass. Sez. 2, 12/03/2003, n. 3596). Quanto poi al profilo di
doglianza secondo cui il compenso deciso per il rilascio di copia
degli atti fosse di “elevatisimo ed oscillante importo”, e
rivelasse perciò un “carattere dissuasivo e deterrente” rispetto
all’esercizio dello stesso diritto di controllo sulla gestione
attribuito al singolo partecipante, viene così di fatto sollecitato
un controllo non sulla legittimità della scelta operata
dall’assemblea, ma sulla congruenza economica della stessa, e
quindi sul merito, controllo esulante dai limiti consentiti al
sindacato giudiziale ex art. 1137 c.c., se non quando l’eccesso
di potere dell’organo collegiale arrechi grave pregiudizio alla
cosa comune ed ai servizi che ne costituiscono parte integrante
(da ultimo, Cass. Sez. 6 – 2, 17/08/2017, n. 20135).
La seconda parte delle censure contenute nel secondo motivo
di ricorso, relativa alle nullità per il difetto di regolarità del
contraddittorio nel corso delle operazioni peritali, è, infine,
inammissibile. La sentenza della Corte di L’Aquila ha affermato
che non vi fossero stati rinvii delle operazioni di CTU a data da
destinarsi, né sessioni di attività davanti all’ausiliare cui
risultasse assente Giovanni Fratamico.
In ogni caso, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, l’omesso
avviso della data cui siano rinviate le operazioni del consulente
configura un caso di nullità relativa, che la parte interessata è
onerata a far valere nella prima istanza o difesa utile
successiva al deposito della relazione dell’ausiliario del giudice,
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durata annuale (arg. da Cass. Sez. 2, 28/04/2010, n. 10204;

verificandosi, in caso di mancata proposizione tempestiva della
relativa eccezione, la sanatoria della suddetta nullità. Ne
discende che, qualora, come nella specie, in sede di ricorso per
cassazione, venga dedotta l’omessa pronuncia del giudice
d’appello sull’eccezione di nullità della consulenza tecnica, il

c.p.c., di indicare che detta eccezione è stata sollevata
tempestivamente ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.p.c. subito
dopo il deposito dell’elaborato peritale e, se disattesa,
riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in
appello ex artt. 342 e 346 c.p.c., dovendo, in mancanza,
ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la
nullità, avendo la stessa, come visto, carattere relativo (arg .
da Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23896).
III.Deve, in definitiva, essere accolto il primo motivo di ricorso
e rigettato il secondo motivo. La sentenza impugnata va
cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte
d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, che pronuncerà
sul motivo di appello non esaminato, e regolerà anche le spese
del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo
motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura
accolta e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio
2018.
Il Presidente
Dott. Alberto Giusti
Ric. 2014 n. 22147 sez. 52 – ud. 19-01-2018
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OW-2,A

ricorrente ha l’onere, in virtù dell’art. 366, comma 1, n. 6,

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