Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4686 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 25/02/2011), n.4686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.D.M. già elettivamente domiciliato in Roma, Via San

Damaso n. 15, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Augusto, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso ed ora presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello

generale, Dott. V.P. Direttore della Direzione Centrale

Prestazioni, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144,

presso gli Avv.ti La Peccerella Luigi e Puglisi Lucia, che lo

rappresentano e difendono per procura speciale per atto notaio

Federico Tuccari del 30.05.2007 rep n. 73616;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 837/06 della Corte di Appello di

Bari del 23.03.2006/16.05.2006 nella causa iscritta al n. 849 del

R.G. anno 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

1.02.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Luciana Romeo, per delega dell’Avv. Luigi La Peccerella,

per il controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fedeli

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 9.12.1999, D.D.M., premesso di esser dipendente dell’AUSL BA/(OMISSIS) presso il presidio ospedaliero di Ruvo di Puglia dal 1.08.1972, conveniva in giudizio l’INAIL presso il Tribunale di Trani per sentir accertare malattia professionale con postumi permanenti e riduzione della capacità di lavoro nella misura del 25%, con liquidazione della relativa rendita, oltre accessori di legge.

Il ricorrente deduceva di avere contratto tale malattia in seguito ad infortunio sul lavoro in data 9.09.1988, quando, in occasione di un intervento di pulizia di un tubo di scarico di un lavabo dell’ospedale, si feriva con un ago di siringa, tanto che in data 1.02.1991 gli veniva riscontrata epatite cronica attiva da HCV. L’INAIL si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 16.4.2003 rigettava il ricorso.

Tale decisione, impugnata dal D.D., all’esito di rinnovate indagini peritali, è stata confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 837 del 2006, la quale, condividendo sul punto le conclusioni del consulente di secondo grado, ha osservato che gli elementi acquisiti non erano tali da far ritenere nè certe nè probabili l’originaria provenienza infetta del mezzo di trasmissione (ago), la persistenza eventuale di una carica infettiva, l’esposizione professionale dello stesso ricorrente all’infezione da virus dell’epatite C. Il D.D. ricorre per cassazione con tre motivi.

L’INAIL resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso il D.D. denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (in particolare, art. 112 c.p.c. e D.P.R. n. 1124 del 1965), per avere il giudice di appello rimesso al consulente tecnico l’accertamento della natura, della causa e degli effetti dell’infortunio sul lavoro, omettendo di estendere l’indagine anche ai profili della complessiva esposizione e di rischio del contagio, pur prospettati nell’originario ricorso.

Con il secondo motivo il ricorrente, nel lamentare violazione dell’art. 2727 c.c., art. 115 c.p.c. e D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 nonchè vizio di motivazione, sostiene che il giudice di appello non ha adeguatamente valutato gli elementi acquisiti – anche di natura presuntiva -, che avrebbero potuto far ricondurre l’infezione all’infortunio e che lo stesso giudice ha trascurato di considerare l’avvenuto riconoscimento è della causa di servizio.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, D.M. 27 aprile 2004, art. 2728 c.c.) ed omessa pronuncia sulla richiesta di rendita in relazione a malattia professionale tabellata, con il conseguente relativo onere probatorio a carico dell’istituto previdenziale.

Da parte sua l’INAIL ha contestato tali doglianze ritenendole non fondate, in quanto attinenti a valutazioni di fatto, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito.

2. Le esposte censure, che possono essere esaminate congiuntamente, non hanno pregio e non meritano di essere condivise.

La parte ricorrente ha mosso critiche generiche alle conclusioni cui è giunto il giudice di appello attraverso il rinnovo di indagini peritali e una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. La motivazione ha riguardato l’insussistenza di elementi idonei a provare sia l’esposizione a rischio di contagio sia l’effetto della denunciata puntura dell’ago. Nella situazione prospettata dal ricorrente in definitiva il giudice non ha riscontrato alcun elemento anche di carattere presuntivo a sostegno della domanda.

Neppure è decisivo il richiamo al riconoscimento della causa di servizio, avendo la giurisprudenza affermato e più volte ribadito che l’accertamento di una malattia come professionale, con il consequenziale riconoscimento della relativa rendita, e l’accertamento della dipendenza della malattia della causa da servizio, con il consequenziale riconoscimento dell’indennizzo, sono retti da regolamentazioni processuali e probatorie proprie e distinte (ex plurimis Cass., n. 17961 del 2006; Cass. n. 17053 del 2005; Cass. n. 16392 del 2004).

In particolare è stato puntualizzato che mentre per la causa di servizio la relativa normativa si limita a richiedere che il Pubblico Ministero dipendente sia rimasto leso nella sua integrità fisica, per il riconoscimento della rendita la disciplina di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 richiede che la malattia sia contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione svolta, imponendo quindi una dimostrazione di un nesso più stretto tra malattia ed attività lavorativa, dovendo quest’ultima, in caso di fattori plurimi, costituire causa efficiente, ossia la “condicio sine qua non” il che nel caso di specie, come già detto, non si è verificato (sul punto cfr Cass. cit. n. 16932 del 2004; Cass. n. 1595 del 2001; Cfr anche Cass. n. 15074 del 2009).

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassazione, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione precedente alle modifiche introdotte con il DL n. 269 del 2003 (entrato in vigore il 2 ottobre 2003) e non applicabili ratione temporis al caso di specie, trattandosi di giudizio il cui ricorso introduttivo della fase di primo grado è del 9.12.1999.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA