Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4686 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11760-2013 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO LANZA DI SCALEA;

– ricorrente –

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 301,

presso lo studio dell’avvocato BASILIO PERUGINI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BIAGIO BRUNO;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 645/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 08/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato ALBINI Carlo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LANZA DI SCALEA Pietro, difensore del ricorrente che

si riporta agli atti;

udito l’Avvocato BRUNO Biagio, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso in via d’urgenza al Pretore di Palermo, la Sanchez s.p.a. chiedeva la sospensione dei lavori di collocazione di un cancello posto all’ingresso di una stradella di accesso ai locali scantinato di sua proprietà, che il Condominio di (OMISSIS), stava portando a termine.

Nel giudizio di merito, seguito alla fase cautelare d’urgenza, svoltasi davanti al Pretore di Palermo, la Sanchez s.p.a. premesso di essere proprietaria della stradella di accesso ai locali scantinato di sua proprietà, facenti parte dell’edificio condominiale sito in (OMISSIS), aveva chiesto la rimozione del cancello che il predetto Condominio aveva in corso di collocazione, con la condanna al risarcimento del danno, a meno che il Condominio non si fosse impegnato formalmente a lasciare aperto l’ingresso negli orari di apertura dell’attività commerciale che si svolgeva negli scantinati.

Nel corso del giudizio interveniva M.S., che assumeva di avere acquistato gli scantinati dalla Sanchez s.p.a. e faceva propria la domanda dell’attrice.

Con sentenza n. 10453/06 del 3.07.2006, il Tribunale di Palermo dichiarò (privilegiando l’apporto probatorio della pianta catastale, del capitolato delle opere di ultimazione degli appartamenti e del patto di acquisto con l’acquirente L.S.) la proprietà condominiale della stradella in discorso e, pertanto, rigettò la domanda attorea.

Avverso detta sentenza propose appello la M. e il Condominio resistette all’impugnazione.

Prospettava, in particolare, l’appellante che la proprietà della stradella in capo alla società sua dante causa risultava provata documentalmente, in quanto la Sanchez s.p.a. si era riservata, negli atti pubblici di compravendita stipulati con i vari acquirenti degli appartamenti, “tutti gli spazi di arretramento, e gli spazi liberi da costruzione adiacenti l’immobile de quo e previsti dal piano regolatore”. Titolarità la quale trovava conferma nella circostanza che negli atti pubblici di compravendita veniva espressamente prevista l’esistenza di un diritto di servitù gravante sulla corsia per l’accesso ai locali condominiali, esattamente compatibile con la esclusiva proprietà della stradella in capo alla Sanchez. Ulteriore conferma veniva, infine, rinvenuta nel fatto che lo stesso Condominio al limitare della sua proprietà (atrio) aveva collocato un cancello, escludendo di conseguenza la stradella di cui detto.

Il Condominio deduceva la mancanza di legittimazione dell’appellante, poichè al momento della notificazione (8 settembre 1986) della riassunzione davanti al Tribunale la Sanchez era già stata liquidata e non aveva, quindi, soggettività giuridica. Assegnati i beni immobili già di proprietà della società liquidata alle persone fisiche dei singoli ex soci (atto del 27/12/1985), la M. aveva acquistato lo scantinato, con accesso dalla stradella per cui è causa, da costoro e non dalla disciolta società.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 645/2012 dell’8.5.2012, in riforma della sentenza impugnata, dichiarò che il condominio non aveva il diritto di collocare il cancello in discorso, rigettando, tuttavia, la domanda risarcitoria della M..

Questi gli argomenti decisori, per quel che qui ancora rileva:

a) infondata era l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della Sanchez s.p.a., atteso che, essendo sufficiente che le condizioni dell’azione sussistano al momento della decisione, tali condizioni sussistevano in capo alla M.;

b) dall’esame dei titoli di trasferimento si evinceva che la Sanchez s.p.a. nei precedenti atti di compravendita dei singoli appartamenti stipulati nel (OMISSIS) si era riservata la proprietà dello spazio in oggetto, che poi aveva legittimamente trasferito alla M. con l’atto di compravendita del (OMISSIS);

c) alcunchè poteva essere riconosciuto a titolo di risarcimento danni, in quanto, da un lato, l’unico teste che aveva affermato di non essersi più rifornito presso la ditta che si trovava nello scantinato a causa della chiusura con il cancello si era riferito ad un periodo in cui la M. non era ancora dell’immobile non era stata oggetto di rituale allegazione.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Condominio, sulla base di due motivi. M.S. resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, e art. 164 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per non aver la Corte d’appello accolto la sua eccezione di carenza di legittimazione attiva della Sanchez s.p.a. e, conseguentemente, di M.S. (interveniente quale sua asserita avente causa), nonostante la società, già quando aveva notificato (in data 8.9.1986) la riassunzione nel merito del giudizio, fosse stata liquidata e cancellata (formalità iscritta nel registro delle imprese il 30.12.1985) e non avesse, quindi, soggettività giuridica e la M. avesse acquistato, con atto del (OMISSIS), lo scantinato oggetto di causa dai singoli soci, assegnatari dell’immobile con atto del 27.12.1985. Sostiene, pertanto, che il giudizio di merito, che aveva fatto seguito alla fase cautelare dell’azione nunciatoria, fosse affetto da nullità assoluta, in quanto introdotto da soggetto inesistente, sulla base, peraltro, di una procura rilasciata in calce all’originario ricorso.

1.1. Il motivo non è fondato.

La massima, avente n. 532198-01, citata dal ricorrente e che risulta tratta dalla sentenza n. 14081, emessa dalla Sez. 2, il 15/12/1999, non rispecchia, neppure per parte marginale, il contenuto motivazionale della predetta statuizione, che di altro si occupa, e, quindi, deve attribuirsi ad un errore materiale del massimatore. L’altra pronuncia invocata dal ricorrente (Cassazione, Sez. 2, n. 11221, 13/11/1997) si riferisce ad una questione differente (“Qualora la fase sommaria del giudizio di nunciazione si chiuda con un provvedimento di rimessione delle parti dinanzi al tribunale, quale giudice competente per valore, il contenuto ed i limiti della domanda di merito vanno determinati con esclusivo riferimento all’atto di citazione in riassunzione, senza tener conto della causa petendi – eventualmente diversa – adombrata nella fase sommaria”).

Nel regime precedente l’istituzione del giudice unico di primo grado, pur constando le azioni nunciatorie di due distinte fasi – l’una cautelare riservata alla competenza funzionale del pretore e l’altra di merito – secondo i più convincenti arresti di legittimità il procedimento nunciatorio a cognizione sommaria e il procedimento di merito a cognizione piena, pur essendo distinti, costituiscono fasi di un unico grado di giudizio, anche quando si svolgano davanti a giudici diversi, con la conseguenza che per tale seconda fase, non occorre una nuova domanda, essendo sufficiente, valida ed efficace quella iniziale (Sez. 2, n. 13746, 09/12/1999 – Rv. 531938 -01-).

Ulteriormente chiaritosi che nel procedimento di nunciazione la fase cautelare, finalizzata alle determinazioni provvisorie per la cui concessione è richiesta la ricorrenza delle condizioni poste dall’art. 1171 c.c., comma 1, va distinta da quella di merito, destinata a completare l’indagine sul fondamento della tutela, petitoria o possessoria, domandata dal ricorrente, entrambe, tuttavia, costituiscono fasi di un unico grado del medesimo giudizio – anche quando, prima della novella sul giudice unico di primo grado, la seconda dovesse svolgersi innanzi ad un giudice diverso, trattandosi di giudizio petitorio, per ragioni di competenza per valore – onde nella seconda fase non necessita una nuova domanda, essendo sufficiente, valida ed efficace quella iniziale; in detta seconda fase, poi, l’attore non incontra alcuna preclusione in ordine ai requisiti che, invece, condizionano la proponibilità dell’azione in sede cautelare (infrannualità dall’inizio dell’opera ed incompletezza della stessa) e la concessione della misura richiesta (pericolo di danno) ed è tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunziata lesione alla situazione di fatto od al diritto fatti valere (Sez. 2, n. 12511, 15/10/2001 – Rv. 549618 – 01 -).

Ciò posto, in applicazione dell’efficacia ultrattiva del mandato alla lite la doglianza non può trovare accoglimento (cfr. Sez. 1, n. 17267, 12/7/2013, Rv. 627441 – 01 -; Sez. 1, n. 6208, 13/3/2013, Rv. 625936 – 01 -; S.U. n. 10706, 10/5/2006, Rv. 589871 – 01 -, argom. a contrario).

1.2. In ogni caso, sotto altro profilo la prospettazione impugnatoria non merita accoglimento.

La legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c. secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data, ciò comporta la verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cassazione, Sez. L., n. 14243, 8/8/2012). Da ciò consegue che, avendo il condominio incontestabilmente sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della Sanchez s.p.a. con la comparsa conclusionale di primo grado e reiterato la stessa con la comparsa di costituzione e con la comparsa conclusionale in appello (cfr. pagg. 3 – 4 del ricorso e 6 del controricorso), la deduzione debba essere esaminata.

1.3. Non è controverso che la Sanchez s.p.a. venne cancellata dal registro delle imprese in data 30.12.1985. Tuttavia, occorre tener presente che una tale vicenda era soggetta, nel 1985, alla disciplina vigente anteriormente alla riforma del diritto societario. Con la riforma la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, a condizione che tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 che, modificando l’art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un’espressa previsione di legge; con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004 l’estinzione opera solo a partire dalla predetta data (Cass., Sez. Un., n. 4061, 22/02/2010,).

Secondo il diritto vivente all’epoca la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non ne determina, ipso facto, l’estinzione, tale effetto verificandosi solo in conseguenza della definizione di tutti i rapporti ancora pendenti. La società conserva, pertanto, in costanza di una siffatta situazione, la sua piena capacità processuale, tanto attiva quanto passiva, e va evocata in giudizio in persona del suo liquidatore o, in mancanza, di un curatore speciale nominato ai sensi del disposto di cui all’art. 78 c.p.c. (Sez., 3, n. 10314, 28/05/2004).

In passato, infatti, l’atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese aveva funzione di pubblicità, e non ne determinava l’estinzione, ove non fossero ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa. Ne conseguiva che, fino a tale momento, permaneva la legittimazione processuale in capo alla società e doveva escludersi, anche con riferimento alle successive fasi di impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo già iniziato, dovesse proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci (Sez. L. n. 8842 dell’1/7/2000).

In definitiva, la società non si estingueva per effetto della cancellazione dal registro delle imprese qualora fossero stati ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali (Sez. 5, n. 14147, 24/9/2003).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in via subordinata rispetto al primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver la Corte locale affermato, in contrasto con la documentazione in atti, che fosse stata la Sanchez s.p.a. a trasferire, con l’atto di compravendita del (OMISSIS), alla M. la proprietà del locale a piano cantinato (laddove tale trasferimento era avvenuto tra quest’ultima e gli ex azionisti della società, che avevano avuti assegnati i beni residui della stessa in sede di liquidazione) e che i soci fossero divenuti proprietari altresì della stradella per cui era disputa.

2.1. Il motivo è inammissibile, atteso che, in violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente omette di trascrivere, almeno nei loro passaggi salienti, gli atti di trasferimento degli appartamenti posti dalla società nel (OMISSIS) e l’atto di compravendita del (OMISSIS), al fine di porre questa Corte nelle condizioni di verificare se effettivamente la prima si fosse riservata la proprietà della stradella e se il passaggio di proprietà del cantinato in favore della M. fosse avvenuto da parte degli ex soci assegnatari dei beni in sede di liquidazione.

Quanto a quest’ultimo aspetto, il ricorrente ha altresì omesso di riportare l’inventario dei beni sociali allegato all’atto del 27.12.1985 che, secondo il suo assunto (cfr. pag. 8 del ricorso), non includeva tra gli immobili la stradella, riportando solo il locale cantinato dell’edificio, pur trattandosi, invero, di emergenza non decisiva.

D’altra parte, la circostanza della esatta individuazione del dante causa della M. è, di per sè, irrilevante, atteso che può avere riflessi solo sul piano della tipologia di intervento spiegato: a) intervento, ex art. 111 c.p.c., del successore a titolo particolare nel diritto controverso, qualora venisse identificato nella società il dante causa; b) intervento volontario litisconsortile, qualora lo si individuasse negli ex azionisti.

Fermo restando che nessuna violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell’onere probatorio è neppure astrattamente configurabile, in quanto, a ben vedere, il ricorrente lamenta una non corretta valutazione, da parte della Corte palermitana, del materiale documentale acquisito agli atti (cfr. pag. 8 del ricorso), va ricordato che anche la deduzione, con il ricorso per cassazione, di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì assegna la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito. Ciò in quanto la motivazione omessa o insufficiente non è configurabile quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice del merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., S. U. n. 24148, 25/10/2013).

3. Con l’unico motivo la ricorrente incidentale si duole dell’omesso esame circa fatti decisivi del giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per aver la corte di merito rigettato la sua domanda risarcitoria sulla base del rilievo per cui l’unico teste che aveva affermato di non essersi più rifornito, a causa della chiusura con il cancello, presso la ditta che operava nello scantinato, si era riferito ad un periodo (anno 1984) in cui la M. non era ancora proprietaria dei locali, nonostante quest’ultima, con atto di compravendita del (OMISSIS), avesse già acquistato, sempre dalla Immobiliare Sanchez s.p.a., un altro locale posto al piano cantinato del medesimo edificio, contiguo a quello che la stessa aveva poi acquistato nel 1989 e sin dal 26.1.1981 la M. avesse esercitato attività commerciale (commercio all’ingrosso di calzature ed accessori) nei predetti locali.

Si lamenta altresì del fatto che la corte di merito non aveva tenuto in considerazione le risultanze della CTU, dalla quale era emersa la prova del danno subito inteso quale “limite allo svolgimento dell’attività commerciale all’interno dei locali coincidente con la diminuzione del valore degli immobili”.

3.1. Il motivo è destituito di giuridico fondamento, in quanto, da un lato, non è accompagnato, in violazione del principio di autosufficienza, dalla trascrizione della visura storica della C.C.I.A.A. di Palermo (dalla quale si sarebbe dovuto desumere che sin dal 29.6.1991 la M. aveva esercitato in quei locali attività commerciale) e, dall’altro lato, non indica in quale fase processuale e con quale atto fosse stata sollevata la questione concernente il precedente atto di compravendita del (OMISSIS), di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata.

Quanto a quest’ultimo profilo, va, infatti, ricordato che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto o non trattato nella sentenza impugnata), il ricorso deve (a pena di inammissibilità) non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia stato fatto (principio di autosufficienza del ricorso). I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio (Cass. 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (Cass. 9765/05; Cass. 12025/00). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass. n. 19164, 13.9.2007; Cass. n. 17041, 9.7.2013,).

In ogni caso, la ricorrente non attinge la reale ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, che non si sostanzia, come da lei sostenuto, nel non aver dimostrato le perdite derivate dall’impossibilità di svolgere regolarmente l’attività commerciale nei locali cantinati, bensì (cfr. pag. 6 della sentenza) nella mancata allegazione e prova di aver svolto o di svolgere la detta attività in quei locali e nella omessa allegazione del pregiudizio derivato dalla perdita di valore dell’immobile. In definitiva, il rilievo formulato dalla corte palermitana attiene al profilo assertivo, e non a quello asseverativo.

4. In definitiva, entrambi i ricorsi non appaiono meritevoli di accoglimento.

Le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi per intero in ragione della soccombenza reciproca.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente principale e di quella incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa fra le parti le spese legali del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Ha collaborato allo scrutinio del fascicolo l’assistente di studio P.A..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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