Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4686 del 15/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 14/02/2022), n.4686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26350-2020 proposto da:

C.R., in proprio e nella qualità di Amministratore della

Società CITTA’ DELLA SALUTE SAS, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato PAOLO VECCHI;

– ricorrenti –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso la sede legale dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati LORELLA FRASCONA’, GIANDOMENICO CATALANO;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 925/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO

CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza n. 925/2019, depositata il 9.12.2019, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Forlì nella controversia tra C.R. e la Città della Salute sas nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, ha compensato per metà le spese del 1 grado in riferimento al rapporto processuale con l’INAIL e ha confermato nel resto la gravata sentenza, statuendo sulle spese del 2 grado.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione C.R., in proprio e quale amministratore della società Città della Salute sas affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso l’INPS e l’INAIL.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I motivi sono stati così rubricati: 1) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla nullità della iscrizione a ruolo della cartella di pagamento per violazione del diritto di difesa; 2) Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla nullità, quanto meno parziale, della cartella di pagamento per genericità ed indeterminatezza; 3) Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.. Insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con riferimento alle persone indicate; 4) Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla statuizione sulle spese di lite.

2. Il ricorso è inammissibile per tardiva proposizione dello stesso essendo stato notificato il (OMISSIS), decorso il termine di cui all’art. 327 c.p.c..

3. Invero, la impugnata decisione è stata pubblicata il 9.12.2019; il termine semestrale per la proposizione del ricorso per cassazione era quello del 9.6.2020.

4. Considerati i 64 giorni dovuti alla sospensione D.L. n. 18 del 2020, ex art. 83 comma 2, conv. con modificazioni dalla L. n. 27 del 2000, il nuovo termine era quello del 14.8.2020, non applicandosi ai giudizi, come quello in esame, avente ad oggetto l’impugnazione di cartelle di pagamento (emesse su somme dovute a titolo contributivo) e delle relative iscrizioni a ruolo (Cass. S.U. n. 2145 del 2021; Cass. n. 21163 del 2018), – che attrae le prospettate questioni sul prodromico giudizio relativo alla fase ispettiva di accertamento, alla sopra indicata impugnazione meramente subordinato – la sospensione dei termini nel periodo feriale (v. (Ndr: testo originale non comprensibile) Cass. n. 19993 del 2021).

5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

 

 

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