Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4685 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 14/02/2022), n.4685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18675-2020 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITO

GIUSEPPE GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE,

rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO IROLLO, SEBASTIANO

SCHIAVONE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso lo studio dell’avvocato

PATRIZIA CIACCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PUMA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5598/2019 della CORTE NAPOLI, depositata il

31/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera partecipata del

02/12/2021 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 31.12.19 la corte d’appello di. Napoli ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 15.2.11 che aveva accertato negativamente il possesso da parte dell’assistita in epigrafe elle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, condannando l’assistita medesima a pagare Euro 2100 per spese (senza pronunciarsi sull’esistenza o meno del diritto all’esonero delle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.).

Avverso tale sentenza ricorre l’assistita per un motivo, che lamenta violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., per aver trascurato la dichiarazione reddituale prodotta dalla quale risultavano le condizioni di legge per l’esonero dalle spese legali del giudi7io previdenziale. L’INPS resiste con controricorso.

Il motivo, con il quale si deduce che la dichiarazione reddituale era stata resa su foglio separato richiamato nelle conclusioni del ricorso per l’accertamento tecnico preventivo (ATP), è manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti già ritenuto Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16284 del 26/07/2011, Rv. 618695 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16616 del 25/06/2018, Rv. 649629 – 02) che, in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva “nelle conclusioni dell’atto introduttivo” va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo.

Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in parte qua.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando le spese del giudi7io di merito irripetibili.

Spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo delle spese e, decidendo nel merito, dichiara le spese del giudizio di merito irripetibili.

Condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 900,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

 

 

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