Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4684 del 28/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 28/02/2018, (ud. 19/01/2018, dep.28/02/2018),  n. 4684

Fatto

C.M.V. e S.A.A. hanno proposto ricorso in cassazione articolato in quattro motivi avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 881/2014 del 21.06.2014. Resiste con controricorso V.C..

Il giudizio ebbe inizio con atto di citazione notificato il 24 aprile 2010 da V.C., il quale convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Alghero, C.M.V. E S.A.A., condomini dell’edificio di via (OMISSIS), Alghero, chiedendo che gli stessi venissero condannati al pagamento pro quota rispettivamente delle somme di Euro 2.118,87 e di Euro 407,00, dovute all’attore quale saldo per l’esecuzione dei lavori urgenti di risanamento del terrazzo a livello di uso esclusivo dell’attore, causa di copiose infiltrazioni verificatesi nell’unità immobiliare sottostante di proprietà Sa.. Avverso la sentenza del Giudice di Pace, che accolse la domanda, i soccombenti proposero appello innanzi al Tribunale di Sassari, lamentando la violazione degli artt. 1134 e 2697 c.c. per assenza di una situazione di urgenza che potesse giustificare un intervento immediato del V. ed il relativo preteso rimborso delle spese anticipate. Il Tribunale di Sassari, confermando la sentenza di primo grado, rigettò l’appello. Il Giudice di secondo grado ritenne che lo stato di urgenza non fosse stato oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado e che dunque tale tema di indagine non potesse trovare ingresso per la prima volta in appello; che le fotografie dei luoghi prodotte in primo grado dimostrassero la gravità delle infiltrazioni nella sottostante proprietà; che gli interventi adoperati fossero comunque strumentali alla riparazione della terrazza e, pertanto, oggetto di riparto di spese tra i condomini a norma dell’art. 1126 c.c..

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 1134 c.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Assumono i ricorrenti che lo stato di urgenza, posto a fondamento della decisione del Giudice di Pace, è previsto da una norma imperativa, per cui necessita di verifica circa l’applicabilità e la sussistenza, cosa che si assume non verificatasi nei precedenti gradi di giudizio. L’onere della prova relativa all’indifferibilità della spesa incomberebbe sul condomino che pretende il rimborso, dovendo questo dimostrare la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente gli altri condomini.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado ritenuto che la questione della sussistenza dello stato di urgenza fosse stato introdotta per la prima volta nel tema di lite soltanto in grado di appello, mentre, al contrario, la stessa era stata evocata dal V. già in primo grado a fondamento dell’azione spiegata.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1126 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, stante il fatto che, trattandosi di una terrazza ad uso esclusivo del V., lo stesso avrebbe dovuto dimostrare che i danni non erano dovuti a fatti a lui imputabili.

Con il quarto motivo si evidenzia la violazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e del D.L. n. 201 del 2011, il tutto in relazione all’agevolazione fiscale, in quanto per legge sarebbe stato solo il V. a dover e poter trasmettere il relativo modulo all’amministrazione finanziaria, di tal che la sua inerzia ha poi pregiudicato gli altri condomini.

I quattro motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, perchè connessi, e si rivelano del tutto infondati.

Essenzialmente, l’esposizione delle censure rivela carenze dei necessari requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.

Non è dubbio che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 1134 c.c. (nella formulazione qui operante ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220), il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente; nè può confutarsi che debba considerare “urgente” la sola spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. E’ altresì inevitabile ribadire che la prova dell’indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini (così da ultimo Cass., Sez. 6 – 2, 16/11/2017, n. 27235; e già, tra le tante, Cass. Sez. 2, 12/09/1980, n. 5256).

Sennonchè, il Tribunale di Sassari, nella sentenza impugnata, prima ancora di dire provata l’urgenza dell’intervento manutentivo della terrazza di uso esclusivo V., affermò che lo stesso carattere indifferibile dei lavori non fosse stato oggetto di specifica contestazione ad opera dei convenuti nel giudizio di primo grado, e che tale circostanza non potesse perciò essere oggetto di contraria allegazione nel processo di gravame.

Anche, infatti, nel procedimento avanti al giudice di pace, l’art. 320 c.p.c. concentra nella prima udienza tutta l’attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), ammettendo il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all’attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove. All’udienza che venga tenuta successivamente alla prima è, peraltro, ulteriormente consentito al convenuto di svolgere attività difensiva consistente nella contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime (cfr. Cass. Sez. 3, 29/03/2006, n. 7238). Quanto tuttavia residui come fatto incontroverso tra le parti, rimane per ciò solo non bisognoso di prova; di tal che, pure il fatto dell’urgenza ex art. 1134 c.c., posto dall’attore a fondamento della domanda di rimborso delle spese anticipate, se non contestato dal convenuto, deve essere considerato incontroverso e non richiedente una specifica dimostrazione, nè la contestazione di fatti originariamente non contestati può poi essere ammessa in appello. I ricorrenti, avendo la sentenza impugnata rilevato che essi avevano tenuto in primo grado una condotta processuale di non contestazione, avrebbero pertanto dovuto innanzitutto allegare e dimostrare l’erroneità di tale statuizione, indicando specificamente in ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, gli atti difensivi in cui fosse stata sin dall’inizio opposta l’insussistenza dell’urgenza ex art. 1134 c.c. (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3, 09/08/2016, n. 16655; Cass. Sez. 6 – 1, 12/10/2017, n. 24062).

Rientrando, comunque, nel potere-dovere della Corte di legittimità rigettare il ricorso anche per una ragione di diritto diversa da quella prospettata dal ricorrente ed individuata d’ufficio, purchè fondata sui fatti prospettati dai contendenti, e sempre che l’esercizio di un tale potere di qualificazione non comporti la modifica della domanda definita nelle fasi di merito o il rilievo di una eccezione in senso stretto (arg. da Cass. Sez. 6-3, 14/02/2014, n. 3437; Cass. Sez. 3, 22/03/2007, n. 6935), l’infondatezza delle censure articolate deriva altresì dall’operatività del principio già affermato in giurisprudenza, per cui il dovere di contribuzione dei condomini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva non fonda sull’applicazione degli artt. 1110 e 1134 c.c., siccome postulanti spese inerenti ad una cosa comune, ma trova la propria ragione, ex art. 1126 c.c., nell’utilità che i condomini sottostanti traggono dal bene, fermo poi il diverso profilo della qualificazione dell’azione che garantisca il rimborso delle somme eventualmente anticipate per intero dal titolare del diritto esclusivo (così Cass. Sez. 2, 09/01/2017, n. 199).

Quanto alla questione posta col terzo motivo, ove si lamenta che il V. avrebbe dovuto dimostrare che i danni non erano dovuti a fatti a lui imputabili, vale piuttosto il principio enunciato da Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449, per cui qualora l’uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia, appunto, il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, nonchè sull’assemblea dei condomini ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria.

Circa, invece, la questione oggetto in particolare del quarto motivo, neppure può incidere sulla sussistenza e sulla misura del credito del V. per il rimborso delle quote anticipate, con riguardo alla riparazione del terrazzo a livello, l’allegata circostanza che lo stesso controricorrente non si fosse avvalso delle detrazioni in ragione della spesa sostenuta per l’intervento edilizio, in forza della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1. Tale detrazione è, infatti, oggetto di una facoltà, e non di un obbligo, per il creditore; peraltro, di essa, sempre che si tratti di lavori eseguiti su parti condominiali, possono beneficia9e tutti i comproprietari che abbiano in concreto provveduto ai relativi pagamenti, salva la regolamentazione dei loro rapporti interni e la delega conferita ad uno di essi ad eseguire i bonifici.

Il ricorso va dunque rigettato e, in ragione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore del controricorrente.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA