Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4684 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5647, presso lo studio

dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

C.G., elett.te dom.to in Roma, alla via Taramelli

n. 5, presso lo studio dell’avv. Massignani Gianni, rapp.to e difeso

dall’avv. Ferretti Mario, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Aquila sez. 2 n. 65/07 depositata il 3/10/07;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 26/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udito l’avv. D’Amario difensore del ricorrente e l’avv. Favetti per

il controricorrente;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. Ceniccola Raffaele, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.G. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 480/01/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 10 ICI 1996-2001, relativamente a terreno ritenuto edificatale dall’Ente.

Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente che ha proposto ricorso incidentale condizionato.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5 in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, rt. 5 bis, alla L. n. 1150 del 1942, art. 11 e alla L. n. 1187 del 1968. Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l’atto accertativo dichiarando la non imponibilità dell’area.

Formula i quesiti: se conformemente alle altre categorie di immobili sussiste D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 1 e 2 imponibilità ICI anche delle aree aventi destinazione di uso pubblico impresso da PRG e se la base imponibile debba essere determinata D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5 in ragione del valore venale in comune commercio. Pertanto dire se configura violazione ed erronea applicazione delle suddette previsioni normative il ritenere sottratta all’imposizione ICI un’area recante, in PRG, una previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico.

Se il vincolo di destinazione urbanistica di edificazione ad uso pubblico sottragga l’area al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ovvero incida solamente sulla valutazione del valore commerciale della stessa e quindi sulla base imponibile e se la decadenza di un vincolo espropriativo faccia perdere la caratteristica edificatoria fissata dallo strumento urbanistico ovvero riguardi solo la perdita della facoltà di intervento da parte dell’Ente pubblico.

Pertanto dire se configurare violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nonchè della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 187 del 1968, art. 2 il ritenere non imponibile ai fini ICI un’area avente previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico, in ragione della pregressa sussistenza e successiva decadenza di un vincolo espropriativo.

La censura è inammissibile in quanto i quesiti non risultano formulati con riferimento alla fattispecie concreta avendo la CTR ha respinto l’appello sul rilievo che “non può rinvenirsi una destinazione edificatoria con riguardo ad un’area che, per limitazioni urbanistiche normative, non può essere fatta oggetto di trasformazione edilizia. Tanto poi deve valere anche con riferimento a quella modestissima parte del cespite ricompreso in zona di completamento del capoluogo…la sua vocazione edificatoria risulta sostanzialmente esclusa e compromessa”.

La censura risulta altresì priva degli elementi (quali le disposizioni urbanistiche riguardanti altezze, cubature, superfici coperte, distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilità della zona, eventuali cessioni di potenzialità volumetrica operate a favore di aree limitrofe) che possano avere assorbito l’edificabilità in concreto (Cass. 22961 del 31/10/2007).

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del contribuente, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del contribuente, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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