Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4684 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24690/2009 proposto da:

M.G., domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CHIMERA Giovanni, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO;

– intimato –

nonchè da:

COMUNE PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO COSSA 41, presso lo

studio dell’avvocato ESPOSITO ELISABETTA, rappresentato e difeso

dagli avvocati IMPINNA ANNA MARIA, MASARACCHIA ADRIANA, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 559/2008 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 08/11/2008 R.G.N. 311/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato CHIMERA GIOVANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Caltanisetta, pronunciando in sede di rinvio, respingeva la domanda proposta dal professionista indicato in epigrafe nei confronti del Comune di Palermo avente ad oggetto la reintegra nell’incarico per l’amministrazione di appartamenti di proprietà del Comune illegittimamente revocatogli ed il risarcimento dei danni pari ai compensi spettanti.

La predetta Corte poneva a base del decisum il rilievo fondante che, in base alla disciplina di cui al R.D. n. 2240 del 1923, art. 12, della L. n. 573 del 1993, art. 6, come modificato dalla L. n. 724 del 1994, art. 44, L.R. n. 14 del 1958, artt. 6 e 7, D.P.R.S. n. 6 del 1955, art. 189, doveva ritenersi contraria a norme imperative la deroga pattizia al principio della libera recedebilità ad nutum, il quale prevaleva in ogni caso sul disposto di cui all’art. 2237 c.c..

Conseguentemente, affermava la Corte del merito, doveva asserirsi che il Comune aveva esercitate legittimamente il diritto di recesso.

Avverso questa sentenza il detto professionista ricorre in cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune intimato che propone impugnazione incidentale assistita da due censure.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi in quanto attengono alla impugnazione nella stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale il professionista, deducendo violazione dell’art. 100 c.p.c. e vizio di motivazione, pone, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto:

“l’interesse ad agire deve sussistere non solo al momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione, poichè è in relazione a tale decisione – ed in considerazione della domanda originariamente formulata – che va valutati tale interesse”.

La censura per come formulata è inammissibile.

Invero, a parte ogni considerazione circa l’ammissibilità della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di motivazione – pur negata da alcune sentenze di questa Corte (Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e 23 luglio 2008 n. 20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n. 5471, Cass. 31 marzo 2009 n. 7770) – vi è di contro il rilevo assorbente che, per un verso manca la chiara indicazione de fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. 1 ottobre 2007, n. 2063) che si deve sostanziare in una sintesi riassuntiva omologa al quesito di diritto (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556), e dall’altro che il quesito di diritto si risolve nella riproduzione del contenuto del precetto di legge senza alcun riferimento alla fattispecie concreta cui si riferisce (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759).

Con il secondo motivo il ricorrente principale, allegando violazione dell’art. 2237 c.c. e vizio di motivazione, articola, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “se pur sussistendo la regola generale del recesso ad nutum unitamente ad una previsione contrattuale limitata dei casi di recesso, nell’ipotesi in cui la parte decida di ricorrere al recesso motivato in luogo del recesso ad nutum, non debba qualificarsi come illegittimo ove non rispetti le ipotesi contrattuali di recesso”.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che 1^ motivo in esame con il quale si deducono contemporaneamente violazione di legge e vizi di motivazione è solo in parte ammissibile.

Infatti la censura non è esaminabile in relazione al dedotto vizio di motivazione in quanto, anche in questo caso, manca la chiara indicazione del fatto controverso nel senso indicato in precedenza.

Pertanto in difetto della relativa specificazione la denuncia deve considerarsi per come limitata alla deduzione del solo vizio di violazione di legge (Cass. 9 marzo 2009 n. 5624).

Nel merito la critica è infondata.

Invero, una volta sancito, in sede annullamento, che merita censura la conclusione cui sono pervenuti i Giudici di merito nel ritenere che la clausola del disciplinare si configuri come rinuncia a far valere il recesso ad nutum in quanto la clausola, in effetti, reca la disciplina pattizia soltanto in relazione ad alcune ipotesi di inadempimento contrattuale, di talchè la medesima non potrebbe incidere – in difetto di specifiche determinazioni ulteriori – sulla recedibilità ad nutum del Comune committente ex art. 2237 c.c., che costituisce appunto causa estintiva ordinaria, alternativa rispetto al recesso per giusta causa ed in genere alla risoluzione per inadempimento, il giudice del rinvio, adeguandosi a tale dictum, correttamente ha ritenuto che, nella specie, il Comune ha inteso recedere ad nutum dall’incarico conferito al professionista ricorrente.

Nè la eventuale motivazione, posta a base di siffatto recesso, non integrante gli estremi di una giusta causa di recesso, vale a modificarne a natura sostanzialmente ad nutum dello stesso.

Con la terza censura del ricorso principale il professionista, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., formula ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “se il giudice non debba necessariamente pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni”.

Il motivo per la genericità con il quale è formulato il quesito di diritto è inammissibile.

Questa Corte ha, difatti, sancito, che il motivo di ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., da parte de giudice di merito, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4), deve essere concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., anche quando l’inosservanza del principio della corrispondenza tea il chiesto e il pronunciato sia riferibile ad un’erronea sussunzione o ricostruzione di un fatto processuale implicanti la violazione di tale regola, essendo necessario prospettare, pure in tale ipotesi, le corrette premesse giuridiche in punto di qualificazione del fatto (Cass. 23 febbraio 2009 n. 4329).

Peraltro e vale la pena di osservarlo, il ricorrente pur lamentando l’omessa pronuncia sulla questione del mancato avviso dell’avvio del procedimento di revoca, non precisa, in violazione del principio di autosufficienza dei ricorso, in quale atto ed in quali termini ha sollevato la relativa questione.

E’ principio acquisito alla giurisprudenza di questa Corte, invero, che affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass . S.U. 28 luglio 2005, n. 15781).

Con il primo motivo del ricorso incidentale il Comune assumendo violazione dell’art. 92 c.p.c., pone ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “se costituisca valida e sufficiente motivazione del capo della decisione che compensa tutti i gradi del giudizio, il richiamo alla peculiarità e complessità della fattispecie”.

Il motivo è infondato.

Va premesso che costituisce ius reception nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e che con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri motivi (Cfr:. per tutte Cass. 11 gennaio 2008 n. 406).

Parallelamente va rimarcato che le Sezioni unite; di questa Corte, con la sentenza 30 luglio 2008 n. 20598, emessa a composizione di un contrasto di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di legittimità con riferimento al regime delle spese anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 (che ha modificato l’art. 92 c.p.c., richiedendo, e soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore – quale non è il presente – una esplicita motivazione della compensazione delle spese del giudizio), hanno affermato il principio per cui l’obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese deve ritenersi assolto in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorchè le argomentazioni svolte per fa statuizione di merito contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata.

Le Sezioni unite hanno anche escluso che la previsione normativa che consente la compensazione delle spese per motivi discrezionalmente valutabili dal giudice possa suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, non comportando una inammissibile compressione de:

diritti di difesa e configurando un legittimo potere del giudice, vincolato soltanto dall’obbligo di fornire un’adeguata motivazione.

In base a tali principi, che il Collegio intende ribadire nella presente sede, deve ritenersi che il provvedimento di compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio adottato dalla Corte territoriale sia adeguatamente motivato in base alle considerazioni della “complessità della materia trattata e della peculiarità della fattispecie”, le quali, d’altra parte, trovano riscontro anche nella motivazione che la determinato La soluzione della controversia.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale, sostenendo violazione dell’art. 112 c.p.c., formula ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “se costituisca vizio della decisione l’omessa pronuncia sulla dedotta questione pregiudiziale di merito relativa alla nullità dell’intero contratto”.

Il motivo è inammissibile.

A tal riguardo mette conto sottolineare che questa Corte ha sancito che la parte totalmente vittoriosa in appello (o nell’unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale ai ricorso, potendo, invece, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacchè in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte dei tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l’interesse all’impugnazione. Peraltro, l’esame di detto ricorso incidentale condizionato tranne ove vi si prospetti una questione di giurisdizione, nel qual caso vale il principio secondo cui la contestazione del potere decisorio non può essere condizionato al risultato della lite riguardante il merito – può essere effettuato solamente se il ricorso principale sia stato giudicato fondato, giacchè, in caso contrario, il ricorrente incidentale manca d’interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, il cui eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale (Cass. 10 giugno 2008 n. 15362). Nella specie l’attuale ricorrente incidentale è risultato totalmente vittorioso in grado di appello.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi li rigetta. Compensa le spese di giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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