Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4684 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 18/02/2019), n.4684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25733/2013 proposto da:

D.A.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato NATALE

CARBONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 61 int. 7,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA TOSCANO, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANTONIO FERRARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 615/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 18/07/2013, R.G.N. 1506/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato l’impugnazione proposta da D.A.F. avverso la sentenza con cui il Giudice del lavoro del locale Tribunale aveva respinto la domanda proposta dal predetto ricorrente diretta ad ottenere la condanna della Regione Calabria al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 17 C.C.N.L. e del Regolamento consiliare di attuazione, in misura pari a ventiquattro mensilità, corrispondenti ad un lordo tabellare di Euro 308.400,00 oltre accessori.

2. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che non sussistesse il presupposto previsto dalla citata norma contrattuale, ossia l’ipotesi di una risoluzione consensuale, in quanto in data 23 luglio 2007 il ricorrente aveva chiesto di essere collocato in pensione di anzianità senza fare cenno ad alcuna risoluzione consensuale; si trattava di dimissioni volontarie immediatamente efficaci.

2.1. Tale sentenza era stata impugnata dal D.A., il quale aveva evidenziato che l’istanza di cessazione del servizio si poneva in correlazione con la soluzione concordata dall’Amministrazione di definire i rapporti contrattuali con i direttori generali e che vi era stata una previa concertazione, nel contesto del riassetto organizzativo, corrispondente all’ipotesi descritta dell’art. 17, commi 3 e 4 CCNL; che inoltre il regolamento comunale aveva parificato di fatto l’ipotesi delle dimissioni volontarie a quella della risoluzione consensuale.

3. La Corte d’appello, nel disattendere tali rilievi, ha osservato che l’atto di cui si discute in giudizio è un atto di dimissioni volontarie e precisamente un’istanza unilaterale di collocamento in pensione di anzianità e che il regolamento consiliare non poteva ampliare le ipotesi di concessione del beneficio economico, in presenza di un preciso divieto di elargizioni retributive non previste dalla contrattazione collettiva, divieto sancito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, secondo periodo.

Ha altresì disatteso la domanda risarcitoria, che il ricorrente aveva formulato con riguardo alla Delib. n. 47 del 2007, con cui l’ufficio di Presidenza aveva espresso il proprio indirizzo favorevole all’estensione dell’indennità e all’errore indotto dall’Amministrazione col citato regolamento consiliare, atto ad ingenerare l’affidamento sulla predetta estensione, pure tenuto conto che l’Amministrazione in più occasioni aveva manifestato la propria intenzione di incentivare l’esodo dei direttori generali. In proposito, ha ritenuto l’insussistenza di un danno concretamente risarcibile, in quanto con Det. 26 luglio 2007, n. 396, preso atto della sopravvenuta impossibilità della prestazione per tutti i direttori generali del dipartimento, la Regione aveva dichiarato la decadenza e aveva dato atto che la risoluzione non avrebbe comportato la corresponsione di alcuna indennità; che, pertanto, se l’appellante non si fosse dimesso, sarebbe comunque decaduto ai sensi dell’art. 5 del contratto individuale, che prevedeva la possibilità del Consiglio regionale di risolvere anticipatamente il contratto per esigenze funzionali legate al totale ridisegno della struttura organizzativa del Consiglio stesso e più in particolare della direzione generale. Nel caso concreto, della L.R. n. 8 del 2007, art. 2, aveva modificato la struttura organizzativa del Consiglio regionale, sopprimendo i dipartimenti e istituendo le aree funzionali, tanto che a distanza di pochi giorni dalle dimissioni del D.A. erano stati dichiarati decaduti tutti i direttori generali.

4. Per la cassazione di tale sentenza il D.A. propone ricorso affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la Regione Calabria.

4.1. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (inserito del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1, lett. f, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197).

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che la fattispecie costituiva un’ipotesi di dimissioni c.d. incentivate. Tale qualificazione la Corte di appello avrebbe dovuto dedurre dalla Delib. 27 giugno 2007, n. 47, in cui si evidenziava che, allo scopo di definire i rapporti contrattuali con i direttori generali in servizio, anche al fine di evitare ogni possibile successivo contenzioso, nulla ostava alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e si demandava al Segretario generale l’adempimento degli atti consequenziali. Tale provvedimento era dettato della circostanza che la L.R. n. 8 del 2007, art. 2, aveva previsto la sostituzione delle aree funzionali ai preesistenti dipartimenti, aventi tra i relativi direttori generali anche il ricorrente. Altro elemento che deponeva per la qualificazione di dimissioni incentivate era il verbale del 4 luglio 2007, della riunione della delegazione trattante dell’area dirigenza, con cui era stata sottoposta ai presenti una proposta di regolamento per l’attuazione dell’art. 17 C.C.N.L. dell’Area Dirigenza. Tale verbale poneva una espressa correlazione tra cessazione volontaria dal servizio e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, assimilando le due ipotesi ai fini dell’ottenimento dell’idoneità supplementare. L’incentivazione attuata attraverso l’indennità supplementare era stata poi trasfusa nell’art. 3, punto b) del Regolamento consiliare di attuazione dell’art. 17 C.C.N.L. area dirigenza approvato il 4 luglio 2007.

2. Con il secondo motivo denuncia omessa valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte territoriale opportunamente valutato la circostanza che, con determinazione del Segretario generale n. 600 del 13 novembre 2007 era stata annullata la Det. 26 luglio 2007, n. 396, nella parte cui era stata dichiarata la decadenza del D.A.. Di conseguenza nessuna rilevanza poteva essere attribuita alla Det. n. 396 del 2007, essendo la stessa stata successivamente annullata.

3. Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il giudice di merito pronunciato ultra petita laddove ha escluso l’esistenza di un danno risarcibile, derivante dalla decadenza del ricorrente dal rapporto di lavoro, profilo mai ritualmente introdotto in giudizio da parte della Regione Calabria per contestare la domanda risarcitoria.

4. Con il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte di appello, in ragione della ritenuta insussistenza di un danno risarcibile, omesso di pronunciare in ordine alla responsabilità della Regione Calabria per avere tratto in errore il D.A., così indotto a presentare l’istanza oggetto di causa. La Corte aveva omesso di considerare l’affidamento riposto dal ricorrente nella convinzione, nello stesso generata dalla condotta della P.A. (attraverso incontri, emanazione della Delib. n. 47 del 2007, coeva approvazione dei criteri per la risoluzione consensuale), di poter usufruire del beneficio dell’indennità di risoluzione consensuale previsto dall’art. 3, lett. b) del Regolamento consiliare di attuazione dell’art. 17 CCNL Area Dirigenza.

5. Il ricorso è infondato.

6. Con il primo motivo il ricorrente intende contestare l’interpretazione della lettera di dimissioni, che è un negozio giuridico unilaterale.

6.1. Innanzitutto, il ricorso non individua le regole di ermeneutica contrattuale violate dalla Corte territoriale. Va ricordato che (‘esegesi del contratto e dell’atto unilaterale è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.; inoltre, in tal caso, il ricorso non può limitarsi a prospettare un’interpretazione difforme rispetto a quella contenuta nella sentenza gravata, dovendo invece individuare le norme asseritamene violate e i principi in esse contenuti e precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 6641 del 2012, Cass. n. 14318 del 2013, Cass. n. 21888 del 2016).

6.2. A ciò aggiungasi che non sono stati assolti neppure gli oneri di specificazione e di allegazione desumibili dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, poichè il contenuto dell’atto unilaterale non è riportato nel ricorso e non è indicata la sede della sua produzione in giudizio. Come più volte affermato da questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 26174 del 2014, n. 2966 del 2014, n. 15628 del 2009; cfr. pure Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008, n. 4220 del 2012, n. 8569 del 2013n. 14784 del 2015 e, tra le più recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013, n. 16900 del 2015), vi è un duplice onere a carico del ricorrente, quello di produrre il documento e quello di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

6.3. Quanto poi al presunto vizio di motivazione, il ricorso sollecita una diversa valutazione di merito. La sentenza ha interpretato il contenuto del negozio unilaterale evidenziando che il suo tenore testuale escludeva qualsiasi riferimento a soluzioni concordate o a dimissioni incentivate. Il contenuto dell’atto unilaterale deponeva in modo non equivoco – secondo la ricostruzione fornita dalla Corte territoriale – per la volontà del D.A. di fruire del pensionamento anticipato e così di volere risolvere il rapporto di lavoro.

7. A tali considerazioni, va ulteriormente osservato quanto segue.

Il CCNL regioni ed autonomie locali – area dirigenza – sottoscritto il 23 dicembre 1999, all’art. 17 (Risoluzione consensuale) così detta:

“L’ente o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro” (comma 1). “Ai fini di cui al comma 1, gli enti, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un’indennità supplementare nell’ambito della effettiva capacità di spesa dei rispettivi bilanci. La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento” (comma 2)”. Per le Regioni e le Province, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze” (comma 3). “I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 8” (comma 4).

Il Regolamento di attuazione dell’art. 17 CCNL approvato il 4 luglio 2007, in sede di contrattazione decentrata, a norma dell’art. 8, lett. c) del CCNL (“criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’art. 17”), all’art. 3, punto b), prevede che “la fattispecie della risoluzione consensuale è applicabile al dirigente che cessa volontariamente dal servizio….”.

7.1. La Corte territoriale ha ritenuto che la previsione regolamentare, nella parte in cui estende la fattispecie della risoluzione consensuale all’ipotesi di dimissioni volontarie, sia nulla per contrasto con norma inderogabile del CCNL. Ha infatti affermato che “non poteva il regolamento consiliare ampliare le ipotesi di concessione del beneficio economico, in presenza di preciso divieto di attribuzioni retributive non previste dalla contrattazione collettiva, sancito dal T.U. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, secondo periodo”. Dunque, secondo l’interpretazione posta a fondamento del decisum, la facoltà di erogazione di una indennità supplementare, compatibilmente con l’effettiva capacità di spesa e dei bilanci dell’ente, è contemplata esclusivamente nell’ipotesi di risoluzione consensuale.

7.2. Tale interpretazione, che costituisce una seconda ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, non è stata in alcun modo censurata dal ricorso, che deve ritenersi, per tutto quanto attiene all’invocata applicazione del Regolamento consiliare di attuazione dell’art. 17 CCNL, inammissibile.

Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (ex plurimis, Cass. n. 18641 del 2017, n. 22753 del 2011).

7.3. In altri termini, il ricorso non incide in alcun modo sulla ratio decidendi, avente carattere decisivo del giudizio, laddove questa afferma che il Regolamento consiliare non poteva ampliare le ipotesi di concessione del beneficio economico, in presenza del preciso divieto di elargizioni retributive non previste dalla contrattazione collettiva, sancito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, secondo periodo. Al riguardo, nessuna specifica censura è mossa dall’odierno ricorrente, che insiste nel valorizzare i contenuti di tale Regolamento, senza contrastare l’argomento relativo alla sua nullità per contrasto con norme imperative.

8. Quanto alla pretesa risarcitoria, oggetto del secondo, del terzo e del quarto motivo, occorre premettere che la Corte di appello ha dato atto dell’esistenza delle censure incentrate sull’errore indotto dal comportamento della P.A. e sulla tesi del ragionevole affidamento circa l’applicabilità del beneficio, ma ha evidenziato che non vi era prova di un danno concretamente risarcibile, in quanto a distanza di pochi giorni dall’atto di dimissioni del ricorrente (24 luglio 2007), con Det. n. 396 del 2007 (26 luglio 2007) la Regione aveva dichiarato la decadenza del D.A., al pari degli altri direttori generali del dipartimento, in relazione alla ristrutturazione operata dalla legge regionale e della specifica previsione in tal senso prevista nei contratti individuali di lavoro. L’inesistenza di un danno risarcibile è congruamente motivata, avuto riguardo alle circostanze di fatto che la sorreggono.

8.1. Quanto l’assunto difensivo secondo cui la Det. n. 396 del 2007, sarebbe stata successivamente revocata con Det. 13 novembre 2007, n. 600, di cui si denuncia l’omessa considerazione, occorre evidenziare che di tale questione non vi è cenno nella sentenza impugnata, per cui la questione è da ritenere nuova e come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c.. Non è sufficiente, ai fini dell’assolvimento degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, il semplice rilievo che tale atto sarebbe stato prodotto da controparte nel proprio fascicolo di primo grado, occorrendo che il ricorrente per cassazione indichi se e in quale modo abbia introdotto il relativo argomento difensivo. E’ poi necessario che il ricorrente per cassazione trascriva il contenuto dello stesso, per consentire a questa Corte di valutarne la rilevanza ai fini del giudizio.

9. La denuncia degli errores in procedendo di cui al quarto e quinto motivo, violano gli oneri di indicazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, dovendo ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte che l’esercizio del potere-dovere di esame diretto degli atti da parte del giudice di legittimità è condizionato dalla proposizione di una valida censura, sicchè la parte non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, provvedendo, inoltre, alla allegazione degli stessi o quantomeno a indicare, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove è possibile rinvenirli (fra le tante, Cass. n. 15367 del 2014, Cass. S.U. n. 8077 del 2012, Cass. n. 23420 del 2011).

10. Occorre infine rilevare che questa Corte, con sentenza n. 30708 del 2017, ha deciso altra analoga controversia, vertente sulla mancata erogazione dell’indennità prevista dall’art. 17 CCNL in ipotesi dimissioni volontarie di altro dirigente della Regione Calabria, pervenendo al medesimo esito.

11. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 er cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida della somma di Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

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