Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4683 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4683 Anno 2018
Presidente: GIUSTI ALBERTO
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 15808-2014 proposto da:
NUGNES GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MARESCIALLO PILSUDSKY 118, presso lo studio dell’avvocato
MARIA D’ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato
RAFFAELE D’AMORE;
– ricorrente contro
NUGNES RACHELE, NUGNES FRANCESCO, NUGNES ELENA,
AMABILE ROSA, NUGNES MARCO, NUGNES GIANCARLO ,
NUGNES MARIA, NUGNES MARIA;
– intimati avverso la sentenza n. 1751/2013 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 06/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 19/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
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Data pubblicazione: 28/02/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Giuseppina Nugnes propone ricorso articolato in unico motivo
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n.
1751/2013, depositata il 06/05/2013, la quale, in parziale
accoglimento dell’appello principale di Rachele Nugnes e

ha determinato in C 256.988,00 il valore di mercato dell’intero
compendio immobiliare compreso nell’eredità di Francesco
Nugnes, ha confermato l’attribuzione dello stesso in proprietà
al coerede Domenico Nugnes, e condannato quest’ultimo al
pagamento dei rispettivi conguagli in denaro in favore dei
restanti coeredi, nonché al rimborso in favore di Francesco ed
Elena Nugnes della somma di C 1.483,86 oltre interessi, a
titolo di frutti non percepiti.
Rimangono tutti intimati, senza svolgere attività difensive,
Rachele Nugnes, Francesco Nugnes, Elena Nugnes, Rosa
Amabile, Marco Nugnes, Giancarlo Nugnes, Maria Nugnes (nata
30.08.1970) e Maria Nugnes (nata 11.09.1931).
L’avvocato Raffaele D’Amore fece pervenire in data 30 giugno
2017 istanza di “differimento dell’udienza di trattazione fissata
per il giorno 11/07/2017, essendoci in corso trattative di
bonario componimento con le controparti (parenti), peraltro
contumaci, onde evitare di sottrarre tempo alla giustizia ed
ulteriori spese consequenziali di giustizia”.

Con ordinanza

interlocutoria del 24 agosto 2017 la causa venne perciò
rinviata a nuovo ruolo.
Giuseppina Nugnes denuncia nel suo unico motivo di ricorso
“l’omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della
controversia, ovvero l’omesso esame della cervellotica
determinazione in ordine alla valutazione dei cespiti immobiliari
operata dal CTU”. In particolare, si censura, testualmente,
Ric. 2014 n. 15808 sez. 52 – ud. 19-01-2018
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dell’appello incidentale di Francesco Nugnes ed Elena Nugnes,

”l’omesso esame da parte della Corte di Appello circa la
determinazione giuridica degli immobili che non ha tenuto
conto delle opere abusive effettuate sugli stessi e le spese di
varie occorrenti per la loro sanatoria, circa la macroscopica
quadratura del terreno che non ha tenuto conto della

effettuate dal dante causa Nugnes Francesco in favore di
Nugnes Rachele. Infine la palese omissione circa il valore dato
al terreno agricolo”. Il ricorso prosegue con un elenco dei beni
compresi nell’asse, indicati con i loro estremi catastali e la loro
estensione, e di tali beni si narrano pure le varie vicende di
natura urbanistica, come si forniscono dettagli sulla loro
collocazione e sulle caratteristiche morfologiche. Tali elementi
fattuali inducono la ricorrente “sulla base di un’approfondita
indagine di mercato eseguita per l’area in esame”,

a

concludere, all’esito di calcoli spiegati in ricorso, per un diverso
totale del valore venale dei cespiti.
Il motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte d’Appello di Napoli, nella sentenza impugnata, ha
recepito le conclusioni del CTU nominato, mediante indicazione
delle rispettive pagine richiamate della relazione peritale,
dando altresì atto che lo stesso ausiliare aveva decritto ed
individuato i beni caduti in successione, aveva chiarito i motivi
della commerciabilità degli stessi, aveva proceduto ad una
stima degli stessi in base a metodo sintetico comparativo, ed
aveva altresì specificato le fonti utilizzate per determinare i
valori nonché i coefficienti correttivi adottati.
Le censure proposte da Giuseppina Nugnes, innanzitutto, non
tengono conto che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come
riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in
legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporis,
Ric. 2014 n. 15808 sez. 52 – ud. 19-01-2018
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minorazione a seguito delle vendite di parte di tale terreno

ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile
per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto
di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire

controversia). Ciò onera il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle
previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n.
4, c.p.c., ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato
omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti
esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza
della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione. Rimane fermo che l’omesso esame di elementi
istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un
fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia
stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché
la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
Peraltro, pur prescindendo dagli effetti della riduzione del
sindacato di legittimità sulla motivazione conseguenti all’ancora
Ric. 2014 n. 15808 sez. 52 – ud. 19-01-2018
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che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della

recente riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la
giurisprudenza di questa Corte ha da sempre precisato che
l’accertamento del valore venale dei singoli beni oggetto della
divisione ereditaria, a norma dell’art. 766 c.c., si risolve in un
incensurabile apprezzamento di fatto del giudice di merito, nel

utilizzato, avendo riguardo alla natura, all’ubicazione, alla
consistenza ed allo sfruttamento del bene stimato, nonché alle
condizioni di mercato (si vedano, ad esempio, Cass. Sez. 2,
10/11/1980, n. 6035; Cass. Sez. 2, 04/01/1969, n. 8). Tale
stima, una volta acquisita al processo e assunta ed assorbita
nella sentenza che approva il progetto divisionale, non può
certamente essere censurata in sede di legittimità
contrapponendovi, come fa la ricorrente, il diverso calcolo
scaturito “sulla base di un’approfondita indagine di mercato
eseguita per l’area in esame”.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in
quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
integralmente rigettata.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ric. 2014 n. 15808 sez. 52 – ud. 19-01-2018
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cui potere rientra l’individuazione del singolo criterio tecnico

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio
2018.
Il Presidente
Dott. Alberto Giusti

e

ilari(‘ Giudiziario

ia NERI

DEPMTATO IN CANCELLERIA
Roma,

28 FEL ,3

a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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