Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4683 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. III, 21/02/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 21/02/2020), n.4683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi iscritti al numero 14219 del ruolo generale dell’anno

2016, proposti da:

1) G.G., e G.A., eredi di A.T.;

2) B.A., erede di T.E.;

3) B.A.;

4) B.S.;

5) B.G.;

6) B.F. e B.C., eredi di B.B.;

7) B.P.A.;

8) B.L.;

9) B.G.;

10) B.P. e F.R.;

11) B.G.;

12) B.A.;

13) B.G.;

14) B.S.;

15) B.G.;

16) C.S., C.M., e P.G., eredi di

C.P.;

17) C.S.;

18) C.A. e P.A., eredi di C.G.;

19) C.O.;

20) C.G.;

21) C.M. e B.V., eredi di

B.G.;

22) C.L.;

23) C.M.;

24) C.F.;

25) C.F.;

26) C.S.;

27) D.A.;

28) D.G.;

29) D.F.M., erede di I.P.;

30) D.A.;

31) D.D.;

32) E.M.;

33) F.D.;

34) F.V.;

35) G.M.;

36) G.A.;

37) G.U.;

38) G.M.;

39) G.L.;

40) G.I.;

41) G.G.;

42) G.M.;

43) G.G.; eredi di B.G.,

G.A., G.F.;

44) G.M.;

45) G.G.;

46) G.D., eredi di G.A.;

47) G.A.;

48) L.M.M., eredi di S.B.;

49) L.P.;

50) L.B.A. e L.B.T., eredi di L.B.G.;

51) M.R., erede di A.R.;

52) M.G.;

53) M.L.M.;

54) M.A.;

55) M.M.G.;

56) N.G.;

57) P.A.S.;

58) P.S.;

59) P.A.;

60) P.A.;

61) P.B.;

62) P.A.;

63) R.M.E.;

64) S.R.;

65) S.A. e C.A.;

66) S.M.;

67) S.P.;

68) S.P., S.C. e F.M., eredi di

S.G.;

69) V.G.;

70) V.M.;

71) V.R.;

72) V.S.;

73) V.A.;

rappresentati e difesi, giusta procure allegate al ricorso,

dall’avvocato Ernesto Salonia (C.F.: SLN RST 41E30 G209Q);

N.R. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Roberto Rossi (C.F.: RSS

RRT 62H02 G022F);

1) D.L.G.;

2) F.F.;

3) S.V.;

4) F.A.;

5) M.A.;

6) M.M. e M.A., eredi di

T.A.T.;

7) N.P.;

8) P.F. e P.M., eredi di S.L.;

9) P.S.;

10) P.G.;

11) R.A., R.B. e Z.M.D.,

eredi di R.G.;

12) T.E.F.;

13) V.F., V.R. e V.M.C., eredi di

V.G.;

14) A.F.;

15) B.A.;

16) B.A., B.G.L. e B.A., eredi di

B.V.;

17) G.T., erede di M.L.;

18) C.A., C.A., C.M.,

C.G., A.L.C.,

L.R.C.M.F.A., M.I., C.M., C.F.,

C.A., eredi di C.P.;

19) C.G., + ALTRI OMESSI;

20) G.M.;

21) I.M. e D.P.R.;

22) M.C.;

23) T.L.;

24) P.R.;

25) B.P.;

26) S.P. e D.S.A.;

27) G.M., + ALTRI OMESSI;

28) M.R., + ALTRI OMESSI;

29) D.S. e D.M.M.;

30) G.C., + ALTRI OMESSI;

31) S.I., + ALTRI OMESSI;

32) D.M.M., D.M.A., eredi di

D.M.F.S.;

33) A.A.;

34) D.F.L.;

35) P.F.;

36) S.L.M.;

37) D.A.R., + ALTRI OMESSI;

38) D.M.E., erede di D.M.G.;

39) F.M.R., R.F. e R.R., eredi di

R.G.;

40) B.M. e B.F., eredi di

B.G.;

41) F.A.;

42) D.C., G.A. e GENNARO Lucia, eredi di

G.S.;

43) F.A.;

44) B.G.;

45) C.P.;

46) S.S.;

47) C.P.;

48) B.A.;

49) G.G.;

50) T.C.;

51) M.R.;

52) N.N.;

53) C.V.;

54) I.G.;

55) S.F.;

rappresentati e difesi, giusta procure in calce al ricorso,

dall’avvocato Massimo Martoriello (C.F.: MRT MSM 65L04 C129N) ed

altri;

1) M.A. (C.F.: (OMISSIS));

2) M.C. (C.F.: (OMISSIS));

3) M.F. (C.F.: (OMISSIS));

4) M.L. (C.F.: (OMISSIS));

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato Carla Olivieri (C.F.: LVR CRL 60R63 H501G);

– ricorrenti –

nei confronti di:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente – ricorrente in via incidentale condizionata –

C.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al controricorso, dagli avvocati Gaetano Iovino

(C.F.: VNI GTN 64611 C129Q) e Massimo Martoriello (C.F.: MRT MSM

65L04 C129N);

B.S., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al controricorso, dagli avvocati Gaetano Iovino

(C.F.: VNI GTN 64611 C129Q) e Massimo Martoriello (C.F.: MRT MSM

65L04 C129N);

– controricorrenti – ricorrenti in via incidentale –

nonchè

1) M.C.;

2) M.F.;

3) M.L.;

4) M.A.;

5) A.T.;

6) B.A.;

7) B.A.;

8) B.S.;

9) B.G.;

10) B.F.;

11) B.C.;

12) B.P.A.;

13) B.L.;

14) B.G.;

15) B.P.;

16) F.R.;

17) B.G.;

18) B.A.;

19) B.G.;

20) B.S.;

21) C.S.;

22) C.M.;

23) P.G.;

24) C.O.;

25) C.S.;

26) C.A.;

27) C.M.;

28) P.A.;

29) C.G.;

30) C.M.;

31) B.V.;

32) C.L.;

33) C.M.;

34) C.F.;

35) C.F.;

36) C.S.;

37) D.A.;

38) D.G.;

39) D.F.M.;

40) D.A.;

41) D.D.;

42) E.M.;

43) F.D.;

44) F.V.;

45) G.M.;

46) G.A.;

47) G.U.;

48) G.M.;

49) G.L.;

50) G.I.;

51) G.G.;

52) G.M.;

53) G.G.;

54) G.M.;

55) G.G.;

56) G.D.;

57) G.A.;

58) L.M.M.;

59) L.P.;

60) L.B.G.;

61) M.R.;

62) MAZZOLO GIOVANNI;

63) M.L.M.;

64) M.A.;

65) M.M.G.;

66) N.G.;

67) P.A.S.;

68) P.S.;

69) P.A.;

70) P.A.;

71) P.B.;

72) P.A.;

73) R.M.E.;

74) S.R.;

75) S.A.;

76) C.A.

77) S.M.;

78) S.P.;

79) S.P.;

80) S.C.;

81) F.M.;

82) V.G.;

83) V.M.;

84) V.S.;

85) V.R.;

86) V.A.;

87) B.G.;

88) D.G.;

89) B.V.;

90) N.R.;

91) F.A.F.;

92) M.I.;

93) M.M.;

94) S.A.;

95) S.T.;

96) B.A.;

97) F.G.;

98) P.A.;

99) B.M.S.;

100) P.P.;

101) G.S.;

102) L.P.;

103) V.M.R.;

104) C.C.;

105) M.P.;

106) G.C.;

107) C.S.;

108) C.G.;

109) D.T.G.;

110) D.I.G.;

111) I.A.;

112) T.R.;

113) D.N.C.;

114) A.V.;

115) C.L.;

116) M.G.:

117) M.P.;

118) B.A.;

119) P.M.;

120) M.G.;

121) C.E.;

122) C.F.;

123) M.C.;

124) R.M.;

125) A.E.;

126) C.E.;

127) A.A.;

128) B.L.;

129) C.V.;

130) G.A.;

131) C.M.;

132) B.E.;

133) M.M.T.;

134) D.C.E.;

135) C.V.;

136) D.C.C.;

137) P.F.;

138) S.M.;

139) V.T.;

140) O.F.;

141) O.A.;

142) T.G.;

143) T.E.;

144) M.V.;

145) Z.Z.;

146) C.A.;

147) T.T.;

148) C.M.;

149) S.G.;

150) S.A.M.;

151) S.A.;

152) E.G.;

153) F.E.;

154) C.V.;

155) P.A.

156) C.E.;

157) M.L.;

158) S.R.;

159) B.A.;

160) C.G.;

161) C.G.;

162) C.M.;

163) S.B.;

164) C.F.;

165) C.M.;

166) B.S.;

167) F.G.;

168) B.C.;

169) C.D.;

170) B.A.;

171) D.C.A.;

172) C.C.;

173) L.P.G.;

174) C.P.;

175) M.V.;

176) G.A.;

177) C.C.;

178) F.S.;

179) F.S.;

180) G.C.;

181) D.F.A.;

182) E.S.;

183) D.F.L.;

184) D.D.;

185) F.B.;

186) F.G.;

187) G.P.;

188) O.P.;

189) C.W.;

190) G.A.A.;

191) C.P.;

192) C.L.;

193) C.R.;

194) M.T.;

195) N.O.;

196) C.A.;

197) C.C.;

198) C.L.;

199) D.A.;

200) D.R.F.;

201) M.S.;

202) C.B.;

203) F.S.;

204) G.P.;

205) G.L.;

206) G.M.;

207) D.G.M.;

208) D.F.M.;

209) D.F.S.;

210) F.D.;

211) G.F.;

212) A.M.;

213) A.S.;

214) B.F.;

215) G.G.;

216) P.R.;

217) R.G.;

218) C.R.;

219) C.F.;

220) D.V.S.;

221) Q.A.;

222) P.I.;

223) V.G.;

224) C.G.;

225) R.M.;

226) L.B.A.;

227) P.V.;

228) C.A.;

229) F.M.;

230) A.D.;

231) G.A.;

232) C.G.;

233) P.A.;

234) C.G.;

235) S.C.;

236) T.D.;

237) G.M.;

238) S.G.;

239) L.C.;

240) D.F.G.;

241) C.F.;

242) R.S.;

243) R.S.;

244) D.M.P.;

245) C.C.;

246) G.B.M.C.;

247) C.A.;

248) G.F.;

249) F.A.;

250) G.M.;

251) C.S.;

252) D.D.;

253) C.A.;

254) D.D.;

255) C.G.;

256) C.G.;

257) B.A.;

258) B.M.;

259) B.R.;

260) P.A.;

261) C.C.;

262) C.L.;

263) F.M.A.;

264) O.G.;

265) R.F.;

266) Q.U.;

267) C.P.;

268) A.G.;

269) R.O.;

270) P.F.;

271) F.M.;

272) B.R.;

273) C.L.;

274) S.A.;

275) F.N.;

276) S.M.;

277) F.E.;

278) C.D.;

279) C.P.;

280) C.D.;

281) S.A.;

282) S.S.;

283) S.M.;

284) N.R.;

285) C.L.;

286) S.A.;

287) R.F.;

288) P.P.;

289) P.I.N.;

290) P.A.;

291) P.S.;

292) P.A.;

293) G.A.;

294) B.F.;

295) B.F.;

296) B.P.;

297) B.G.;

298) S.G.;

299) D.F.A.;

-intimati-

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

6944/2015, pubblicata in data 15 dicembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

10 settembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. Cardino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del quarto

motivo del ricorso proposto da A.T. ed altri, per il

rigetto di tutti gli altri motivi di detto ricorso nonchè degli

altri ricorsi proposti da N.R., da D.L.G.

ed altri, da M.A. ed altri, da B.S. e da

C.G., con assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati

proposti dal Ministero dello Sviluppo Economico;

l’avvocato Ernesto Salonia, per i ricorrenti A. e altri;

gli avvocati Massimo Martoriello e Gaetano Iovino, per i ricorrenti

D.L. e altri;

l’avvocato Carla Olivieri, per i ricorrenti M.A. e altri;

l’avvocato Gaetano Iovino, per i ricorrenti B. e C.;

l’Avvocato dello Stato Paolo Gentili, per il controricorrente e

ricorrente in via incidentale Ministero dello Sviluppo Economico.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Alcuni investitori (si tratta dei soggetti persone fisiche indicati in epigrafe) che avevano conferito somme di danaro in amministrazione fiduciaria alle società Reno S.p.A. e Previdenza S.p.A., hanno agito in giudizio – in tempi diversi, anche mediante interventi spiegati in corso di causa – nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la perdita dei capitali investiti a seguito del dissesto finanziario delle indicate società, sulla cui attività il Ministero aveva l’obbligo di vigilare, assumendo che tale vigilanza non era stata svolta in modo adeguato.

Tutte le domande proposte dagli investitori (sia quelli che avevano originariamente agito in giudizio, sia quelli che erano successivamente intervenuti proponendo analoghe domande) sono state accolte dal Tribunale di Roma, sulla base di due successive sentenze (la prima di accertamento della responsabilità e la seconda di liquidazione dei danni).

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma delle indicate decisioni di primo grado, ha rigettato alcune delle domande per intervenuta prescrizione ed altre per difetto di prova, mentre ha confermato l’accoglimento per le altre, procedendo peraltro ad una diversa (inferiore) liquidazione del danno.

Ricorrono, in via principale, gli investitori indicati in epigrafe come ricorrenti: gli eredi di A.T. ed altri, sulla base di otto motivi; N.R., sulla base di tre motivi; D.L.G. ed altri, sulla base di quattro motivi; M.A. ed altri, sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dello Sviluppo Economico, che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo.

Gli intimati C. e B. aderiscono al ricorso proposto da M. ed altri, proponendo a loro volta ulteriori ricorsi, ciascuno sulla base di quattro motivi.

Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

Hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. il ricorrente D.L. ed altri.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale proposto dagli eredi di A.T. ed altri.

Il ricorso proposto dagli eredi di A.T. ed altri contiene una esposizione dei fatti di causa confusa, ipertrofica, poco comprensibile e in definitiva non idonea ad illustrare i punti effettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle censure mosse alla decisione impugnata.

Si tratta di oltre 120 pagine, in cui si descrivono minuziosamente le vicende sostanziali che hanno preceduto il giudizio, si illustrano con dovizia di particolari una serie di episodi e di condotte che dimostrerebbero le responsabilità del Ministero e del Ministro del tempo (sebbene la questione della responsabilità non sia oggetto della presente impugnazione) e si dà conto delle vicende di numerosi processi, sia civili che penali, promossi dagli investitori, anche diversi da quello oggetto del ricorso, di modo che risulta estremamente difficile individuare i fatti (sostanziali e processuali) effettivamente rilevanti ai fini della decisione.

Sembra poi riportato pedissequamente, almeno in parte, il contenuto di una serie di atti del giudizio, senza però che sia neanche evidenziato in modo adeguato quali sono le parti “meramente riprodotte” e quali quelle “di raccordo”, aggiunte in sede di ricorso.

Inoltre, nell’ambito dell’esposizione del fatto, in modo ancora una volta complessivamente poco intelligibile, risultano inserite considerazioni giuridiche che riguardano invece il merito dell’impugnazione.

L’esposizione dei fatti di causa in tal modo articolata, nel suo complesso, non può ritenersi soddisfare il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

In ogni caso, anche a prescindere dall’ammissibilità del ricorso, le singole censure fatte valere con lo stesso non potrebbero in nessun caso trovare accoglimento, per le ragioni che seguono.

1.1 Con il primo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c., u.c. e art. 307 c.p.c., comma 3) e 4), artt. 153 e 154 e 365,83,84,154,303,305,291 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Le censure sono inammissibili.

Secondo i ricorrenti, il giudizio si sarebbe estinto in grado di appello, non essendo stato correttamente riassunto dal Ministero dello Sviluppo Economico dopo che si era interrotto per la morte di alcune delle parti, dichiarata dai rispettivi procuratori.

Per quanto è possibile evincere dall’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso in esame (invero non sufficientemente chiara, come si è già rilevato), l’interruzione sarebbe stata dichiarata per la morte delle parti G.M. (rappresentato, come i ricorrenti, dall’avvocato Salonia) e C.A. (non rappresentata dall’avvocato Salonia) ed il Ministero dello Sviluppo Economico non avrebbe notificato l’atto di riassunzione agli eredi del G. nel termine originariamente all’uopo assegnato.

Non è in verità specificamente chiarito se lo abbia fatto successivamente, quando gli è stato assegnato un ulteriore termine per rinnovare la notifica. Nel ricorso si afferma che l’Avvocatura dello Stato avrebbe espressamente dichiarato di rinunziare alla riassunzione nei confronti degli eredi del G., all’udienza del 23 marzo 2009, non essendo riuscita a notificare l’atto di riassunzione a G.P., ma tale “rinunzia” non sarebbe stata “accettata” e l’istruttore avrebbe rimesso la questione al collegio.

Nella sentenza impugnata non vi è peraltro alcun diretto riferimento a tale notificazione ed alla sua eventuale validità.

La corte di appello, sul punto, si limita, in primo luogo, ad affermare che, essendo le cause scindibili, la mancata (o tardiva) notificazione dell’atto di riassunzione in relazione ad una o più parti, per quanto l’interruzione fosse stata dichiarata con riguardo all’intero giudizio, avrebbe potuto determinare al più l’estinzione della sola causa relativa alla parte alla quale (o agli eredi della quale) non era stata effettuata regolarmente la suddetta notificazione. Aggiunge che l’eccezione di estinzione avrebbe dovuto essere, di conseguenza, sollevata – da chi ne aveva interesse – con la specifica indicazione della parte cui l’atto di riassunzione non fosse stato regolarmente notificato e, di conseguenza, che non avrebbero potuto essere prese in considerazione le eccezioni prive di tali indicazioni (senza però precisare in dettaglio le eccezioni di quali parti, in concreto, potevano essere esaminate e quali no). Dichiara infine di intendere conformarsi all’indirizzo di questa Corte in base al quale, una volta depositato tempestivamente il ricorso in riassunzione, anche nel caso in cui la sua notificazione, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza del giudice, risulti inesistente, o sia del tutto omessa, non si determina l’estinzione del giudizio, ma va sempre concesso un nuovo termine, questa volta perentorio, per rinnovare la notificazione, e solo la violazione di questo nuovo termine determina l’estinzione del processo (senza chiarire, però, se l’assegnazione del nuovo termine fosse nella specie avvenuta o meno, ed eventualmente con riguardo a quali parti).

Tanto premesso, è evidente che le censure di cui al motivo di ricorso in esame difettino di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non consentendo alla Corte la loro valutazione nel merito.

Tutto ciò che è possibile comprendere è che, in diritto, i ricorrenti sembrano sostenere che l’omessa (o quanto meno tardiva) notifica dell’atto di riassunzione agli eredi del G. avrebbe determinato l’estinzione dell’intero giudizio di appello. Questa tesi è però manifestamente infondata.

Non vi è dubbio che le cause promosse dai singoli investitori siano scindibili. Nè risulta in discussione che il giudizio di appello sia stato regolarmente riassunto quanto meno nei confronti di tutte le parti già costituite, con riguardo alle quali non si era verificato l’evento interruttivo.

Orbene, va certamente escluso – sul piano logico ancor prima che sul piano giuridico – che, avendo l’interruzione riguardato l’intero giudizio, anche se le cause erano scindibili, la mancata riassunzione nei confronti di una o più parti possa determinare l’estinzione dell’intero giudizio, anche in relazione alle parti nei cui confronti la riassunzione ha avuto regolarmente luogo.

Dunque, al più l’estinzione del giudizio dedotta dai ricorrenti potrebbe avere avuto luogo in relazione alla sola posizione di G.M. (e, più precisamente, dei suoi eredi), non certo nei confronti degli altri ricorrenti.

Ma in proposito sussiste un evidente difetto di legittimazione all’impugnazione (anche a volere prescindere dal fatto che, secondo gli stessi ricorrenti, in realtà il Ministero convenuto avrebbe addirittura rinunciato alla riassunzione in relazione alla posizione del G.).

L’avvocato Salonia (difensore dei ricorrenti principali), secondo quanto indicato nella stessa epigrafe del ricorso in esame, risulterebbe costituito nel presente giudizio di legittimità quale procuratore di G.M.. Essendo però G.M. deceduto nel corso del giudizio di appello (come dichiarato dal suo procuratore, con conseguente interruzione del processo, che in tal caso può essere proseguito esclusivamente da e nei confronti degli eredi), ovviamente tale costituzione non può avere alcuna efficacia nel presente grado di giudizio. Non vi è d’altronde alcuna costituzione dell’avvocato Salonia per gli eredi del G. (nè si rinviene in atti alcuna procura speciale per il giudizio di legittimità sottoscritta non solo da G.M. – come è ovvio, essendo questi deceduto anteriormente ma neanche dai suoi eredi; in ogni caso sul punto è assorbente la considerazione che nell’epigrafe del ricorso non sia indicata costituzione alcuna per gli eredi del G.).

Poichè l’avvocato Salonia non è costituito per gli eredi di G.M. (nè può validamente esserlo per quest’ultimo), una volta escluso che il giudizio possa essersi estinto con riguardo agli altri suoi rappresentati, e che, di conseguenza, questi abbiano interesse ad eccepire l’estinzione della causa relativa al solo G., il motivo di ricorso non può che dichiararsi inammissibile.

1.2 Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2938,2697,2729 c.c. e degli artt. 112,116,115 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) “.

Il motivo – che riguarda la prescrizione di alcuni dei crediti fatti valere in giudizio, dichiarata dalla corte di appello – è inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

I ricorrenti sostengono che il Ministero dello Sviluppo Economico non avrebbe affatto proposto l’eccezione di prescrizione nei loro confronti, con l’atto di appello: vi sarebbe stata pertanto una indebita pronuncia di ufficio su una eccezione in senso stretto. Affermano, in particolare, che il motivo di appello del Ministero relativo alla prescrizione riguardava esclusivamente l’azione degli attori originari, non quella degli intervenuti e, comunque, che l’eccezione, se riferita anche alla loro posizione, non sarebbe stata sufficientemente specifica.

Nella sentenza impugnata è peraltro espressamente affermato che l’eccezione di prescrizione era stata senz’altro proposta con l’atto di appello, con riguardo a tutti gli investitori, sia attori che intervenuti.

Nel ricorso non viene specificamente richiamato il contenuto del motivo di appello del Ministero sul punto: sono riportate solo in parte le conclusioni dell’atto di gravame e, in base a quanto trascritto, sembra peraltro addirittura emergere che l’eccezione riguardava effettivamente tutti gli investitori, come ritenuto dalla corte di appello.

Questa Corte non è dunque posta in condizione dai ricorrenti di valutare il merito delle censure svolte con il motivo di ricorso in esame.

1.3 Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935,2947,2043 c.c., dell’art. 112 c.p.c. e ddella L. Fall., artt. 207 e 209, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e al principio di diritto dettato dalle sentenze della Cass. del 18.7.2013, n. 17572, Cass. N. 12699/2010; 13616/2011, 1263/2012 e Cass. a S.U. n. 576/2008. Omesso esame circa un punto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo di ricorso in esame ha ad oggetto la questione della decorrenza della prescrizione ed è articolato in due distinte censure.

Esso è infondato.

1.3.1 I ricorrenti deducono, in primo luogo, che la corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la prescrizione dei loro diritti avesse cominciato a decorrere dal giorno del deposito dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria cui avevano conferito i loro risparmi, in quanto a tale data non era ancora possibile per loro avere contezza del danno subito. La prescrizione, a loro avviso, potrebbe decorrere solo dalla chiusura della procedura concorsuale, quando sarà chiaro se i crediti ammessi al passivo saranno o meno pagati.

Sostengono che la corte di appello avrebbe male applicato i principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di decorrenza della prescrizione e, in particolare, quelli enunciati in una sentenza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17572 del 18/07/2013, Rv. 627721 – 01) pronunciata con riguardo alla medesima vicenda, in relazione ad altri investitori delle società Reno S.p.A. e Previdenza S.p.A., in base ai quali “posto che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell’illecito, del danno e della derivazione causale dell’uno dall’altro, nonchè dello stesso elemento soggettivo del dolo o della colpa che connota l’illecito suddetto, nel caso di domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero dello sviluppo economico e finalizzata al ristoro dei danni derivanti dalla perdita di risparmi, affidati a società autorizzata ad operare come fiduciaria dal medesimo Ministero perchè fossero investiti in programmi finanziari, deve ritenersi che il “dies a quo” della prescrizione del diritto al risarcimento decorra non dalla revoca dell’autorizzazione, già rilasciata alla medesima società, ad operare come fiduciaria del Ministero, nè dalla sua messa in stato di liquidazione coatta amministrativa, bensì dal deposito dello stato passivo della liquidazione, in quanto solo in tale momento il soggetto danneggiato ha potuto apprezzare la vastità e la gravità delle irregolarità della società fiduciaria e, conseguentemente, l’intempestività, l’incompletezza e le omissioni nelle attività di vigilanza demandate al Ministero”.

Secondo i ricorrenti, in realtà, in questa pronuncia sarebbe indicata la data del deposito dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa esclusivamente come limite temporale prima del quale la prescrizione non potrebbe mai decorrere, non quale momento certo iniziale di decorrenza della stessa: non sarebbe quindi affatto escluso che la prescrizione possa decorrere anche da una data successiva.

A loro avviso, poi, tale data dovrebbe coincidere con quella di chiusura della procedura concorsuale, in quanto al momento del deposito dello stato passivo i creditori non hanno ancora contezza della effettiva impossibilità del recupero dei crediti ammessi, anzi, proprio con l’ammissione al passivo matura per loro la prospettiva di ottenerne il pagamento, che potrà essere escluso solo in caso di chiusura della procedura senza alcun riparto in loro favore.

La decisione impugnata risulta in realtà pienamente conforme, in diritto, al precedente indicato, richiamato anche dalla corte territoriale (il quale, a sua volta, si pone in linea con il costante e pacifico orientamento generale di questa Corte in tema di decorrenza della prescrizione; cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901 – 01; l’indirizzo è pacifico; sono conformi, tra le più recenti: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16217 del 18/06/2019, Rv. 654317 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 18521 del 13/07/2018, Rv. 649729 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6213 del 31/03/2016, Rv. 639256 – 01), nel fissare la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il danneggiato, con l’uso dell’ordinaria diligenza, è in grado di avere conoscenza dell’illecito, del danno e della derivazione causale dell’uno dall’altro, nonchè dello stesso elemento soggettivo del dolo o della colpa che connota l’illecito.

In fatto, i giudici di merito hanno poi accertato – correttamente applicando i principi di diritto sopra esposti – che sin dal momento del deposito dello stato passivo della liquidazione era possibile per gli investitori, usando l’ordinaria diligenza, avere chiara percezione del danno subito (cioè dell’enorme squilibrio tra passivo accertato e presumibile attivo da realizzare, che avrebbe reso certamente impossibile il recupero delle somme investite), oltre che degli elementi dell’illecito posto in essere dal Ministero.

Quest’ultimo costituisce un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

Le censure di violazione delle disposizioni di legge in tema di decorrenza della prescrizione non possono, di conseguenza, ritenersi fondate.

D’altronde, è appena il caso di osservare che i ricorrenti non chiariscono neanche se e quando la procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa sarebbe stata chiusa, e con quale esito per i loro crediti.

Sembrerebbe anzi pacifico che la stessa sia tuttora pendente, il che avvalora ulteriormente la conclusione dell’infondatezza del motivo di ricorso in esame e la contraddittorietà logica delle argomentazioni poste alla sua base, dal momento che (come fatto presente dal Ministero controricorrente), se effettivamente potesse darsi seguito all’assunto dei ricorrenti, secondo il quale fino alla chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa non vi sarebbe alcuna certezza del danno da essi subito, ne conseguirebbe addirittura che essi avrebbero fatto valere in giudizio solo un danno potenziale, privo dei necessari requisiti di concretezza e attualità, con conseguente radicale infondatezza di tutte le domande proposte. 1.3.2 I ricorrenti sostengono altresì che, anche ad ammettere la decorrenza della prescrizione dal momento della definitiva approvazione dello stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, avrebbe dovuto prendersi in considerazione la data della relativa comunicazione a ciascuno di essi anzichè quella del suo mero deposito, ai sensi della L. Fall., artt. 208 e 209.

La censura è inammissibile e, comunque, infondata in diritto.

E’ inammissibile in quanto con essa viene posta una questione in diritto nuova, non esaminata nella sentenza impugnata e che richiede accertamenti di fatto, senza che i ricorrenti precisino se, ed eventualmente in quale fase ed in quali atti del giudizio di merito, l’avevano sollevata.

E’ altresì infondata in diritto, in quanto la formale comunicazione del deposito dello stato passivo ha rilievo solo ai fini della decorrenza dei termini per le relative impugnazioni.

L’onere minimo di diligenza richiesto ai fini della possibilità di avere contezza del danno, secondo l’incensurabile accertamento di fatto svolto in proposito dai giudici di merito (come d’altra parte già rilevato), avrebbe in realtà imposto agli investitori quanto meno di informarsi autonomamente sull’andamento della formazione del predetto stato passivo, a prescindere dalle formali comunicazioni.

1.4 Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2944,2947,2055,1310,2943,2953,2935 c.c., dell’art. 634c.p.c. e degli artt. 94,113,213,117,207,209,201,120,118 e 212, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed ai principi di diritto enunciati dalla sentenza della Cass. 18.7.2013, n. 17572”.

Il motivo è esposto in modo decisamente poco chiaro, con l’affastellamento di diverse censure, in parte ripetitive di quelle formulate con altri motivi del ricorso.

Esso risulta per alcuni versi inammissibile e per altri versi infondato.

1.4.1 Viene riproposto, anche nell’ambito di tale motivo, l’assunto della decorrenza della prescrizione dalla data della chiusura della liquidazione coatta amministrativa anzichè da quella del deposito dello stato passivo della stessa: valgono evidentemente in proposito le osservazioni già esposte in relazione al motivo precedente.

1.4.2 Si sostiene, poi (in particolare con il richiamo degli artt. 2944,1310,2055 c.c., art. 634 c.p.c., L. Fall., artt. 94 e 120, per quanto sembra potersi comprendere), che la prescrizione sarebbe stata interrotta e sospesa al tempo stesso, ai sensi della L. Fall., art. 94, anche nei confronti del Ministero, quale coobbligato in solido delle società assoggettate alla procedura concorsuale, fino alla chiusura della stessa.

Anche in questo caso si tratta di una questione di diritto non presa in esame nella sentenza impugnata e che sembrerebbe avanzata dai ricorrenti per la prima volta in sede di legittimità.

Nel ricorso si afferma in verità che essa sarebbe stata sollevata in sede di merito con le note scritte depositate in data 4 ottobre 2010 (di cui a pag. 80 e ss. del ricorso), ma dal contenuto di tali note (come richiamato in ricorso) non sembra affatto così.

La censura, in ogni caso, è altresì infondata nel merito.

La prescrizione è interrotta dalla domanda di ammissione al passivo che, ai sensi della L. Fall., art. 94, produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della procedura.

Tale previsione si riferisce (come è ovvio) al credito oggetto della domanda nei confronti della società assoggettata alla procedura concorsuale.

La domanda di ammissione al passivo del credito vantato nei confronti della società assoggettata alla procedura concorsua-le (che ha natura contrattuale) non può invece interrompere anche la prescrizione del (diverso) diritto (di natura risarcitoria) fatto valere nella presente sede nei confronti del Ministero, in mancanza di una contestuale domanda di risarcimento danni contro quest’ultimo (domanda peraltro non proponibile nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa).

Il Ministero di certo non risponde dell’obbligazione di restituzione dei capitali investiti, oggetto della domanda di ammissione al passivo dalla società finanziaria, ma risponde (a diverso titolo, e cioè ai sensi dell’art. 2043 c.c.) esclusivamente del danno causato agli investitori, in virtù di una specifica condotta propria, per non avere impedito lo svolgimento dell’attività finanziaria da parte della società divenuta insolvente.

Non può darsi seguito alla suggestiva argomentazione per cui si tratterebbe di una responsabilità solidale tra la società ed il Ministero e, quindi, l’interruzione della prescrizione contro la società interromperebbe la stessa anche nei confronti del Ministero.

La domanda fatta valere in sede di verifica del passivo della liquidazione coatta è evidentemente (come del resto emerge palesemente dagli atti) una domanda rivolta nei confronti della società finanziaria, di adempimento contrattuale delle obbligazioni derivanti dal rapporto di deposito in amministrazione fiduciaria delle somme conferite da ciascun investitore (del resto non potrebbe essere altrimenti; le stesse eventuali domande risarcitorie contro gli organi amministrativi e di controllo della società, responsabili del dissesto, non possono essere avanzate nell’ambito della verifica del passivo della società, ma vanno fatte valere in altra sede, non costituendo obbligazioni sociali).

Il Ministero è, naturalmente, del tutto estraneo a tale rapporto contrattuale ed alle relative obbligazioni. Di certo non è in alcun modo obbligato solidalmente con la società finanziaria in relazione a queste ultime.

Il diritto risarcitorio fatto valere dagli investitori nei confronti del Ministero non solo è un diritto di natura diversa rispetto a quello fatto valere nei confronti della società (quale obbligata alla restituzione dei capitali investiti) in sede di ammissione al passivo, ma ha anche un oggetto totalmente diverso: si tratta del diritto al risarcimento, richiesto ai sensi dell’art. 2043 c.c., derivante dall’omessa vigilanza sulla società finanziaria e dall’omessa tempestiva revoca dell’autorizzazione alla stessa ad operare. La responsabilità del Ministero non ha ad oggetto l’adempimento del contratto di amministrazione fiduciaria del denaro conferito alla società dall’investitore, ma il danno derivato ai singoli investitori per avere stipulato tale contratto con una società inaffidabile, che ad esso non ha adempiuto (e nei limiti in cui non lo abbia fatto).

Si tratta cioè di diritti del tutto distinti e autonomi.

Non può, di conseguenza, ritenersi sussistere una obbligazione solidale del Ministero avente ad oggetto l’adempimento del contratto di amministrazione fiduciaria, tale da giustificare l’applicazione dell’art. 1310 c.c..

E’ opportuno ribadire che, come da tempo affermato da questa Corte, resta sempre possibile, in astratto, il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, quando il danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso (cfr. ad es. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 29218 del 06/12/2017, Rv. 646538 – 02; Sez. L, Sentenza n. 8372 del 09/04/2014, Rv. 630460 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012, Rv. 623883 – 0; Sez. 3, Sentenza n. 7618 del 30/03/2010, Rv. 612314 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 18939 del 10/09/2007, Rv. 598893 – 01). Si tratta però di situazioni differenti da quella qui in esame. Si tratta cioè dell’ipotesi in cui un determinato danno di cui si chiede il risarcimento sia imputabile a due diversi soggetti, di cui uno solo si trova in rapporto obbligatorio con il danneggiato (eventualmente avendo, in virtù di tale rapporto, uno specifico obbligo di impedire l’evento dannoso), mentre l’altro non si trova in tale relazione e risponde del medesimo danno solo in base al generale precetto del “naeminem ledere”.

Nella specie, invece, la domanda fatta valere in sede di ammissione al passivo della società finanziaria non è una domanda di risarcimento del danno, ma di adempimento contrattuale, e il Ministero non risponde in alcun modo dell’adempimento di quella obbligazione contrattuale (nè degli eventuali danni direttamente conseguenti al relativo inadempimento), ma risponde esclusivamente del danno causato agli investitori per aver confidato nella regolarità della gestione dell’attività della società finanziaria ed aver quindi deciso di stipulare con la stessa il contratto poi rimasto inadempiuto.

Il fatto imputabile al Ministero consiste nell’avere determinato gli investitori a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbero stipulato, situazione da cui sono derivati danni che hanno natura e oggetto del tutto diversi dal diritto fatto valere contro la società mediante l’azione di adempimento contrattuale.

Sono cioè del tutto differenti non solo le condotte dei due obbligati, ma anche il danno conseguente e, dunque, i diritti fatti valere hanno oggetto, titolo e contenuto diversi, oltre ad avere comportato la lesione di interessi diversi del danneggiato, a prescindere dalle interferenze che possano esistere in ordine al conseguimento della soddisfazione dei rispettivi (differenti) crediti.

E’ vero infatti che la responsabilità risarcitoria del Ministero sussiste solo nella misura in cui il credito contro la società non possa trovare soddisfazione, onde vi è, in astratto, il rischio di possibili duplicazioni.

Ma ciò non comporta trattarsi del medesimo diritto, con solidarietà tra i diversi obbligati.

Il nesso tra i due diritti, che restano distinti e autonomi, e quindi tra le due azioni volte a farli valere in giudizio, si manifesta esclusivamente nella necessità di liquidare il danno, nell’azione di responsabilità, tenendo conto (eventualmente con un giudizio prognostico futuro) delle prospettive di recupero del credito contrattuale nei confronti della società, in quanto – come già sottolineato – il pregiudizio subito dagli investitori in conseguenza della condotta illecita imputabile al Ministero consiste esclusivamente nella differenza tra il credito del singolo investitore nei confronti della società finanziaria e la parte di esso effettivamente recuperabile da quest’ultima (a conferma di tali rilievi, è sufficiente considerare l’ipotesi in cui, nella procedura concorsuale, esistesse un congruo attivo, tale da far ritenere presumibilmente recuperabile una parte consistente dei crediti ammessi; il Ministero non potrebbe che essere condannato all’importo di detti crediti che si ritenga non recuperabile, non certo al pagamento integrale delle somme ammesse al passivo, in solido con la società; a fortiori, se l’attivo fosse ampiamente sufficiente a pagare il passivo, il danno andrebbe escluso in radice: non si potrebbe certo condannare in solido il Ministero a risarcire un danno inesistente, contando sull’operatività dei meccanismi della responsabilità solidale).

Dunque, non si tratta affatto della medesima obbligazione, con diversi debitori tenuti in solido al suo adempimento, ma di obbligazioni del tutto distinte e autonome, volte a soddisfare differenti interessi del creditore, che presentano possibili interferenze solo in relazione al momento attuativo, con riguardo alla completa soddisfazione della complessiva posizione giuridica del creditore stesso.

Quanto fin qui osservato è comunque certamente sufficiente ad escludere la possibile applicazione dell’art. 1310 c.c., dal momento che l’atto di esercizio del diritto di credito dei singoli investitori nei confronti della società in liquidazione coatta amministrativa non può ritenersi avere ad oggetto anche il distinto diritto risarcitorio nei confronti del Ministero, di cui si discute nella presente controversia.

D’altra parte, come già affermato da questa Corte, “la solidarietà passiva, stabilita dall’art. 2055 c.c. a favore del danneggiato nell’ipotesi di fatto dannoso imputabile a più persone, postula l’unicità del danno configurabile, pur in presenza di più azioni od omissioni costituenti illeciti distinti, dovendo invece escludersi tale solidarietà se le condotte realizzate da più soggetti hanno leso separatamente interessi diversi del danneggiato” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10403 del 18/07/2002, Rv. 555873 – 01).

Tanto premesso, trattandosi di obbligazioni diverse, resta di conseguenza assorbita anche l’altra questione sollevata dai ricorrenti, in relazione al preteso riconoscimento del debito da parte del Ministero, che sarebbe avvenuto con il deposito dello stato passivo.

La tesi sostenuta in proposito nel ricorso è comunque infondata in diritto, in quanto il Commissario Liquidatore non rappresenta il Ministero al di fuori della procedura concorsuale, e la responsabilità risarcitoria di cui si discute in questa sede è certamente estranea alla suddetta procedura. In ogni caso, non può in alcun modo ritenersi che con il deposito dello stato passivo della liquidazione il Ministero abbia riconosciuto una propria responsabilità da omessa vigilanza sulla società in liquidazione coatta, avendo lo stato passivo ad oggetto esclusivamente i crediti degli investitori nei confronti della stessa.

D’altra parte, non potendosi applicare la L. Fall., art. 94 (in mancanza di domanda contro il Ministero), per gli argomenti sin qui ampiamente esposti, se anche, per assurdo, potesse ammettersi il suddetto riconoscimento, la prescrizione avrebbe comunque ricominciato a decorrere dalla stessa data del deposito dello stato passivo.

1.4.3 I ricorrenti sostengono, ancora, che solo a seguito della sentenza di questa Corte che ha riconosciuto la risarcibilità della lesione degli interessi legittimi (cioè Cass., Sez. U, Sentenza n. 500 del 22/07/1999, Rv. 530553 – 01) avrebbero potuto avere contezza di potere agire contro il Ministero in relazione alla sua attività discrezionale, e dunque prima di tale data non potrebbe ritenersi avere avuto inizio il decorso della prescrizione.

Anche questo argomento è infondato.

Nulla impediva ai ricorrenti di agire in precedenza per chiedere la condanna del Ministero, eventualmente sollecitando il mutamento di indirizzo giurisprudenziale, come poi nei fatti avvenuto.

Anzi, è in verità agevole rilevare che essi in realtà lo hanno fatto, dal momento che la presente controversia ha avuto inizio nel 1995 e gli interventi hanno avuto luogo tra il 1996 ed il 1997.

1.4.4 Nel motivo di ricorso in esame si fa anche riferimento ad alcune sentenze del Tribunale di Roma che – a dire dei ricorrenti – avrebbero interrotto la prescrizione.

Non viene però chiarito perchè dovrebbe ritenersi interrotta la prescrizione dei diritti spettanti a ciascuno di essi, sulla base di una specifica indicazione delle parti e dell’oggetto dei giudizi nonchè del contenuto di tali sentenze.

La censura è dunque inammissibile in quanto del tutto priva di specificità.

1.4.5 Sono infine avanzate argomentazioni fondate sul richiamo alla L. Fall., art. 209 che, per quanto è dato comprendere dalla confusa esposizione, reiterano quelle oggetto del terzo motivo di ricorso, cui può pertanto farsi rinvio.

1.5 Con il quinto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 209, 210, 213, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e degli artt. 2043,2935 e 2934 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Con il motivo in esame, per quanto è dato evincere, sebbene l’esposizione non sia affatto chiara, vengono ancora una volta, nella sostanza, reiterate, sotto vari concorrenti profili, le medesime censure avanzate con i due motivi precedenti.

Può quindi farsi rinvio a quanto esposto con riguardo a tali motivi.

1.6 Con il sesto motivo si denunzia “Nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione all’art. 112 c.p.c.”.

L’oggetto del sesto motivo risulta esposto in modo particolarmente confuso ed è quindi poco intelligibile.

I ricorrenti sostengono di avere proposto, nel corso del giudizio di appello, con le note depositate in data 4 ottobre 2010, una eccezione, che definiscono di “interruzione della prescrizione”, sulla quale la corte di appello non si sarebbe pronunciata.

La denunziata omissione di pronuncia certamente non sussiste: la corte di appello, infatti, in un passaggio della decisione impugnata (si veda a fine pag. 21 – inizio pag. 22), precisa espressamente che, ai fini della conversione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale, quindi con specifico riguardo all’eccezione avanzata dai ricorrenti con le note dell’ottobre 2010, non potevano avere rilievo le sentenze emesse fra parti diverse e in relazione a diversi diritti.

D’altra parte, per quanto è possibile evincere dal contenuto delle note richiamate, come riprodotte nel ricorso, i ricorrenti avevano affermato di avere già ottenuto una o più sentenze di condanna generica nei confronti del Ministero, il che avrebbe comportato che la prescrizione del loro diritto, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si sarebbe convertita in decennale (da quinquennale che era in origine), con decorrenza dal momento del relativo passaggio in giudicato. Vengono richiamate, nelle note in questione, la sentenza n. 31709/2003 del Tribunale di Roma, unitamente ad altre sentenze, e cioè la n. 612/1998 del Tribunale di Ravenna e la n. 12801/2003 del Tribunale di Roma. Del preciso oggetto dei giudizi all’esito dei quali sono state pronunciate tali sentenze, delle parti in causa e dello specifico contenuto delle decisioni, peraltro, ben poco viene chiarito nel ricorso.

Quel che è certo è che la sentenza n. 12801/2003 del Tribunale Roma risulta oggetto del gravame su cui si è pronunciata la corte di appello con la decisione impugnata nella presente sede (si tratterebbe della prima pronuncia, quella non definitiva); essa è quindi stata emessa nell’ambito della presente controversia, il che ovviamente esclude che possa essere passata in giudicato, quanto meno con riguardo alle questioni qui tuttora in discussione.

La sentenza n. 31709/2003 del Tribunale di Roma sarebbe invece effettivamente passata in giudicato, in seguito all’estinzione del giudizio di appello, dichiarata dalla Corte di Appello di Roma nel 2015 dopo la cassazione (con sentenza n. 773 del 2013 di questa Corte) di una prima sentenza che aveva rigettato l’eccezione di estinzione e dichiarato la prescrizione dei diritti azionati. L’oggetto del relativo giudizio, le parti dello stesso ed il contenuto specifico della decisione passata in giudicato non sono però illustrati chiaramente nel ricorso.

In relazione all’ultima sentenza, quella del Tribunale di Ravenna, nel ricorso non è chiarito alcunchè, neanche se e quando sarebbe passata in giudicato.

I ricorrenti sembrano dare in qualche modo per scontato che si tratti di sentenze di condanna generica del Ministero dello Sviluppo Economico in loro favore, di modo che l’azione svolta nel presente giudizio dovrebbe ritenersi essere stata avanzata solo per la liquidazione del quantum debeatur, ma senza neanche chiarire ciascuna sentenza in favore di chi di essi avrebbe pronunciato.

Peraltro, se vi fosse effettivamente stata una precedente sentenza sull’an, il tribunale non avrebbe in realtà neanche avuto ragione di emettere la sentenza non definitiva n. 12801/2003 per accertare la responsabilità del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto invece emerge dalla sentenza impugnata. D’altra parte, in tale ipotesi la questione da porre non sarebbe stata quella della interruzione o della durata della prescrizione, ma – più radicalmente – quella dell’esistenza di un giudicato esterno sull’an debeatur, che invece non viene avanzata dai ricorrenti.

In realtà, senza una adeguata specificazione delle parti e dell’oggetto dei giudizi, nonchè dello specifico contenuto delle sentenze richiamate (con la precisa indicazione dei diritti azionati), non è possibile per la Corte valutarne gli effetti invocati in relazione alla presente controversia.

Anche sotto tale ultimo profilo, pertanto, le censure risultano inammissibili.

1.7 Con il settimo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) per omesso esame di punti decisivi della causa”.

Il motivo – per la parte in cui non consiste nella reiterazione di censure già avanzate con i precedenti, e quindi già confutate nell’esame di quelli – è inammissibile.

Le doglianze hanno ad oggetto ancora il dies a quo della prescrizione. Esse peraltro sono dirette a contestare un accertamento di fatto operato dai giudici di merito sulla base dell’esame dei fatti storici rilevanti e sostenuto – come ampiamente esposto in precedenza – da adeguata motivazione (non apparente, nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede).

In particolare, i ricorrenti si dolgono, in primo luogo, dell’omessa considerazione di documenti dai quali a loro avviso emergerebbe, sul suddetto accertamento di fatto, una conclusione diversa da quella cui è giunta la corte di appello: per questo aspetto il motivo è manifestamente inammissibile, non essendo in realtà dedotto l’omesso esame di fatti, ma solo la mancata considerazione di elementi istruttori.

Ripropongono inoltre la tesi (già esaminata in relazione ai motivi 3, 4 e 5) sulla decorrenza della prescrizione solo dalla chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Infine lamentano la mancata ammissione di una prova per testi da parte della corte di appello. Non è peraltro adeguatamente chiarito se detta prova sia stata disattesa in fase istruttoria e se sia stata riproposta espressamente in sede di precisazione delle conclusioni. Ma dall’esame delle conclusioni delle parti (riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata) non emerge in verità alcuna reiterazione di istanze istruttorie, il che è sufficiente per disattendere la censura (peraltro attinente a capitoli di prova non effettivamente rilevanti ai fini della decisione, per quanto sin qui esposto).

1.8 Con l’ottavo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c.. Omesso esame sui fatti decisivi per il giudizio sulla eccezione di prescrizione”.

Il motivo ha ad oggetto la durata della prescrizione.

Anch’esso è per taluni versi infondato e per altri inammissibile.

I ricorrenti sostengono che una prescrizione più lunga di quella quinquennale (ritenuta operante dai giudici di merito) deriverebbe dall’esistenza di reati (associazione a delinquere, concorso in bancarotta fraudolenta, truffe e “altri gravi delitti”) imputabili al Ministro e ai funzionari ministeriali, i quali non avrebbero svolto correttamente la vigilanza sulle società finanziarie.

Secondo la corte di appello, però, i reati indicati dai ricorrenti sarebbero in realtà imputabili solo agli organi delle società finanziarie, mentre il Ministero non solo non ha una indiretta responsabilità per i danni derivanti dalle condotte di detti organi, ma è stato chiamato a rispondere sul piano civile per altre, diverse e autonome condotte, esclusivamente proprie, non costituenti reato.

Nel ricorso si sostiene che, con le (già più volte richiamate) note dell’ottobre 2010 era stato chiesto l’accertamento di condotte costituenti reato a carico del Ministro dell’epoca ( A.R.) nonchè dei funzionari ministeriali incaricati della vigilanza sulle società finanziarie (per associazione a delinquere, concorso in bancarotta fraudolenta, truffe e “altri gravi delitti”) e che la corte territoriale non avrebbe proceduto a tale accertamento, omettendo di esaminare i fatti dedotti a sostegno dell’assunto.

La censura è del tutto generica.

In primo luogo, non è specificamente richiamato nel ricorso il contenuto dell’atto di citazione (e/o dei successivi atti processuali), nella parte in cui sarebbero indicate in dettaglio le condotte illecite addebitate al Ministro ed ai funzionari ministeriali, onde verificare se esse effettivamente potevano integrare, almeno in astratto, gli estremi dei reati richiamati.

D’altra parte, nè nelle note dell’ottobre 2010, nè nel ricorso, sono fornite indicazioni sufficientemente specifiche in ordine alla concreta sussistenza di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, per la configurabilità e l’imputabilità al Ministro e ai funzionari ministeriali dei reati indicati: il semplice generico richiamo ai reati di associazione a delinquere, di bancarotta fraudolenta, di truffa e, addirittura, ad “altri gravi delitti” (non meglio chiariti) non è certamente a tal fine sufficiente, senza l’indicazione delle specifiche condotte, imputabili a ciascun funzionario, che avrebbero integrato i reati in questione, nonchè dell’elemento soggettivo di ciascuno di detti reati.

Nè d’altra parte è stato documentato che funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico siano stati processati e tanto meno condannati per i reati in questione.

In ogni caso, è certamente insussistente la dedotta violazione, in diritto, dell’art. 2947 c.c.: la corte di appello non ha infatti escluso in radice la possibilità di applicare la suddetta norma alle condotte dei funzionari ministeriali, ma ha ritenuto, in fatto, che essi non rispondevano, direttamente o indirettamente, dei danni causati dalle condotte penalmente illecite degli organi delle società, ma solo, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dei danni causati da altre, distinte e autonome condotte proprie, e che in tali ultime condotte non fossero ravvisabili estremi di reato.

E’ poi appena il caso di osservare che la generica indicazione dell’elenco di una serie di documenti (senza che ne sia richiamato il rispettivo contenuto specifico) dai quali, secondo i ricorrenti, si desumerebbe la responsabilità penale del Ministro e dei funzionari ministeriali non rispetta la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e comunque non potrebbe essere sufficiente a superare l’accertamento negativo sul fatto compiuto in sede di merito.

2. Il ricorso successivo proposto da N.R..

2.1 Con il primo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in correlazione all’art. 307 c.p.c., u.c. nel testo anteriore alla novella apportata dalla L. n. 69 del 2009 e dall’art. 125 Disp. Att. c.p.c., u.c.. Omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Le censure non colgono la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e difettano comunque di specificità.

Come già chiarito, la corte di appello ha applicato il principio di diritto in base al quale, per evitare l’estinzione, è sufficiente il deposito del ricorso in riassunzione nel termine di cui all’art. 305 c.p.c., mentre la successiva notifica del ricorso con il decreto di fissazione dell’udienza, laddove non venga regolarmente effettuata (per qualsiasi ragione), può e deve essere rinnovata su ordine del giudice, nel termine perentorio da questi assegnato (onde, solo se questo ulteriore termine non venga rispettato si determina l’estinzione).

Il motivo di ricorso in esame non si confronta effettivamente con questa ratio decidendi, limitandosi il ricorrente ad affermare che l’atto di riassunzione sarebbe stato notificato tardivamente ed irregolarmente.

Inoltre, la corte di appello ha affermato che anche l’eventuale difetto di riassunzione non avrebbe potuto determinare l’estinzione dell’intero giudizio, ma solo della causa relativa al soggetto nei cui confronti (ovvero nei confronti degli eredi del quale) la riassunzione non fosse stata effettuata.

Nel motivo di ricorso in esame non si tiene conto di tale affermazione e non si precisa neanche se al N. la notifica dell’atto di riassunzione sia stata effettuata regolarmente e se comunque egli si sia costituito (come in effetti risulterebbe dall’epigrafe della decisione impugnata) in tal modo sanando ogni eventuale irregolarità.

2.2 Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. laddove ha giudicato su un capo che non era motivo di impugnazione”.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe rigettato la sua domanda, per non avere egli provato l’importo conferito alla società finanziaria, sebbene l’amministrazione convenuta non avesse impugnato specificamente la sentenza di primo grado, nella parte in cui era stata determinata la somma dovutagli a titolo di risarcimento.

La censura difetta di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6: non è richiamato nel ricorso il preciso contenuto dell’atto di appello del Ministero dello Sviluppo Economico (che certamente, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, ha impugnato la liquidazione dei danni operata dal tribunale in primo grado), il che non consente alla Corte di verificare se effettivamente possa essere fondato nel merito l’assunto secondo il quale in realtà non era stata oggetto di gravame la determinazione delle somme dovute al N. a titolo di risarcimento.

2.3 Con il terzo motivo si denunzia “Omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, della consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del giudizio di primo grado e posta a base della liquidazione in Tribunale”.

Anche questo motivo riguarda la prova dell’importo conferito alla società finanziaria; anch’esso è inammissibile.

Secondo il ricorrente, sia dalla relazione del consulente tecnico di ufficio che dai documenti prodotti era possibile evincere l’importo che aveva versato alla società finanziaria.

La censura si risolve nella contestazione di un accertamento di fatto svolto dai giudici di merito e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito di sede di legittimità.

3. Il ricorso successivo proposto da D.L.G. ed altri.

3.1 Con il primo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 115 c.p.c., art. 305 c.p.c. e art. 307 c.p.c., u.c. nel testo anteriore alla novella apportata dalla L. n. 69 del 2009 e dall’art. 125 Disp. Att. c.p.c., u.c. – Omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo – avente ad oggetto la questione dell’estinzione del giudizio di secondo grado – è infondato.

La riassunzione del processo, dopo l’interruzione dichiarata dalla corte di appello, è stata effettuata tempestivamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, come riconoscono gli stessi ricorrenti, i quali lamentano in realtà l’irregolarità della notificazione del ricorso in riassunzione, con il decreto di fissazione dell’udienza, in quanto effettuata al loro procuratore costituito in primo grado, e non personalmente, pur non essendo essi ancora costituiti in grado di appello.

Come già chiarito, la corte di appello, ha in proposito applicato il principio di diritto ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non contiene ragioni tali da indurre a rimeditare) in base al quale “verificatasi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata “edictio actionis” da quello della “vocatio in ius”, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall’art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicchè, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”; ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3″ (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006, Rv. 589898 – 01; conf., tra le più recenti: Sez. 3, Sentenza n. 2174 del 04/02/2016, Rv. 638947 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9819 del 20/04/2018, Rv. 648428 – 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 6921 del 11/03/2019, Rv. 653223 – 01).

In base a questo principio, peraltro, la stessa corte di appello avrebbe in realtà dovuto assegnare al Ministero un termine per rinnovare la notificazione irregolarmente effettuata al procuratore dei ricorrenti anzichè alle parti personalmente (senza che abbia rilievo se il vizio comportasse nullità o inesistenza della notificazione in questione), restando in ogni caso esclusa la possibile estinzione del giudizio.

Non risulta che tale termine sia stato di fatto assegnato. Però tutti i ricorrenti si sono ugualmente costituiti, successivamente, nel giudizio di appello (come essi stessi dichiarano) e in tal modo hanno sanato ogni possibile irregolarità della notificazione dell’atto di riassunzione.

Discorso in parte diverso va fatto in relazione ai sette ricorrenti ( D.N., H., R., S., G., B. e T.), il cui decesso sarebbe stato dichiarato nell’ulteriore corso del giudizio di appello e nei confronti dei quali si sostiene che la riassunzione non sarebbe mai avvenuta.

In proposito il ricorso non è sufficientemente chiaro e specifico, onde la censura non può ritenersi ammissibile.

Si afferma infatti che all’udienza del 27 ottobre 2014 gli eredi di tali soggetti avrebbero eccepito la mancata prova della riassunzione; non si chiarisce però se sia mancato del tutto il ricorso in riassunzione o se ne sia solo stata omessa la regolare notificazione, nel quale ultimo caso l’estinzione sarebbe da escludersi e la costituzione degli eredi avrebbe sanato ogni irregolarità, come appena chiarito; anzi, proprio in tale ultimo senso sembrerebbe deporre il richiamo alla “mancata osservanza dei precetti imposti dall’art. 125 disp. att. c.p.c., u.c.” (cfr. a pag. 39 del ricorso).

3.2 Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2947 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., con correlativa adozione di un criterio interpretativo delle norme sulla prescrizione dei diritti difforme dai principi enunciati dalla Cassazione in un precedente specifico (Sent. 17572/2013), anche con riferimento analogico all’interpretazione costituzionalmente orientata della L. Fall., art. 209”.

Il motivo è infondato.

In buona parte le censure avanzate dai ricorrenti (riguardanti decorrenza e durata della prescrizione) sono analoghe a quelle contenute nel ricorso principale proposto dagli eredi di A.T. ed altri.

Si può quindi fare rinvio, in generale, alle argomentazioni esposte in relazione a quel ricorso.

In questa sede saranno esaminate le ulteriori questioni, poste esclusivamente nel presente ricorso o comunque nel presente ricorso poste sulla base di argomentazioni non del tutto sovrapponibili a quelle dell’altro.

Vanno affrontate, in particolare, le censure (connesse) relative alla dedotta violazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, e dell’art. 115 c.p.c..

I ricorrenti sostengono che alla responsabilità del Ministero dovrebbe applicarsi il più lungo termine di prescrizione previsto per i reati commessi dagli organi amministrativi e di controllo delle società finanziarie, avendo i funzionari ministeriali concorso con questi ultimi nella causazione del danno e trattandosi pertanto di responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c..

La censura è infondata.

La decisione impugnata è sul punto conforme ai principi di diritto desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte (cui intende darsi piena continuità), secondo i quali “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’art. 2947 c.c., u.c. per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27713 del 16/12/2005, Rv. 587381 – 01; conf: Sez. 1, Sentenza n. 23872 del 07/11/2014, Rv. 633174 – 01, nella quale è presa in considerazione un’ipotesi di omessa vigilanza sui mercati finanziari analoga a quella per cui è causa; Sez. 3, Sentenza n. 22164 del 05/09/2019, Rv. 654937 – 01, con specifico riguardo all’impossibilità di applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, laddove non vi sia identità tra il fatto costituente reato e quello dal quale scaturisce la responsabilità dedotta in sede civile).

Escluso che i fatti addebitati al Ministero, a fondamento della sua responsabilità civile, coincidano con quelli costituenti reato addebitati agli organi amministrativi e di controllo delle società finanziarie, per l’affermazione dei più lunghi termini di prescrizione previsti dall’art. 2947 c.c., comma 3, invocati dai ricorrenti, sarebbe stato necessario che le stesse condotte negligenti dei funzionari ministeriali preposti alla vigilanza costituissero anch’esse, in sè, reato.

Ma il carattere penalmente illecito delle condotte dei funzionari ministeriali non risulta accertato nel presente giudizio; al contrario, la corte di appello ha espressamente escluso la sussistenza di reati nelle condotte addebitabili ai funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico.

E’ opportuno sottolineare che la conclusione che precede non è in contrasto con l’indirizzo di questa Corte in base al quale “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell’art. 2947 c.c., comma 3, (secondo il quale, se per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicchè è invocabile non solo per l’azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile (nella specie, l’amministratore che ha ricevuto un pagamento preferenziale) ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (nella specie, la società, che, ai sensi dell’art. 2049 c.c., risponde civilmente dell’illecito penale commesso dal suo amministratore)” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 1641 del 23/01/2017, Rv. 642008 – 03; Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013, Rv. 629131 – 01). Nel caso qui in esame, infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico non risponde (direttamente o indirettamente) delle conseguenze civili delle condotte penalmente illecite poste in essere dagli organi di amministrazione e controllo delle società finanziarie, ma risponde delle (diverse) conseguenze dannose derivanti da distinte e autonome condotte (commissive e omissive) poste in essere dai suoi funzionari preposti alla vigilanza sulle medesime società finanziarie, che hanno indotto gli investitori ad affidare i loro risparmi a tali società, condotte che però non costituiscono in sè reato, secondo quanto accertato nel giudizio di merito.

La situazione è dunque differente da quella (presa in esame dall’indirizzo richiamato da ultimo) in cui la pubblica amministrazione (o una persona giuridica, o comunque un distinto soggetto) debba rispondere delle conseguenze dannose delle condotte costituenti reato poste in essere da altri soggetti, in base ad una disposizione di legge che prevede una sua responsabilità, diretta o indiretta, proprio per tali condotte.

Nè potrebbe ritenersi rilevante in proposito la circostanza che il ministero preposto alla vigilanza sia stato citato quale responsabile civile nel processo penale promosso contro gli organi amministrativi delle società finanziarie e che in virtù di ciò, lo stesso Ministero abbia chiesto la sospensione del presente giudizio, tanto meno ai sensi dell’art. 115 c.p.c..

E’ infatti evidente che la citazione nel processo penale quale responsabile civile non comporta l’affermazione della sussistenza della relativa responsabilità (nè risulta allegata o documentata alcuna condanna dei funzionari ministeriali in sede penale) e che la stessa richiesta di sospensione del presente giudizio da parte del Ministero non implica in alcun modo l’ammissione di tale responsabilità.

Anche la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. risulta dunque infondata.

3.3 Con il terzo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il motivo d’appello svolto dal Ministero in punto di determinazione dei danni operata dal Tribunale e quanto accolto dalla Corte territoriale”.

Con il quarto motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1223 e 2056 c.c., relativamente al criterio adottato per la determinazione dei risarcimenti ed al principio enunciato dalla Cassazione in un precedente specifico (Sent. 7531/2009) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa pronuncia sugli esiti della CTU svolta in primo grado”.

Gli ultimi due motivi del ricorso in esame (aventi entrambi ad oggetto la liquidazione del danno) sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

3.3.1 Secondo quanto emerge dagli atti, il tribunale aveva liquidato il danno in misura pari all’importo degli investimenti effettuati dagli attori, detratti gli accrediti ricevuti (i cd. “PAG”), maggiorandolo di un tasso di interesse commisurato a quello dei B.O.T..

La corte di appello, nel rivedere il criterio di liquidazione del danno su specifico motivo di gravame del Ministero, si è pienamente conformata ai principi di diritto enunciati da questa Corte, proprio con riguardo alla medesima vicenda in esame nella presente controversia (in relazione a diversi investitori), secondo i quali “ai fini della liquidazione del danno subito dai risparmiatori per la perdita delle somme di denaro affidate in gestione a società fiduciarie, ai sensi della normativa di cui alla L. n. 1966 del 1939, non possono essere riconosciuti, oltre al valore nominale del capitale versato, anche i frutti (sotto forma di interessi) che quei capitali avrebbero prodotto se fossero stati investiti (nella specie, in BOT), atteso che il rapporto di amministrazione fiduciaria, implicando o comunque autorizzando investimenti con margini di rischio e possibilità di perdite, non attribuisce al fiduciante il diritto ad un rendimento minimo o ad un utile garantito” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7531 del 27/03/2009, Rv. 607199 – 01; è opportuno sottolineare che, in questo precedente, la controversia è stata decisa nel merito dalla Corte di Cassazione, proprio con il riconoscimento, in favore di ciascun investitore, del solo capitale versato, detratti gli importi già ricevuti, senza interessi supplementari).

Nell’ottica di cui sopra, correttamente fatta propria dalla corte di appello, è d’altronde certamente conforme a diritto ritenere necessaria, ai fini dell’accoglimento della domanda, la prova dell’importo del capitale versato da ciascun investitore.

Che poi detta prova fosse desumibile o meno dall’avvenuta ammissione dei creditori al passivo della liquidazione coatta amministrativa o sulla base di altri elementi istruttori, documentali e non, forniti dalle parti o comunque acquisiti al giudizio (ivi incluse le risultanze della consulenza tecnica di ufficio), costituisce una questione di valutazione delle prove che non può costituire oggetto di sindacato in sede di legittimità, essendo stati presi comunque in considerazione dai giudici del merito i fatti storici rilevanti ed essendo la decisione sostenuta da adeguata motivazione (non apparente, nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile in questa sede).

Vanno escluse, di conseguenza, sia le dedotte violazioni degli artt. 1223 e 2056 c.c. che il dedotto omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.3.2 Del pari insussistente è la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in sede di gravame.

Secondo i ricorrenti il Ministero dello Sviluppo Economico, con il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado, non avrebbe contestato la liquidazione del danno operata dal tribunale in modo sufficientemente specifico, tale da giustificare la decisione finale dei giudici di secondo grado, che non si sono limitati a ridurre gli importi liquidati in primo grado ma hanno addirittura rigettato la domanda degli attori che non avevano fornito la prova dei precisi importi conferiti, quale capitale investito, alle società finanziarie.

La corte di appello, nell’interpretare l’atto di appello dell’amministrazione convenuta, ha in verità ritenuto che fosse stata oggetto di integrale contestazione la liquidazione del danno, che era stata operata dal tribunale in primo grado riconoscendo gli importi delle somme conferite da ciascun investitore (detratti gli importi ricevuti) maggiorate di interessi suppletivi pari al tasso dei B.O.T. (oltre che della rivalutazione monetaria).

I ricorrenti si limitano in proposito a richiamare alcuni passi dell’appello (non pare richiamato peraltro il contenuto completo e complessivo del motivo di gravame), sostenendo che le contestazioni non cogliessero adeguatamente il senso effettivo della sentenza di primo grado.

In realtà, gli specifici passi dell’atto appello richiamati non sono sufficienti a dar conto del senso effettivo del motivo di gravame relativo al quantum liquidato, se non esaminati in correlazione allo specifico contenuto della sentenza di primo grado, che non è riportato nel ricorso e, soprattutto, se non valutati nel complesso dell’intera censura.

Sotto questo profilo, quindi, il ricorso presenta addirittura un profilo di inammissibilità, per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

In ogni caso, anche sulla base dei soli passi dell’appello effettivamente trascritti nel ricorso, è possibile affermare che l’interpretazione data dalla corte di appello al motivo di gravame del Ministero è del tutto ragionevole, mentre appare eccessivamente rigida e tutto sommato non condivisibile la lettura offertane dai ricorrenti.

Il Ministero aveva, in sostanza, addirittura contestato, in sede di gravame, che fosse dovuta la restituzione dell’intero capitale versato da ciascun investitore, assumendo che si trattava di investimenti fiduciari finalizzati alla gestione del capitale mediante l’acquisto di titoli ad alto rischio, che notoriamente comportano una aleatorietà non solo nella rendita ma anche nella conservazione dello stesso capitale investito (a differenza dei titoli obbligazionari).

Tale censura era certamente idonea a mettere in discussione in radice, e quindi integralmente, il criterio adottato dal tribunale ai fini della liquidazione del danno e, dunque, certamente non vi è stata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della corte di appello nel ritenerla quanto meno fondata sotto il più limitato profilo della non riconoscibilità di interessi sul capitale versato.

Non sembra del resto ragionevole assegnare all’appello sul quantum avanzato dal Ministero un significato diverso da quello appena esplicitato, tanto meno un significato del tutto privo di senso logico (come preteso dai ricorrenti).

Una volta, poi, accolto il gravame in relazione al profilo della non riconoscibilità di interessi sul capitale versato, la necessità della prova degli importi versati da ciascun investitore, ai fini del riconoscimento del risarcimento, era una inevitabile conseguenza logica, del tutto correttamente affermata dai giudici di secondo grado, come del resto già sottolineato.

4. Il ricorso successivo proposto da M.A. ed altri.

4.1 Con il primo motivo si denunzia “In relazione: – all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – violazione e falsa applicazione degli artt. 305,307 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c., – all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia su un’eccezione proposta dai sigg.ri M.,- all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto (processuale) decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla mancata notifica ai sottoscritti ricorrenti dell’atto di riassunzione”.

Il motivo è infondato.

Le censure svolte sono sostanzialmente identiche a quelle di cui al primo motivo del ricorso proposto da D.L.G. ed altri.

Valgono quindi le medesime considerazioni svolte in relazione a quella censure, cui si fa rinvio.

4.2 Con il secondo motivo si denunzia “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3”.

Con il terzo motivo si denunzia “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1”.

Il secondo ed il terzo motivo sono connessi (riguardano entrambi la questione della durata e della decorrenza della prescrizione) e anch’essi coincidono con le analoghe censure avanzate nei ricorsi proposti dagli eredi di A.T. ed altri e da D.L.G. ed altri.

Per le stesse ragioni illustrate in relazione ai suddetti ricorsi, cui si fa rinvio, anche queste censure vanno disattese.

4.3 Con il quarto motivo si denunzia “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. con conseguente nullità ed illegittimità della sentenza impugnata”.

Con il quinto motivo si denunzia “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1223 c.c.”.

Anche questi motivi (relativi alla liquidazione del danno) contengono censure del tutto coincidenti con quelle analoghe dei ricorsi proposti dagli eredi di A.T. ed altri e da D.L.G. ed altri e sono infondati e/o inammissibili, per le stesse ragioni esposte in relazione ai suddetti precedenti ricorsi, cui si fa rinvio.

5. Il ricorso incidentale condizionato Ministero Sviluppo Economico.

Con l’unico motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorso incidentale condizionato del Ministero dello Sviluppo Economico resta assorbito, in conseguenza del mancato accoglimento dei ricorsi proposti dalle altre parti.

6. I ricorsi successivi proposti da B.S. e C.G..

Si tratta di due ricorsi, definiti “incidentali” dagli stessi ricorrenti, diretti in realtà a contestare la decisione impugnata sotto i medesimi profili svolti dai ricorrenti principali, di identico contenuto sostanziale tra loro e rispetto al ricorso proposto da D.L.G. ed altri.

Con il primo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 115 c.p.c., art. 305 c.p.c. e art. 307 c.p.c., u.c. nel testo anteriore alla novella apportata dalla L. n. 69 del 2009 e dall’art. 125 Disp. Att. c.p.c., u.c. – Omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2947 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., con correlativa adozione di un criterio interpretativo delle norme sulla prescrizione dei diritti difforme dai principi enunciati dalla Cassazione in un precedente specifico (Sent. 17572/2013), anche con riferimento analogico all’interpretazione costituzionalmente orientata della L. Fall., art. 209”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il motivo d’appello svolto dal Ministero in punto di determinazione dei danni operata dal Tribunale e quanto accolto dalla Corte territoriale”.

Con il quarto motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 4, dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1223 e 2056 c.c., relativamente al criterio adottato per la determinazione dei risarcimenti ed al principio enunciato dalla Cassazione in un precedente specifico (Sent. 7531/2009) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa pronuncia sugli esiti della CTU svolta in primo grado”.

Data l’assoluta coincidenza delle censure avanzate, può farsi integrale rinvio a quanto esposto in relazione al ricorso proposto da D.L.G. ed altri.

7. I ricorsi delle parti private sono rigettati. Il ricorso incidentale condizionato proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico è assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo giusti motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione della novità di alcune delle questioni giuridiche trattate (in particolare, le questioni legate alla prescrizione), nonchè per la peculiarità delle vicende esaminate, sotto il profilo sostanziale.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta tutti i ricorsi riuniti, proposti in via principale e successiva, assorbito il ricorso incidentale del Ministero dello Sviluppo Economico;

– dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e successivi, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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