Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4683 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 18/02/2019), n.4683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25614/2013 proposto da:

T.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA OVIDIO 10, (STUDIO COMMERCIALISTA ROSATI) presso lo studio

dell’avvocato ANNA BEI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI

ADINOLFI;

– ricorrente –

contro

COMUNE CASERTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO CASERTANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LIDIA

GALLO;

– controricorrente –

avverso là sentenza n. 3359/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/07/2013, R.G.N. 9554/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 4 luglio 2013 la Corte d’appello di Napoli accoglie l’appello del Comune di Caserta avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dell’8 giugno 2009 e, in riforma di tale sentenza, rigetta la domanda proposta dal T. al fine di ottenere l’accertamento e la dichiarazione del diritto a percepire la somma di denaro come quantificata per effetto della mancata esecuzione della Delib. Commissario Straordinario n. 265 del 2006 di attribuzione di un incarico dirigenziale;

che la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il giudice di primo grado ha riconosciuto in favore del T. le differenze retributive qualificandole come “lesioni delle utilità connesse con lo svolgimento dell’incarico” di cui alla,citata Delibera commissariale poi ritirato, ma tali utilità non sono chiare visto che l’interessato, inquadrato nel livello D, già risultava assegnatario della posizione organizzativa n. (OMISSIS) relativa al “(OMISSIS)”;

b) è stata prodotta in giudizio la determina dirigenziale del Comune di Caserta n. 335 del 2006 con la quale il suddetto incarico di posizione organizzativa è stato rinnovato al T. per il periodo 1 marzo 2006-28 febbraio 2011;

c) come dedotto nell’atto di appello, l’interessato non ha indicato quali mansioni diverse, rispetto a quello proprie della posizione organizzativa, avrebbe svolto in relazione all’incarico dirigenziale attinente il medesimo “settore”;

d) in ogni caso, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, la suindicata Delibera commissariale è stata adottata ex art. 110 del TUEL e quindi prevedeva un incarico a contratto in favore di un dipendente interno inquadrato nel livello D;

e) la Delibera aveva quindi valore di atto interno e, per avere efficacia per il T. ai fini dell’attribuzione dell’incarico, avrebbe dovuto essere seguita dalla successiva stipula del previsto contratto;

f) in mancanza di tale stipulazione, resta la possibilità dell’interessato di avvalersi della tutela risarcitoria;

g) ma, nella specie, tale tutela non riconoscibile per mancanza di specifiche allegazioni e prove circa la perdita di chance (con riguardo ai particolari danni economici o di carriera subiti) e il danno morale, essendosi soltanto prospettata la perdita dell’incarico;

h) peraltro il T. era già destinatario di un incarico di posizione organizzativa ex art. 9 del CCNL di comparto e godeva della retribuzione di posizione proprio in riferimento alla struttura “(OMISSIS)” sicchè l’unica indennità non corrispostagli è stata quella di risultato, legata ad una procedura di valutazione;

che avverso tale sentenza T.A. propone ricorso affidato a tre motivi, al quale oppone difese il Comune di Caserta, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è articolato in tre motivi;

che con il primo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in merito all’accoglimento del secondo motivo di appello del Comune di Caserta che ha portato la Corte territoriale all’erronea conclusione di non considerare che il conferimento di incarico dirigenziale e la posizione organizzativa sono del tutto differenti, visto che la posizione organizzativa non è un incarico dirigenziale, e che pertanto la passata titolarità da parte del T. di una posizione organizzativa non era incompatibile con il conferimento dell’incarico dirigenziale;

che con il secondo motivo si denuncia “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto” omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia rappresentato dall’aver attribuito, in accoglimento del terzo motivo di appello, valore di atto interno alla Delib. Commissario Straordinario n. 265 del 2006;

che con il terzo motivo si denuncia inidonea ed errata motivazione sulla prova del danno, in quanto per le differenze stipendiali la prova era in re ipsa mentre per le altre voci di danno, la cui prova era impossibile, si era chiesta la quantificazione in via equitativa;

che il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte;

che tutte le censure, proposte in tutti i motivi, con le quali si denunciano plurimi vizi di motivazione della sentenza impugnata nella sostanza si risolvono nella denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, che è stata posta a base della decisione e, quindi, finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte d’appello, come tale di per sè inammissibile in questa sede;

che a ciò va aggiunto che in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano;

che, d’altra parte, è inammissibile anche la censura formulata come “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”, proposta nel secondo motivo;

che in primo luogo va sottolineata la correttezza della statuizione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la Delibera commissariale in oggetto per avere efficacia per il T. ai fini dell’attribuzione dell’incarico dirigenziale avrebbe dovuto essere seguita dalla successiva stipulazione del previsto contratto individuale e che, in mancanza, l’interessato avrebbe potuto avvalersi della tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, ma allegando e provando il danno subito, in dipendenza dell’inadempimento degli obblighi gravanti sull’Amministrazione, non potendosi la pretesa risarcitoria fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell’incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto con la P.A. (Cass. 14 aprile 2015, n. 7495Cass. 24 settembre 2015, n. 18972);

che, peraltro, la suddetta denuncia di “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto” risulta, nella specie, priva dell’essenziale carattere della “decisività”, perchè anche se fosse sussistente – il che non è, come si è detto sarebbe comunque inidonea a portare ad una decisione diversa, favorevole al ricorrente (vedi, per tutte: Cass. 21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923);

che, infatti, nella sentenza impugnata, non solo si sottolinea la scarsa chiarezza in merito alla distinzione tra le mansioni svolte dal T. come assegnatario della posizione organizzativa n. 46 relativa al “(OMISSIS)” e quelle che avrebbe esercitato per effetto dell’incarico dirigenziale in oggetto, ma soprattutto viene affermata l’impossibilità di riconoscere la tutela risarcitoria richiesta per mancanza di specifiche allegazioni e prove circa la perdita di chance (con riguardo ai particolari danni economici o di carriera subiti) e il danno morale, essendo stata prospettata soltanto la perdita dell’incarico;

che tale ultima statuizione è stata contestata nel terzo motivo che è stato dichiarato inammissibile e ciò prova di decisività la suindicata censura di violazione di legge;

che, in sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4500,00 (quattromilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

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