Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4682 del 23/02/2017

Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25649 – 2012 R.G. proposto da:

C.F., – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa

congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale a

margine del ricorso dall’avvocato Luca Erroi e dall’avvocato

Marcello Marcuccio ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Terenzio, n. 21, presso lo studio dell’avvocato Gaetano Carletti;

– ricorrente –

contro

Z.R., – c.f. (OMISSIS) – CH.FA. – c.f. (OMISSIS) –

CH.MO. – c.f. (OMISSIS) – (tutti quali eredi di

Ch.Sa.), rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente in

virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato

Antonio Bovino e dall’avvocato Donato Saracino ed elettivamente

domiciliati in Roma, alla via degli Avignonesi, n. 5, presso lo

studio dell’avvocato Federico Massa;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 490 dei 15.5/10.7.2012 della corte d’appello

di Lecce, Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica

del 6 dicembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete,

Udito l’avvocato D. Tomassetti, per delega dell’avvocato Marcello

Marcuccio, per la ricorrente;

Uditi l’avvocato Antonio Bovino e l’avvocato Donato Saracino per i

controricorrenti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per la declaratoria

di inammissibilità ovvero, in subordine, per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto dei 14/18.5.2001 C.F., proprietaria di un fondo in (OMISSIS), citava a comparire dinanzi al tribunale di Lecce Ch.Sa..

Esponeva che il convenuto aveva aperto nell’edificio di sua proprietà, confinante con il fondo di ella attrice, due balconi con parapetto al primo piano e due finestre, l’una al piano terra, l’altra al primo piano, in violazione delle distanze legali.

Chiedeva che fosse dichiarata l’illegittimità delle aperture e che il convenuto fosse condannato alla loro eliminazione ed al risarcimento del danno.

Si costituiva Ch.Sa.; instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Deduceva che non erano applicabili ai sensi dell’art. 905 c.c., comma 3 le disposizioni in materia di distanze per l’apertura di vedute; che invero la fascia del terreno dell’attrice a confine con la sua proprietà era stata dapprima, in forza di convenzione siglata dalla stessa C. in data 14.11.1974 con il comune di (OMISSIS), destinata all’uso pubblico di strada, indi, in forza del piano regolatore generale di (OMISSIS) del 1997, era stata sottoposta a vincolo stradale perchè fosse utilizzata come prolungamento di via (OMISSIS).

Deduceva altresì l’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta in relazione ai balconi posti al primo piano.

Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 77/2008 il tribunale adito rigettava le pretese tutte esperite dall’attrice e la condannava alle spese di lite.

Opinava il primo giudice che gli esiti della c.t.u. davano chiaramente ragione della destinazione all’ “uso di strada pubblica del fondo dell’attrice, su cui insistevano gli affacci” (così sentenza d’appello, pag. 5), sicchè, in dipendenza dell’applicabilità del disposto dell’art. 905 c.c., comma 3 non sussisteva la dedotta violazione delle distanze.

Interponeva appello C.F..

Resistevano Z.R., di Ch.Fa. e di Ch.Mo., quali eredi di Ch.Sa..

Con sentenza n. 490 dei 15.5/10.7.2012 la corte d’appello di Lecce rigettava l’appello e condannava l’appellante a rimborsare al difensore anticipatario di Z.R., di Ch.Fa. e di Ch.Mo. (quali eredi di Ch.Sa.) le spese del grado.

Evidenziava la corte di merito che nella fattispecie, e alla stregua della piano regolatore generale del 1997 e alla stregua della convenzione di lottizzazione, era certo che l’area ove prospettavano le vedute, doveva “essere qualificata come “pubblica via” nell’ottica della norma di cui all’art. 905 c.c., comma 3 perchè effettivamente destinata all’utilizzo come strada pubblica” (così sentenza d’appello, pag. 8).

Evidenziava segnatamente che, nonostante il carattere incontestabilmente privato della strada, sussisteva “un titolo legale costitutivo della servitù pubblica di passaggio”; che invero il c.t.u., esaminata la documentazione catastale, aveva rilevato che, a seguito dell’asservimento dell’area in questione alle costruzioni adiacenti con il vincolo permanente di inedificabilità di cui all’art. 5 della convenzione del 1974, il p.r.g. del 1997 aveva previsto “il prolungamento di via San Giovanni Bosco in allineamento dell’attuale sede stradale” (così sentenza d’appello, pag. 10); che le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., erano frutto di una “coerente interpretazione e di una attenta elaborazione dei dati raccolti” (così sentenza d’appello, pag. 10) ed erano assolutamente immuni da censure.

Evidenziava al contempo che le fotografie allegate alla relazione di c.t.u. valevano a confermare la ricorrenza di un utilizzo generalizzato da parte della collettività quale sede stradale dell’area su cui prospettavano le vedute, utilizzo “in virtù del quale, pur in assenza del ricordato titolo legale, può ritenersi costituita per usucapione l’invocata servitù pubblica di passaggio” (così sentenza d’appello, pag. 10).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.F.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Z.R., di Ch.Fa. e di Ch.Mo. (quali eredi di Ch.Sa.) hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 905 c.c., della L. n. 1150 del 1982, artt. 24 e 33 e della L. n. 765 del 1967 nonchè la mancata applicazione dell’art. 879 c.p.c., comma 2; denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo.

Deduce che la convenzione di lottizzazione stipulata nel 1974 non prevedeva sull’area ove prospettano le aperture, “alcun vincolo stradale nè alcuna destinazione a pubblica strada (…), ma solo un vincolo generale di inedificabilità e di asservimento a favore delle costruzioni adiacenti” (così ricorso, pag. 6); che in pari tempo aveva errato la corte distrettuale, allorchè aveva assunto che la medesima convenzione era da intendere in guisa di strumento attuativo del piano regolatore generale; che infatti “la disciplina urbanistica applicabile alla specie è solo il P.R.G. del 1997 che prevede la mera destinazione a via pubblica della zonetta di terreno in questione” (così ricorso, pag. 7).

Deduce inoltre che la corte territoriale ha erroneamente assunto che “ai fini dell’esonero di cui al disposto dell’art. 905 c.c. sarebbe sufficiente (…) la mera previsione urbanistica di una fascia di terreno destinata a strada pubblica” (così ricorso, pagg. 9 – 10).

Il ricorso è infondato e va respinto.

In premessa, tanto più giacchè la ricorrente ha addotto che l’impugnata statuizione rifletterebbe indirizzi giurisprudenziali superati (cfr. ricorso, pag. 8), va ribadito quanto segue.

In primo luogo, che l’attribuzione ad un suolo della qualità giuridica di strada pubblica si realizza non in forza di una mera determinazione programmatica della P.A., che ne preveda quella utilizzazione, ma in conseguenza del concreto tradursi di tale intendimento sul piano effettuale mediante l’esplicazione dell’attività giuridica e materiale, diretta ad attuare la concreta destinazione del suolo all’uso da cui quel particolare tipo di bene pubblico è caratterizzato (cfr. Cass. sez. un. 30.10.1973, n. 2827, ove si soggiunge che, in tema di regolamento di distanze legali, la semplice previsione di una via pubblica nel piano regolatore, non seguita da un decreto di espropriazione o di occupazione di urgenza della relativa area e dall’effettiva destinazione di questa all’esecuzione dell’opera programmata non basta ad escludere l’osservanza delle disposizioni di cui l’art. 879 c.c., comma 2, e art. 905 c.p.c., comma 3 relative alle costruzioni e alle vedute).

In secondo luogo, che la regola dettata dall’art. 905 c.c., u.c. – secondo la quale la distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi non si applica quanto tra i due fondi vicini ci sia una via pubblica – è applicabile anche alle vie private gravate da servitù di uso pubblico, cioè alle cosiddette vicinali, ma non pure alle vere e proprie strade private, gravate da servitù di passaggio in favore di terzi uti singuli (cfr. Cass. sez. un. 30.10.1973, n. 2827).

In terzo luogo, che la qualificazione di una strada come pubblica, ai fini dell’esonero dal rispetto delle distanze nell’apertura di vedute dirette e balconi, ex art. 905 c.c., comma 3, esige che la sua destinazione all’uso pubblico risulti da un titolo legale, che può essere costituito non solo da un provvedimento dell’autorità o da una convenzione con il privato, ma anche dall’usucapione, ove risulti dimostrato l’uso protratto del bene privato da parte della collettività per il tempo necessario all’acquisto del relativo diritto, restando peraltro escluso che, a tal fine, rilevi un uso limitato ad un gruppo ristretto di persone che utilizzino il bene “uti singuli”, essendo necessario un uso riferibile agli appartenenti alla comunità in modo da potersi configurare un diritto collettivo all’uso della strada e non un diritto meramente privatistico a favore solo di alcuni determinati soggetti (cfr. Cass. (ord.) 26.6.2013, n. 16200; Cass. 24.8.1998, n. 8341, pronuncia quest’ultima richiamata pur dalla corte d’appello).

In questo quadro va rimarcato che la corte salentina non solo ha posto in risalto che “il consulente di ufficio (…) ha sostanzialmente confermato che dagli atti esistenti presso l’U.T.C. di (OMISSIS) la situazione dei fondi era tale da indicare la presenza di una strada pubblica” (così sentenza d’appello, pag. 10), ma ha debitamente soggiunto che “nelle foto prodotte in allegato alla c.t.u. sono raffigurati i segni evidenti di un passaggio consentito a tutti indistintamente” (così sentenza d’appello, pag. 10).

La prospettazione della ricorrente secondo cui “la previsione dello strumento giuridico generale di destinazione del terreno in questione al prolungamento di via (OMISSIS) non risulta ancora realizzata” (così ricorso, pag. 11), rinviene dunque puntuale smentita.

In ogni caso è innegabile che con la prospettazione anzidetta C.F. censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso, tant’è che a supporto del proprio assunto la ricorrente invoca certificazione, in verità inammissibile in questa sede a norma dell’art. 372 c.p.c., rilasciata dal Comune di (OMISSIS) in data 23.10.2012.

E parimenti è diretta a censurare il giudizio “di fatto” della corte territoriale, propriamente l’affermazione secondo cui, in dipendenza dell’acclarato utilizzo generalizzato, “pur in assenza del ricordato titolo legale, può ritenersi costituita per usucapione l’invocata servitù pubblica di passaggio” (così sentenza d’appello, pag. 10), la prospettazione della ricorrente secondo cui gli esiti dell’espletata istruttoria escludono la possibilità di qualificare come “strada pubblica” la zonetta di terreno in questione (cfr. ricorso, pag. 13, ove a supporto del suo assunto C.F. fa leva sulle dichiarazioni rese dai testi P.D. e A.L.T.).

Al di là del rilievo per cui l’utilizzo generalizzato da parte della collettività di tale area a sede stradale” (così sentenza d’appello, pag. 10) debitamente riscontrato dalla corte di Lecce toglie valore alla deduzione della C. secondo cui, ai sensi della L. n. 1187 del 1968, art. 2 il vincolo di destinazione che grava sull’area de qua, è venuto meno con l’inutile decorso del termine di cinque anni (cfr. ricorso, pag. 13), a fronte e dell’una e dell’altra prospettazione questa Corte non può che ribadire i propri insegnamenti.

Ovvero che la deduzione di un vizio di motivazione (tale è in parte qua il vizio denunciato) della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Ovvero che, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Nei termini testè enunciati l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico – formale.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, C.F., a rimborsare ai controricorrenti, Z.R., di Ch.Fa. e di Ch.Mo. (quali eredi di Ch.Sa.), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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