Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4682 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDO Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25194/2013 R.G. proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

R.U., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Fiorino,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, via G.

Carducci, n. 41.

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione n. 29, n. 136/29/12, pronunciata il 24/04/2012,

depositata il 18/09/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2019 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, nei confronti di R.U., che ha depositato un atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello dell’ufficio contro la decisione di quella provinciale, che aveva accolto l’opposizione di R.U. avverso quattro avvisi di accertamento, per IRPEF, IRAP e IVA, per i periodi d’imposta 2001, 2002, diretti sia alla società di fatto gestita da P.G., alla quale, secondo i verificatori, egli partecipava come socio con altri tre soggetti, sia personalmente al contribuente, in relazione al reddito di partecipazione alla medesima s.d.f.;

il giudice d’appello ha affermato che: “Nel processo verbale vengono riportati gli accertamenti che farebbero presupporre l’esistenza di una società di fatto riguardanti un conto corrente, il suo intestatario, le movimentazioni nonchè riguardo “la signora P.G. che ha curato la movimentazione sullo stesso”. Tutto ciò costituirebbe la prova del coinvolgimento di R.U. nella presunta società di fatto ipotizzata. Gli accertamenti effettuati e riportati possono essere considerati solo indizi che non hanno la caratteristica di essere seri, precisi e concordanti per cui non possono essere presi a base di una decisione di accertamento dell’esistenza di una società di fatto.”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso (1) Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 – Violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)), l’Agenzia assume che l’avviso di accertamento, ai fini IRAP, IVA, per il 2001, diretto alla società di fatto, era stato notificato il 15/11/2007, sicchè esso poteva essere impugnato entro il termine di 60 giorni, e cioè entro la data del 14/01/2008, mentre il ricorso risultava essere stato proposto (tardivamente) il 15/01/2008, donde la definitività dell’atto impositivo, da cui scaturiva l’inammissibilità del ricorso di R. avverso l’avviso di accertamento individuale (per la stessa annualità), erroneamente non rilevata dai giudici di merito;

2. con il secondo motivo (2) Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e art. 102 c.p.c., per omessa integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario e nullità della sentenza d’appello (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)), l’Agenzia premette che il giudizio si è svolto ad esclusiva iniziativa e nei soli confronti di R.U., attinto da un accertamento in quanto socio di una società di fatto, a sua volta destinataria di accertamento e il cui maggior reddito accertato è stato imputato ai soci per trasparenza; soggiunge che la sentenza impugnata pare avere annullato sia gli accertamenti societari che quello relativo al reddito del socio, donde la nullità della medesima sentenza per non avere disposto l’obbligatoria integrazione del contraddittorio, per litisconsorzio necessario, tra la società stessa e tutti i soci;

3. con il terzo motivo (3. Violazione dell’art. 346 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per essersi focalizzata esclusivamente sulla questione – “assorbente” rispetto alla valutazione della posizione personale di R. (oggetto dell’apprezzamento del giudice di primo grado) – concernente la prova dell’esistenza della s.d.f., per pervenire alla conclusione che tale prova non era stata raggiunta, senza considerare che il vaglio di tale questione le era precluso, non essendo stata espressamente riproposta dall’appellato ( R.), il quale non si era costituto nel giudizio dinanzi alla Commissione campana;

4. con il quarto motivo (4) Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e dell’art. 2727 c.c. e ss. nonchè artt. 2700 e 2730 c.c. – Omesso esame di fatti decisivi e controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere illegittimamente escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel p.v.c. redatto dalla G.d.F., le quali attestavano l’esistenza di una società di fatto, di cui il contribuente era socio, senza considerare che tali dichiarazioni assumevano il peso di indizi gravi, precisi e concordanti in quanto numerose persone (otto fornitori della Web Metal S.r.l.; i legali rappresentanti di Web Metal S.r.l., che era la società “cartiera” che collaborava con la P. s.d.f.), avevano riferito della partecipazione attiva di R. alla s.d.f.;

5. il secondo motivo, il cui esame è logicamente prioritario, è fondato, con conseguente assorbimento degli altri;

5.1. questa Sezione tributaria (Cass. 28/06/2018, n. 17137), anche recentemente, ha avuto modo di affermare che: “il giudizio, concernente l’accertamento del reddito del socio di una società di persone, essendosi svolto solo nei confronti di uno dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione della società e degli altri soci, vale a dire di tutti i litisconsorti necessari, è affetto da nullità assoluta. Ciò in quanto, “in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815; ex multis, Cass. n. 23096 del 2012).”;

5.2. nella fattispecie, che riguarda l’impugnazione degli avvisi di accertamento diretti, innanzitutto, alla società, nonchè quelli individuali, diretti al socio R., per i redditi al medesimo imputati per la partecipazione alla P. s.d.f., i due gradi di giudizio di merito avrebbero dovuto celebrarsi con la partecipazione necessaria della società e di tutti i soci, anche di fatto;

a tale proposito, è saldo l’indirizzo della Corte (Cass. 3/10/2018, n. 24025), al quale il Collegio aderisce, secondo cui: “ogni controversia che riguardi la composizione stessa del gruppo sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 14387 del 2014, n. 5119 del 2004, n. 4226 del 1991) anche dei soci di fatto (Cass. 4062 del 2015); e ciò in quanto, come ha precisato la Corte, il litisconsorzio necessario sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. n. 121 del 2005); (…) la controversia (…) concernendo gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, configura un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione del contraddittorio, essendo il giudizio di merito (sia in primo che in secondo grado), celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (in termini Cass. n. 30826 del 2017, n. 14387 del 2014; conf. Cass. n. 15566 del 2016 e n. 8094 del 2017); (…) non è idonea ad impedire tale conseguenza la natura delle imposte oggetto di accertamento perchè, seppur sia vero che un problema di litisconsorzio non si pone per l’IVA, ad analoga conclusione non può pervenirsi quanto all’IRAP, che è imposta pure oggetto di accertamento, posto che con riferimento a tale tributo questa Corte ha affermato che, trattandosi di imposta assimilabile all’ILOR – in forza del suo carattere reale, della sua non deducibilità dalle imposte sui redditi e della sua proporzionalità (cfR. D.lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1, e art. 44) ed essendo essa imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, al pari delle imposte sui redditi, sussiste la necessità del litisconsorzio tra società e soci (Cass. n. 10145 del 2012, n. 13767 del 2012, n. 15566 del 2016);”;

6. la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, il giudizio deve essere dichiarato nullo e la causa va rinviata al primo grado, al quale si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero processo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA