Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4681 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4681 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 15270-2014 proposto da:
la S.R.L. S.I.R. Società Immobiliare Rosanna, elettivamente
domiciliata in ROMA, via Taranto 30, presso lo studio
dell’Avvocato MARCELLO CARRIERO che la rappresenta e
difende, unitamente all’avv. MADDALENA GALATI, per procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
il FALLIMENTO ICEU RIVESTIMENTI S.R.L.
– intimato avverso la sentenza n. 2286/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 22/4/2013;

Data pubblicazione: 28/02/2018

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 10/1/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Roma, con decreto, ha ingiunto alla s.r.l.

Fallimento della s.r.l. ICEU RIVESTIMENTI, della somma di £.
165.312.050, quale IVA dovuta e non corrisposta, sull’importo
di ventiquattro fatture emesse negli anni 1992 e 1993, per
lavori effettuati dalla ICEU presso il cantiere di proprietà
dell’ingiunta, sito in Rignano Flaminio, via Flaminia km. 39,5.
La s.r.l. S.I.R. Società Immobiliare Rosanna ha proposto
opposizione, negando la spettanza della somma.
Il tribunale di Roma, con sentenza del 29/9/2003, ha
rigettato l’opposizione affermando di non potersi revocare in
dubbio che le prestazioni oggetto delle fatture erano state
effettivamente eseguite, in quanto accettate senza
contestazione alcuna dalla SIR nel corso del rapporto
contrattuale, peraltro pacificamente fondato su titolo scritto.
La s.r.l. SIR ha proposto appello, sostenendo, con il primo
motivo, la difformità tra i prezzi indicati in fattura e quelli
riportati sul contratto e sul capitolato allegato, contestando,
per ogni singola fattura, le voci oggetto della richiesta di
pagamento, e, con il secondo ed il terzo motivo, che le fatture

sono state emesse in assenza di qualsivoglia prestazione
corrispettiva fornita dalla SIR, argomentando sul fatto di avere
tempestivamente negato la spettanza delle somme pretese
dalla controparte.
La corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il
22/4/2013, ha rigettato l’appello.
La corte, in particolare, dopo aver premesso la
contraddittorietà dei motivi d’appello proposti dalla SIR che,
Ric. 2014 n. 15270 Sez. 2 CC 10 gennaio 2018

SIR Società Immobiliare Rosanna il pagamento, in favore del

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con il primo, ha contestato il difetto di corrispondenza tra le
somme portate in fattura e gli importi contrattualmente
stabiliti, in tal modo presupponendo l’avvenuto svolgimento
delle prestazioni contrattuali, e, con il secondo, la mancata
esecuzione delle prestazioni portate in fattura da parte della

gonfiate e l’illogicità del mancato pagamento della sola IVA,
che poteva essere portata in detrazione, dopo aver pagato
l’importo intero in sorte capitale, ha osservato che la società
appellante ha eccepito, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., nel testo in
vigore fino al 1995, applicabile ratione temporis, il mancato
svolgimento dei lavori e l’erroneo computo metrico degli stessi
solo in grado d’appello, avendo il primo grado dedotto solo il
ritardo nella consegna delle opere: tuttavia, ha osservato la
corte, mentre il mancato svolgimento dei lavori costituisce
un’eccezione in senso proprio ed è, come tale, proponibile
anche in grado d’appello, l’eccezione relativa alla difformità tra
i prezzi pattuiti e quelli fatturati, postulando l’accertamento dei
prezzi pattuiti nel titolo contrattuale, non è ammissibile in
quanto proposta per la prima volta in appello. La corte, quindi,
ha rigettato il primo motivo d’appello.
La corte, poi, esaminando il secondo motivo, relativo alla
mancata spettanza dell’IVA per il mancato svolgimento delle
prestazioni portate in fattura, ha rilevato come, in data
11/2/1998, in sede di interrogatorio formale, il legale
rappresentante della SIR, interpellato sul capitolo “vero che la
SIR a r. I. ha iniziato a pagare regolarmente le fatture
pervenute all’ICEU?”,

ha dichiarato:

“la SIR ha pagato

regolarmente tutte le fatture sui lavori eseguiti”, ritenendo che
“il dato processuale smentisce … l’eccezione dell’appellante”:
“vi è la prova processuale sul fatto che le fatture siano state
pagate e che il relativo importo sia corrisposto a lavori
Ric. 2014 n. 15270 Sez. 2 CC 10 gennaio 2018

ICEU, rilevando che le fatture sarebbero state artatamente

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effettivamente eseguiti. Non avrebbe altrimenti senso il
pagamento di fatture corrispondenti a prestazioni ineseguite, o
perlomeno, parte appellante non ha addotto alcuna valida e
logica argomentazione sul punto”, sicché, ha concluso la corte,
a fronte della natura di prova legale della confessione

e 2733 c.c..
La corte, inoltre, ha osservato che, alla luce dell’istruttoria
espletata, emergono elementi univoci sul fatto che “a tutte le
prestazioni fatturate siano corrisposti lavori effettivamente
svolti”, vale a dire: un documento manoscritto in data 28 aprile
1993, nel quale, “oltre ad un computo metrico del prezzo di
varie opere svolte presso il cantiere di Rigano Flaminio,
vengono indicate elencativamente tutte le fatture per le quali
l’appaltatrice ICEU rivendicava l’IVA”; l’appunto manoscritto a
fianco di ogni fattura specificante la data della fattura ed il
numero di iscrizione nel registro IVA, oltre alla sommatoria
dell’IVA complessivamente dovuta per £. 165.311.450; la
sottoscrizione sul documento, a fianco della dicitura
“controllato”, di Giulia Lanetta, dipendente della SIR, la quale,
escussa quale testimone, ha riconosciuto la propria
sottoscrizione, fornendo del documento una spiegazione del
tutto illogica ed inverosimile, e cioè di non aver effettuato
alcun controllo specifico sulle fatture e che il documento non
era stato redatto d’intesa con il legale rappresentante della
ICEU, laddove – ha osservato la corte – le annotazioni appaiono
precise “sia in relazione alla data delle singole fatture, sia in
ordine alla registrazione della fattura, sia in ordine alla verifica
delle bolle delle fatture …”.

La corte, quindi, ha concluso

affermando che non è sostenibile la tesi per cui le relative
prestazioni non sono state eseguite, non comprendendosi per
quale ragione la contabile della SIR avrebbe dovutLe.riftcare
Ric. 2014 n. 15270 Sez. 2 CC 10 gennaio 2018

giudiziale, occorre trarne gli effetti previsti dagli artt. 228 c.p.c.

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l’iscrizione delle fatture in contabilità, la regolare spedizione
della merce annotando di suo pugno l’avvenuto controllo, se le
prestazioni dedotte in fatture erano all’epoca oggetto di
contestazioni da parte della stessa SIR. Del resto, ha concluso
la corte, la mancanza dell’IVA sulle somme pagate è stata

curatore fallimentare della società, e validata dal notaio con
l’attestazione di conformità delle scritture contabili. La corte,
quindi, ha rigettato anche il secondo motivo d’appello.
La s.r.l. S.I.R. Società Immobiliare Rosanna, con ricorso
notificato il 3.6/6/2014 all’avv. Massimo Libertini, difensore
domiciliatario del fallimento appellato, e depositato il
20/6/2014, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della
sentenza della corte d’appello, dichiaratamente notificata il
3.4/4/2014.
Il Fallimento è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo, intitolato

“nullità della

sentenza e/o violazione di legge per omessa o, in subordine,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, la ricorrente ha
censurato la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, n. 4 e
n. 5, c.p.c., nella parte in cui la corte d’appello: a) ha
affermato la contraddittorietà dei motivi d’appello, e cioè la
contestazione dell’incongruità tra gli importi pattuiti
contrattualmente e quelli fatturati, da un lato, e la doglianza
relativa alla mancata esecuzione delle prestazioni da parte
della ditta appaltatrice, dall’altro, laddove, al contrario, la
società ricorrente sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo
grado ha sempre protestato il mancato/inesatto svolgimento
delle prestazioni convenute, tanto in ordine alla omessa
fornitura del materiale richiesto, quanto in ordine alla posa in
opera non a regola d’arte di quanto consegnato, dettagliando,
Ric. 2014 n. 15270 Sez. 2 CC 10 gennaio 2018

riscontrata da un soggetto terzo rispetto alla ICEU, e cioè il

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poi, in appello, tale impostazione con il rilievo che la ICEU
Rivestimenti non solo aveva contabilizzato numerose
prestazioni mai realizzate, ma, all’atto della fatturazione, aveva
applicato prezzi differenti da quelli convenuti; b) ha affermato
che il primo motivo d’appello dovesse essere rigettato perché

laddove, in realtà, la società ricorrente, in qualità di opponente
al decreto ingiuntivo, e, quindi, di convenuto in senso
sostanziale, non ha formulato alcuna domanda, avendo,
piuttosto, proposto, nel merito, eccezioni in senso proprio,
come consentito dall’art. 345 c.p.c. che, nella formulazione
applicabile al procedimento in esame, non prevedeva alcuna
limitazione alla proposizione di eccezioni nuove in grado
d’appello; c) ha dichiarato la domanda inammissibile perché
nuova, senza motivare specificamente quali fatti, nuovi ed
estranei alla materia oggetto del contraddittorio, tale domanda
richiedeva di esaminare, rispetto a quelli inizialmente
prospettati e discussi tra le parti, laddove, in realtà, la
ricorrente non ha dedotto, in appello, alcun fatto nuovo o
estraneo alla materia del contendere, costituita esclusivamente
dalla contestazione delle singole fatture allegate al
procedimento monitorio.
1.11 motivo è fondato. Questa Corte, infatti, con
giurisprudenza priva di incertezze, ha costantemente ribadito il
principio di diritto secondo cui, con riferimento ai giudizi iniziati
in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 trova
applicazione, quanto al giudizio di appello, indipendentemente
dall’epoca in cui questo si svolge, l’art. 345 c.p.c. nella
formulazione anteriore alle modifiche di cui alla legge n. 353
del 1990, sicché le parti, in presenza di dette condizioni,
possono, oltre che produrre nuovi documenti e chiedere
l’ammissione di nuovi mezzi di prova, anche proporre nuove
Pie. 2014 n. 15270 Sez. 2 CC 10 gennaio 2018

afferente a domanda proposta per la prima volta in appello,

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eccezioni (Cass. n. 120 del 2016; Cass. n. 18488 del 2006;
Cass. n. 99 del 2011), la cui proponibilità, dunque, è sempre
consentita all’appellante, anche nel caso in cui venga ampliato
il “thema decidendum” fissato dall’atto introduttivo, sempreché
tali eccezioni siano dirette all’esclusivo fine della reiezione della

primo grado dalla parte interessata possono costituire
comportamenti obbiettivamente valutabili come rinuncia alla
volontà di avvalersi delle eccezioni, la cui proponibilità resta
dunque sempre consentita in grado d’appello (Cass. n. 6086
del 1996). Nel caso di specie, la corte d’appello, pur dando atto
dell’applicabilità dell’art. 345 c.p.c. nel testo in vigore fino al
1995, ha rigettato il primo motivo d’appello sul rilievo che,
mentre l’eccezione relativa al mancato svolgimento dei lavori
costituisse un’eccezione in senso proprio, come tale proponibile
anche in grado d’appello, l’eccezione relativa alla difformità tra
i prezzi pattuiti e quelli fatturati, postulando l’accertamento dei
prezzi pattuiti nel titolo contrattuale, non fosse ammissibile in
quanto proposta per la prima volta in appello, laddove, al
contrario, anche quest’ultima eccezione, quali che fossero i
fatti dedotti a suo fondamento da accertare, doveva essere
ritenuta proponibile, come visto, per la prima volta in grado
d’appello.
2. 11 secondo motivo resta assorbito.
3.11 ricorso dev’essere, quindi, accolto, in relazione al primo
motivo e la sentenza impugnata dev’essere, per l’effetto,
cassata, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di
Roma anche ai fini della regolazione delle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
la Corte così provvede: accoglie il primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione
Ric. 2014 n. 15270 Sez. 2 CC 10 gennaio 2018

domanda avversaria: né il silenzio o l’inerzia mantenuti in

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al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della corte
d’appello di Roma anche ai fini della regolazione delle spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Seconda Civile, 10 gennaio 2018.

d ft. Luigi ivova ni Lomb rd

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

28 FEB. 2018

Il Preside

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