Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4681 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5647, presso lo studio

dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 58/2007/3 depositata il 10/9/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 26/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udito l’avv. D’Amario difensore del ricorrente;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. Ceniccola Raffaele, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da P.G. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 78/5/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 4499 ICI 2002, relativamente a terreno ritenuto edificabile dall’Ente. La CTR rigettava l’appello sul rilievo che “nel caso in esame si è in presenza di un terreno ricompreso nel PRG ma in zona destinata a servizi pubblici la cui edificabilità in concreto non è realizzabile ma è anzi esclusa in pratica essendo preclusa qualsiasi costruzione nuova (vedi sul punto l’art. 30 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale) nei terreni destinati a servizi pubblici”.

Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5 in relazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, alla L. n. 1150 del 1942, art. 11 e alla L. n. 1187 del 1968. Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l’atto accertativo dichiarando la non imponibilità dell’area.

Formula i quesiti: se conformemente alle altre categorie di immobili sussiste del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 1 e 2 imponibilità ICI anche delle aree aventi destinazione di uso pubblico impresso da PRG e se la base imponibile debba essere determinata D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5 in ragione del valore venale in comune commercio. Pertanto dire se configura violazione ed erronea applicazione delle suddette previsioni normative il ritenere sottratta all’imposizione ICI un’area recante, in PRG, una previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico.

Se il vincolo di destinazione urbanistica di edificazione ad uso pubblico sottragga l’area al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ovvero incida solamente sulla valutazione del valore commerciale della stessa e quindi sulla base imponibile e se la decadenza di un vincolo espropriativo faccia perdere la caratteristica edificatoria fissata dallo strumento urbanistico ovvero riguardi solo la perdita della facoltà di intervento da parte dell’Ente pubblico. Pertanto dire se configurare violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nonchè della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 187 del 1968, art. 2 il ritenere non imponibile ai fini ICI un’area avente previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico, in ragione della pregressa sussistenza e successiva decadenza di un vincolo espropriativo.

Inammissibili sono i quesiti in quanto formulati genericamente con riferimento a “costruzioni destinate ad uso pubblico”, e non alla fattispecie concreta – area avente destinazione in PRG a servizi pubblici -, senza riferimento alla decisione della CTR (che ha respinto l’appello anche sul rilievo che per i terreni in questione, vigendo comunque le limitazioni di cui alla L. n. 10 del 1977, art. 4……non può rinvenirsi una destinazione edificatoria”), e senza alcuna specificazione degli elementi (quali le disposizioni urbanistiche riguardanti altezze, cubature, superfici coperte, distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilità della zona, eventuali cessioni di potenzialità volumetrica operate a favore di aree limitrofe) che possano avere assorbito l’edificabilità in concreto (Cass. 22961 del 31/10/2007).

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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