Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4681 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017,  n. 4681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23639/2012 R.G. proposto da:

A.E., – c.f. (OMISSIS) – P.O. (nata ad (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Angelo Secchi, n. 9,

presso lo studio dell’avvocato Fabio Massimo Ventura che li

rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.A., – c.f. (OMISSIS) – T.A.M. – c.f.

(OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a

margine del controricorso dall’avvocato Piermaria De Cesaris e

dall’avvocato Igino De Cesaris ed elettivamente domiciliati in Roma,

alla piazza Cavour, n. 17, presso lo studio dell’avvocato Michele

Roma;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 1117 del 24.1/29.2.2012 della corte d’appello

di Roma;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 30

novembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Andrea Bandini, per delega dell’avvocato Fabio

Massimo Ventura, per i ricorrenti;

Udito l’avvocato Igino De Cesaris per i controricorrenti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ovvero

per il rigetto, in ogni caso con condanna alle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.E. ed P.O. citavano a comparire dinanzi al tribunale di Frosinone L.A. ed T.A.M..

Esponevano che M.G.V. e F.C. avevano provveduto al frazionamento dell’immobile in (OMISSIS), adibito ad albergo, di loro proprietà; che con atti per notar F. in data (OMISSIS) e (OMISSIS) ne avevano vendute talune porzioni ai convenuti; che con atti per notar D.C. in data (OMISSIS) avevano alienato ad essi attori ulteriori porzioni dello stesso stabile.

Esponevano che, assunto il possesso dei beni acquistati, avevano verificato che era stato alterato lo stato sia delle porzioni di loro esclusiva proprietà sia delle porzioni in comproprietà con i convenuti.

Chiedevano che fossero dichiarati comproprietari per la quota di 3/5 della cisterna idrica, che A.E. fosse dichiarato proprietario esclusivo del lastrico solare – lucernaio, che si desse atto del diritto di P.O. di spostare a proprie spese la botola di ispezione della cisterna, onde realizzare i gradini necessari all’autonomo accesso alla propria porzione immobiliare; altresì, che i convenuti fossero condannati a rilasciare parte del vano di proprietà di A.E. indebitamente occupato, ad eliminare l’autoclave rumorosa, a ripristinare i cassoni per l’approvvigionamento idrico, a concorrere alla sistemazione e bonifica della comune cisterna, ad eliminare lo scarico del bagno collocato sulla terrazza al primo piano, a rimuovere due cavi elettrici ed a sistemare le tubazioni idriche del locale interrato di proprietà di A.E., a concorrere alle spese per il rifacimento degli scarichi e a non destinare ad albergo la mansarda ubicata al piano sovrastante la proprietà di essi attori; infine, che i convenuti fossero condannati a risarcire i danni cagionati.

Si costituivano i convenuti; instavano per il rigetto delle avverse domande. Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 87/2006 il tribunale di Frosinone rigettava le domande tutte di parte attrice.

Interponevano appello A.E. ed P.O..

Resistevano L.A. ed T.A.M..

Con sentenza n. 1117 del 24.1/29.2.2012 la corte d’appello di Roma accoglieva solo in parte il gravame e condannava gli appellati a rimuovere lo scarico a cielo aperto; compensava integralmente le spese del grado.

Evidenziava la corte di merito che le domande subordinate, “le sole (…) da ritenersi oggetto di esame in mancanza di un ulteriore espletamento di c.t.u.” (così sentenza d’appello, pagg. 3 – 4), erano diverse da quelle proposte nell’atto di citazione e quindi erano inammissibili, siccome nuove.

Evidenziava in particolare che in primo grado parte appellante aveva chiesto “l’accertamento della comproprietà, sua e dei convenuti, della cisterna idrica (…), nell'(…) atto di appello, richiede accertarsi che la cisterna è elemento costitutivo del servizio idrico di uso comune” (così sentenza d’appello, pag. 4); che in primo grado A.E. aveva chiesto che si accertasse che il lastrico solare – lucernario fosse di sua esclusiva proprietà, in grado di appello aveva invece invocato “un accertamento in ordine alla proprietà condominiale del lastrico” (così sentenza d’appello, pag. 4) ed aveva specificato che “lo stesso è oggetto diverso dal lucernario di sua esclusiva proprietà” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Evidenziava ancora che andavano respinte la domanda di restituzione della quota parte del ripostiglio e la domanda volta a conseguire l’accertamento dell’impossibilità di destinare la mansarda ad uso pensione.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso A.E. ed P.O.; ne hanno chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

L.A. ed T.A.M. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

Deducono che la corte di merito ha omesso di pronunciarsi sulla domanda esperita in prime cure e reiterata con i motivi di gravame con cui si era contestato che l’atto per notar F. in data 10.1.1987, con apposita clausola, avesse attribuito la proprietà della cisterna alle controparti; che all’uopo avevano dedotto che, onde attribuire un senso alla medesima clausola contrattuale, doveva opinarsi per la proprietà comune ovvero per l’uso comune della cisterna, “stante la funzione assegnata dall’originario proprietario dell’immobile alla cisterna in questione” (così ricorso, pag. 13); che segnatamente “una diversa interpretazione della clausola avrebbe (…) portato all'(…) illogica conclusione per la quale il venditore (…) avrebbe da un lato privato il proprio immobile di un bene al quale era indissolubilmente unito, (…) dall’altro privato la propria unità immobiliare del servizio idrico” (così ricorso, pag. 15).

Deducono che la corte distrettuale ha omesso inoltre di pronunciarsi sulla domanda proposta in primo grado e ribadita in seconde cure con cui P.O. aveva chiesto “di potere realizzare (…) un accesso sulla pubblica via previo spostamento a proprie spese della botola di ispezione della cisterna” (così ricorso, pag. 17); che tale “accesso era stato ritenuto fattibile dal c.t.u. che aveva anche individuato le modalità con cui realizzarlo ed i costi necessari” (così ricorso, pag. 17).

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 132c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto e l’illogicità della motivazione su punto decisivo della controversia; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369 e 1371 c.c..

Deducono che, qualora si assuma che la corte territoriale ha implicitamente respinto la domanda esperita da essi ricorrenti in primo grado e reiterata con i motivi di impugnazione, la stessa corte ha immotivatamente condiviso le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado e recepite dal primo giudice, ha immotivatamente respinto le contestazioni mosse dal loro consulente alle conclusioni del c.t.u., ha immotivatamente ritenuto di non disporre la rinnovazione della c.t.u..

Deducono che la corte d’appello non ha esplicitato le ragioni, l’iter logico sottesi alla recepita interpretazione della clausola controversa – “è compresa nella vendita la cisterna idrica posta nella proprietà residua dei venditori” – e di cui al rogito per notar F. del 10.1.1987.

Deducono che la corte di merito, “a fronte dell’innegabile tenore poco chiaro e contraddittorio della clausola, nella quale (…) non è contenuta alcuna espressione letterale direttamente riferibile alla proprietà della cisterna, (…) ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado (…) sulla (…) base della sola interpretazione letterale” (così ricorso, pag. 29), in violazione dei criteri ermeneutici che impongono l’esame complessivo del testo contrattuale e “del comportamento tenuto dalle parti dopo la sottoscrizione del contratto” (così ricorso, pag. 29).

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 345 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.

Deducono che la corte distrettuale ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata spiegata in appello da essi ricorrenti e finalizzata a conseguire l’accertamento che la cisterna è “elemento costitutivo” del servizio idrico di uso comune, “senza considerare che (…) il diritto fatto valere in appello (…) era di fatto compreso nella domanda originaria di accertamento della comproprietà e che in ogni caso il diritto esercitato in appello aveva (…) il medesimo contenuto del diritto esercitato in primo grado” (così ricorso, pag. 39); che la sentenza è in contrasto con l’orientamento prevalente “sulla inapplicabilità delle decadenze di cui all’art. 345 c.p.c., ad ipotesi di mutamento in appello del titolo di diritti autodeterminati” (così ricorso, pag. 40).

Deducono che la sentenza impugnata è illogica e contraddittoria pur con riferimento alla decisione assunta “rispetto all’autonoma domanda tesa ad accertare l’illegittima rimozione dei cassoni, nei cui confronti la Corte territoriale ha omesso comunque ogni minima motivazione” (così ricorso, pag. 41).

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 345 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.

Deducono che la corte di Roma ha errato allorchè ha ritenuto inammissibile in grado d’appello, a norma dell’art. 345 c.p.c., la domanda volta all’accertamento della proprietà comune del lastrico del primo piano; che infatti “l’eventuale modifica del titolo del diritto fatto valere non avrebbe in ogni caso determinato una illegittima mutatio libelli tale da comportare l’applicazione della sanzione dell’inammissibilità” (così ricorso, pagg. 45 – 46).

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 116 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 840, 948, 1117, 1362 e 2697 c.c..

Premettono che la corte di merito ha confermato la statuizione di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto che “il lastrico solare del primo piano di copertura della proprietà A. e della proprietà T. – L. ed il lucernaio di copertura della sola proprietà (…) A. (…) avrebbero dovuto ritenersi di proprietà esclusiva dei convenuti (…) e ciò in quanto (…) erano ricompresi nella planimetria allegata all’atto notaio F. (OMISSIS) (…), nonostante lo stesso atto fosse chiaro ed univoco nell’attribuire ai signori T. e L. la proprietà dei 2/5 della porzione dell’immobile venduto, riservando al venditore la restante porzione immobiliare” (così ricorso, pagg. 47 – 48) “senza alcun riferimento ad alcun terrazzo ovvero lastrico” (così ricorso, pag. 51).

Indi deducono che la corte distrettuale avrebbe invece dovuto “fondare il proprio giudizio sull’esame dei titoli di acquisto” (così ricorso, pag. 49) e sulla volontà delle parti quivi manifestata; che difatti unicamente la mancanza ovvero l’insufficienza delle indicazioni rilevabili dai titoli avrebbe potuto giustificare il ricorso ad altri mezzi di prova ed in particolare alle mappe catastali; che del resto, allorchè l’atto per notar F. del (OMISSIS) ha inteso “trasferire ai convenuti una porzione di lastrico solare in proprietà esclusiva lo ha espressamente previsto” (così ricorso, pag. 51).

Deducono ulteriormente che la decisione della corte territoriale, con riferimento al lucernaio, nella parte in cui ne ha attribuito la proprietà esclusiva ai convenuti, per nulla si giustifica alla stregua del disposto dell’art. 840 c.c., che attribuisce al proprietario del suolo la proprietà della colonna d’aria sovrastante; che per nulla si giustifica, con riferimento al terrazzo, separato dal lucernaio, perchè “contrasta con quanto stabilito dall’art. 1117 c.c., e ciò in quanto le controparti non avevano alcun titolo idoneo a superare la presunzione di proprietà comune e condominiale di detto bene” (così ricorso, pag. 53).

Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 950, 1362 e 2697 c.c..

Deducono, limitatamente alla domanda volta a conseguire la restituzione di circa mq. 2,5 del ripostiglio, che dal confronto degli atti di vendita del 9.9.1989 e del 22.12.1990, “con i quali sono state trasferite ai resistenti ed al sig. A. le porzioni del ripostiglio in contestazione (…) appare chiaro che (…) il ripostiglio in parola aveva una dimensione di 25 mq per quanto riguarda la porzione acquistata dai sig. T. – L., ed una dimensione di 5 mq. per quanto riguarda la porzione acquistata dal sig. A.” (così ricorso, pag. 57); che tali risultanze trovano conferma nella dichiarazione rilasciata dal venditore in data 24.11.1999 al cancelliere del giudice di pace di Alatri ed alla cui stregua “il ripostiglio acquistato dall’ A. con una superficie di 5 mq era stato arbitrariamente ristretto con un tramezzo in siporex dai coniugi L.” (così ricorso, pag. 57).

Deducono quindi che la corte d’appello ha inteso dar preferenza alle risultanze catastali, benchè non allegate all’atto ma ricostruite a posteriori e benchè utilizzabili “soltanto in via suppletiva laddove la volontà delle parti non sia stata completamente esternata” (così ricorso, pag. 60); ed ha inteso condividere le conclusioni del c.t.u., benchè lo stesso ausiliario avesse evidenziato talune contraddizioni tra le indicazioni degli elaborati catastali e quanto riportato negli atti.

Il primo motivo è destituito di fondamento.

Invero, alla stregua del letterale tenore delle conclusioni che i ricorrenti in questa sede ebbero a rassegnare con l’atto di appello, è ben evidente che i medesimi A.E. ed P.O. ebbero a sollecitare la corte di merito in via principale esclusivamente affinchè disponesse nuova consulenza tecnica d’ufficio ed in via subordinata – per qual che rileva ai fini del motivo in disamina – affinchè dichiarasse, “ove non disponga C.T.U., (…) la cisterna idrica elemento costitutivo del servizio idrico di uso comune, con diritti ripartiti nella quota di spettanza” (così controricorso, pag. 3).

In questi termini non può che condividersi il postulato dei controricorrenti, a tenor del quale, “non essendo stata disposta nuova C.T.U., le sole domande sulle quali era chiamata a pronunciare la Corte di Appello erano quelle riportate in neretto” (così controricorso, pag. 4), cioè le domande reiterate in sede di gravame in via subordinata e tra le quali non figurano quelle in relazione alle quali si assunta l’omessa pronuncia.

E’ da escludere perciò che vizio di omessa pronuncia vi sia stato.

Il rigetto del primo motivo assorbe e rende vana la disamina del secondo.

E’ innegabile che la corte territoriale non ha “implicitamente” respinto nel merito le domande di cui con il primo mezzo di ricorso si è asserita l’omessa pronuncia; viceversa, le ha reputate estranee al devolutum (correttamente puntualizzano i controricorrenti che le domande de quibus agitur “non dovevano costituire oggetto di esame e di pronuncia da parte del giudice di appello”: così controricorso, pag. 8).

Cosicchè, disconosciuto il presupposto – implicita reiezione – cui è ancorato il complesso delle censure che il secondo mezzo veicola, non vi è margine per delibarle in dipendenza, appunto, della statuizione in precedenza assunta in ordine al primo motivo.

Il rigetto del primo motivo assorbe e rende vana inoltre la disamina del quinto.

Infatti, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, la corte di Roma non ha confermato il primo dictum nella parte in cui ha ritenuto che “il lastrico solare del primo piano di copertura della proprietà A. e della proprietà T. – L. ed il lucernaio di copertura della sola proprietà (…) A. (…) avrebbero dovuto ritenersi di proprietà esclusiva dei convenuti” (così ricorso, pagg. 47 – 48).

La corte d’appello piuttosto ha reputate estranee al devolutum ovvero allo spettro delle domande subordinate, “le sole queste da ritenersi oggetto di esame in mancanza di un ulteriore espletamento di c.t.u.” (così sentenza d’appello, pagg. 3 – 4), le correlate domande esperite in prime cure da A.E. ed P.O..

Destituito di fondamento è pur il sesto motivo di ricorso.

Si rappresenta previamente che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (al riguardo cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorso per cassazione – in forza del principio di cosiddetta “autosufficienza” – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito), ben avrebbero dovuto i ricorrenti riprodurre più o meno testualmente nel corpo del ricorso l’atto per notar F. del (OMISSIS), l’atto per notar D.C. del (OMISSIS), la relazione di consulenza tecnica d’ufficio, la cui ricostruzione delle porzioni di proprietà del ripostiglio trasferite la corte di merito avrebbe condiviso, e la relazione del consulente tecnico di parte.

E’ innegabile in ogni modo che le censure che il sesto motivo di ricorso veicola, si risolvono in primo luogo in una quaestio ermeneutica.

In tal guisa (in linea, d’altronde, con le prefigurazioni dei ricorrenti: “dal confronto degli atti di vendita (…) appare chiaro (…)”: così ricorso, pag. 57; “a fronte delle inequivoche disposizioni contrattuali (…)”: così ricorso, pag. 59) non possono che esplicar valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.

Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Altresì, l’insegnamento secondo cui nè la censura ex n. 3) nè la censura art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 5), possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Nel segno delle enunciate indicazioni nomofilattiche l’interpretazione patrocinata dalla corte di merito è in toto inappuntabile, giacchè, per un verso, non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale, giacchè, per altro verso, risulta sorretta da motivazione esaustiva, congrua e logica.

E’ innegabile in secondo luogo che con le denunce ulteriormente veicolate dal sesto motivo i ricorrenti sostanzialmente censurano il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso.

In tal guisa si rappresenta che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Si rappresenta in particolare che, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Si rappresenta conseguentemente che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Nei termini testè enunciati l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

Più esattamente la corte di Roma ha vagliato nel complesso – non ha dunque obliterato la disamina di punti decisivi – e dipoi ha in maniera inappuntabile selezionato il materiale probatorio cui ha inteso ancorare il suo dictum (“alla stregua delle dette risultanze contrattuali e di c.t.u., nonchè della documentazione ad essa allegata (…), ben può ritenersi che l’attuale consistenza del ripostiglio corrisponde a quella oggetto del contratto di vendita”: così sentenza d’appello, pag. 5), altresì palesando in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito.

In ogni caso ed a rigore con il motivo in disamina i ricorrenti null’altro prospettano se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (” (…) seppure il Tecnico avesse evidenziato (…)”: così ricorso, pag. 59; “(…) è stato lo stesso C.T.U. a dichiarare che il ripostiglio (…)”: così ricorso, pag. 62; la corte d’appello ha preferito “la tesi del C. T. U. rispetto a quella del C.T.P.(…)”: così ricorso, pag. 63).

Il motivo dunque involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il motivo del ricorso pertanto si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono strettamente correlati.

Il che ne suggerisce la disamina contestuale.

Ambedue i motivi comunque sono fondati e meritevoli di accoglimento.

Va in premessa ribadito l’insegnamento di questo Giudice in virtù del quale l’accertamento del diritto di comproprietà su un bene, richiesto per la prima volta in appello, non costituisce domanda nuova rispetto alla domanda avente ad oggetto la proprietà esclusiva formulata in primo grado, in quanto nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, individuati sulla base del bene che ne forma l’oggetto, la causa petendi s’identifica con i diritti stessi e non con il titolo che ne costituisce la fonte (cfr. Cass. 26.11.2008, n. 28228; cfr. Cass. 13.2.2007, n. 3089, secondo cui la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto quale rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non svolge, per l’effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, ma è rilevante ai soli fini della prova).

Su tale scorta vanno recepiti i rilievi col terzo e quarto motivo addotti dai ricorrenti e va censurato il dictum di seconde cure nella parte in cui ha reputato nuova e come tale inammissibile “la domanda (…) di accertamento della natura condominiale del servizio idrico (…) rispetto a quella di mero accertamento della comproprietà (…) con i soli appellati” (così sentenza d’appello, pag. 4) e nella parte in cui ha reputato nuova e come tale inammissibile la domanda spiegata in grado di appello e finalizzata ad “accertare la proprietà condominiale del lastrico” (così sentenza d’appello, pag. 4) in luogo della domanda spiegata in primo grado con cui “si chiedeva un accertamento in ordine alla proprietà esclusiva (…) del lastrico solare – lucernario” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Evidentemente l’erroneità dell’assunto della corte d’appello circa l’inammissibilità della domanda di accertamento della cisterna quale “elemento costitutivo del servizio idrico di uso comune” (così sentenza d’appello, pag. 4), rende di per sè ingiustificata l’affermazione della medesima corte di merito secondo cui l’inammissibilità della domanda volta a conseguire l’accertamento della natura di bene comune del servizio idrico, valeva in pari tempo a palesare il difetto di interesse degli appellanti rispetto alla domanda “avente ad oggetto il ripristino dei cassoni, stante il definitivo accertamento sul punto (…) di essere la cisterna proprietà esclusiva degli (…) appellati” (così sentenza d’appello, pagg. 4 – 5).

Da ultimo va debitamente puntualizzato che non può ricever seguito la prospettazione dei ricorrenti, specificamente addotta col quarto motivo, secondo cui la corte distrettuale “ha riconosciuto ai resistenti (…) la proprietà esclusiva di una porzione immobiliare comune, (il terrazzo del primo piano) rispetto alla quale non avevano provato di essere titolari di alcun titolo idoneo a superare la presunzione di comproprietà ai sensi e per gli effetti dell’art. 1117 c.c.” (così ricorso, pag. 45).

E’ evidente che la declaratoria di inammissibilità, siccome nuova, della domanda esperita in grado di appello “per accertare la proprietà condominiale del lastrico”, ha assorbito e reso vana ogni ulteriore valutazione da parte della corte territoriale.

In accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso la sentenza n. 1117 del 24.1/29.2.2012 della corte d’appello di Roma va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 28228/2008 e n. 3089/2007 dapprima citati.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, in tal rigetto assorbita la disamina del secondo e del quinto motivo di ricorso; rigetta il sesto motivo di ricorso; accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso; cassa in relazione e nei limiti delle censure accolte la sentenza n. 1117 del 24.1/29.2.2012 della corte d’appello di Roma; rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Roma anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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