Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4681 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21984/2013 R.G. proposto da

B.A., rappresentato e difeso dall’avv. Danilo Areni,

elettivamente domiciliato in Roma, via Anapo, n. 20, presso lo

studio dell’avv. Carla Rizzo.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria, sezione n. 1, n. 130/1/12, pronunciata il 7/03/2012,

depositata il 1/08/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2019 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

che:

B.A. ricorre, sulla base di tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che ha depositato “atto di costituzione”, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, indicata in epigrafe, che – in controversia concernente l’impugnazione degli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione IRPEF, IRAP, IVA, per i periodi d’imposta 2002, 2003 e 2004, maggiori redditi non dichiarati (Euro 84 mila per 2002, Euro 44 mila, per il 2003, Euro 74 mila, per il 2004), accertati all’esito di indagini bancarie, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 32 – in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, ha riformato la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente;

il giudice d’appello ha premesso che: (a) la Commissione tributaria provinciale di Perugia aveva accolto il ricorso del contribuente (il quale, negli anni in verifica, svolgeva la professione di avvocato) sul rilievo che egli avesse ripreso l’attività forense soltanto a partire dal 2002, senza per altro ricevere emolumenti nel triennio in esame, sicchè, fondandosi su tali elementi di fatto, aveva ritenuto superata la presunzione legale, relativa, dell’art. 32, cit.; (b) l’ufficio aveva interposto appello adducendo il mal governo della presunzione legale, da parte del giudice di prossimità; (c) il contribuente, costituendosi in giudizio, aveva addotto: in primo luogo, che, a richiesta degli accertatori, aveva giustificato gran parte dei propri movimenti bancari, dimostrando che essi non erano riconducibili a redditi, il che aveva indotto l’Amministrazione finanziaria a ridurre, in autotutela, la pretesa tributaria; in secondo luogo, che una parte dei movimenti non erano stati ricostruiti sia perchè gli istituti di credito non avevano rintracciato i relativi assegni, sia perchè altra parte della movimentazione derivava dai versamenti di somme che egli aveva ricevuto, in contanti, dai propri famigliari, per fare fronte alle difficoltà economiche che stava attraversando;

la commissione umbra, inoltre, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla presunzione legale prevista dall’art. 32 cit., e, in conclusione, ha accolto l’appello dell’Agenzia, in difetto di: “analitica prova dell’estraneità delle operazioni bancarie a fatti imponibili” (cfr. pag. 2 della sentenza).

Diritto

CONSIDERATO

che:

a. preliminarmente, è il caso di ricordare l’indirizzo della Corte (ex multis: Cass. 30/03/2018, n. 7951), secondo cui: “In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti.”;

ciò premesso in punto di diritto, nella fattispecie concreta il venire meno della presunzione legale circa la natura reddituale dei prelevamenti operati sui conti correnti dei professionisti è una circostanza priva di rilevanza, poichè le riprese fiscali sono collegate soltanto ai versamenti bancari, come riconosciuto nel ricorso per cassazione, ove si afferma che “sono state escluse dall’accertamento tutte le operazioni con segno negativo” (cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione);

con il primo motivo del ricorso (Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Motivazione omessa, insufficiente ed inidonea a giustificare la decisione), il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere motivato sulla circostanza che l’Amministrazione finanziaria avesse erroneamente presunto che, sui conti personali di S.L. – coniuge del contribuente, esercente un’attività commerciale che le assicurava entrate e disponibilità economiche -, fossero confluiti redditi del marito, senza dimostrare l’intestazione fittizia dei conti medesimi e l’utilizzazione in concreto di tali proventi da parte del ricorrente;

il motivo è infondato;

la sentenza della Commissione regionale è stata pubblicata il 1/08/2012, per cui trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione anteriore alla novella introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze d’appello pubblicate a partire dall’11/09/2012) – a tenore del quale il vizio di motivazione consiste nella “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”;

è saldo indirizzo della Corte, ribadito anche di recente, che: “il “fatto” ivi considerato è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 21152/2014). Il fatto in questione deve essere decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006);

nella presente controversia tributaria, i fatti che il giudice d’appello avrebbe omesso di prendere in considerazione (ossia la mancata dimostrazione, da parte dell’ufficio, dell’intestazione fittizia, in capo alla moglie del contribuente, di alcuni conti e la circostanza che quest’ultimo operasse su tali conti), sono privi del carattere della decisività, in quanto irrilevanti rispetto all’operatività della presunzione legale prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 32 cit., art. 51, comma 2, n. 7;

al riguardo, è sufficiente ricordare l’orientamento costante della Corte (Cass. 4/08/2010, n. 18083), per il quale: “In tema di poteri di accertamento degli uffici finanziari devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica (…) – in quanto sia il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7, riguardo alle imposte sui redditi, che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, riguardo all’IVA – autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti.”;

in altri termini, in forza della descritta presunzione legale, il rapporto familiare intercorrente tra il contribuente e il coniuge erano sufficienti al fine di attribuire al primo i versamenti sui conti correnti intestati alla moglie, senza alcuna necessità che l’ufficio dimostrasse nè l’intestazione fittizia di tali conti nè che il ricorrente ne avesse la disponibilità;

con il secondo motivo (Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omessa esame di un fatto decisivo per il giudizio -), il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere (previo loro esame) motivato sui seguenti aspetti: (a) la circostanza che alcune delle movimentazioni bancarie al medesimo imputate fossero, in realtà, riferibili ai conti correnti intestati alla moglie; (b) la circostanza che l’Amministrazione finanziaria avesse sostenuto la tesi della commistione dei conti correnti dei coniugi, senza dimostrare che il contribuente operasse su quelli intestati alla moglie e che, quindi, detti conti fossero ad essa fittiziamente intestati; (c) il fatto che il contribuente avesse ricevuto cospicue donazioni indirette dal proprio padre; (d) la dichiarazione del direttore dell’Istituto San Paolo di Torino, secondo cui era stato materialmente impossibile reperire gli ultimi assegni mancanti a causa della intervenuta fusione tra alcuni istituti di credito;

il motivo è inammissibile;

infatti, è errata la deduzione del vizio specifico di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, laddove, nel caso di specie, come già precisato, posto che la sentenza della Commissione regionale è stata pubblicata il 1/08/2012, trova (ancora) applicazione il “vecchio” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e cioè il vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”;

con il terzo motivo (Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2), il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere considerato che la presunzione legale prevista da detti articoli può essere superata dall’interessato con qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni semplici, che, nella specie, il contribuente aveva addotto, innanzitutto, documentando la propria impossibilità di reperire interamente la documentazione bancaria; in secondo luogo, attestando che parenti e amici lo avevano aiutato economicamente per la liquidazione delle sue società, conclusasi nel 2006; infine, contestando che, per la vendita del c.d. “Molino la Volta”, “avvenuta per Euro 280.000,00, l’Ufficio abbia riconosciuto solo la somma di Euro 60.000,00 anzichè 120.000,00, quale terzo spettante.” (cfr. pag. 15 del ricorso per cassazione);

il motivo è infondato;

sotto l’egida della violazione di norme di diritto, il ricorrente sollecita la Corte, in modo non consentito, a compiere un nuovo apprezzamento delle circostanze di fatto, già insindacabilmente valutate dal giudice di merito;

ne consegue il rigetto del ricorso;

nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto l’Agenzia non ha svolto alcuna difesa.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA