Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4681 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 18/02/2019), n.4681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20133-2014 proposto da:

C.A., P.A., A.A., CI.PI.,

G.V., L.E., M.G., GR.GI.,

P.G., PA.SA., CA.SA., tutti

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

MASSIMO CURIALE;

– ricorrenti –

contro

SERVIZI COMUNALI INTEGRATI (R.S.U.) S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2684/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/01/2014 r.g.n. 2942/2011.

Fatto

RILEVATO

Che:

1.1. C.A., P.A., A.A., Ci.Pi., G.V., L.E., M.G., Gr.Gi., P.G., Pa.Sa., Ca.Sa. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la Servizi Comunali Integrati (R.S.U.) S.p.A., società d’ambito presso la quale erano transitati a partire dal 2006 dall’ente locale di provenienza, al fine di ottenere il riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva Federambiente e maturati, in base all’anzianità convenzionale riconosciuta, fino al loro passaggio alla società d’ambito;

1.2. il Tribunale respingeva la domanda:

1.3. la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Palermo;

la Corte territoriale evidenziava innanzi tutto che i ricorrenti, senza lamentare una ingiustificata discriminazione tra loro e i lavoratori già in servizio presso l’impresa d’ambito cessionaria qualora ve ne fossero stati -, si fossero limitati a rivendicare il riconoscimento di elementi retributivi – scatti periodici di anzianità che, in quanto contemplati in precedenza dal c.c.n.l. Federambiente di nuova applicazione, avrebbero dovuto essere loro attribuiti;

riteneva che la combinata lettura dell’accordo quadro regionale del 20/4/2004 e del coevo accordo in sede decentrata, nel garantire il mantenimento dell’anzianità giuridica e la conservazione del trattamento economico, apparisse oggettivamente finalizzato a rendere intangibile nel futuro inquadramento lo status di carriera e il trattamento in essere ma non imponesse, se non con una irricevibile forzatura, il risultato di far conseguire un miglioramento retributivo mediante l’applicazione retroattiva di un istituto contrattuale in precedenza non operante ed il quale, in mancanza di una diversa specifica previsione non poteva che applicarsi ex nunc;

2. per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i lavoratori affidato ad un motivo;

3. la Servizi Comunali Integrati (R.S.U.) S.p.A. non ha svolto attività difensiva;

4. il Procuratore Generale ha presentato requisitoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso;

5. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 e quindi dell’art. 2112 c.c. in quanto nell’ambito di tale quadro normativo il transito dei lavoratori sarebbe stato regolato specificamente dall’accordo quadro regionale del 20/4/2004 (stipulato presso il Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia) e dall’accordo decentrato del 10/12/2004 (stipulato tra la Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. e le OO.SS.) prevedenti il mantenimento dell’anzianità maturata e la conservazione della posizione giuridica ed economica e quindi il diritto al trattamento economico e di carriera non inferiore a quello dei colleghi con pari anzianità e qualifica dell’impresa cessionaria;

2. il motivo è infondato;

2.1. deve in proposito darsi continuità alla condivisibile soluzione adottata da questa Corte nelle sentenze Cass. 25 novembre 2014, n. 25021 e Cass. 5 giugno 2013, n. 14208 (che hanno rimeditato l’orientamento già espresso da Cass. 4 febbraio 2008, n. 2609 richiamata dai ricorrenti, approfondendo l’esame della natura dell’anzianità di servizio e dei suoi effetti sulla retribuzione) secondo le quali devono essere tenuti disgiunti gli scatti di anzianità, mai inseriti come istituto retributivo nella contrattazione collettiva degli enti locali, dal trascinamento dell’anzianità di servizio presso il nuovo datore di lavoro, anche solo sotto il profilo del sistema di computo del pregresso periodo di lavoro, e ritenersi non imposta dall’art. 2112 c.c., la ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all’anzianità maturata in precedenza presso l’ente cedente;

2.2. nella specie i ricorrenti, lungi dal contestare già in sede di appello la lettura del c.c.n.l. Federambiente operata dal Tribunale ed in particolare l’interpretazione data dal giudice di prime cure secondo la quale il previsto mantenimento della posizione giuridica ed economica acquisita valesse ai soli fini dell’inquadramento inteso come rispetto dell’anzianità maturata e del trattamento economico in godimento, deducono piuttosto che un ampliamento della garanzia deriverebbe da altre fonti e così in particolare dall’accordo quadro del 20/4/2004 e dall’accordo decentrato del 10/12/2004;

2.3. tuttavia anche le disposizioni invocate dai ricorrenti (in disparte la considerazione che l’accordo decentrato del 10/12/2004 non è stato neppure depositato in uno con il ricorso per cassazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4, ma solo in parte riprodotto nel contenuto -) non inducono a differenti conclusioni non andando oltre la previsione del mantenimento dell’anzianità maturata e della conservazione della posizione giuridica economica in essere alla data del trasferimento;

2.4. ed allora vale anche per la fattispecie in esame la tesi di cui alle sopra citate decisioni di questa Corte che è stata anche ritenuta coerente con le tutele per i lavoratori predisposte per il caso di trasferimento di azienda dalla Direttiva 77/187/CEE poi modificata in seguito all’entrata in vigore della Direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, normativa sovranazionale cui le modifiche dell’art. 2112 c.c., introdotte dalla L. n. 428 del 1990, e dal D.Lgs. n. 18 del 2001, hanno dato attuazione;

2.5. la soluzione indicata è stata altresì ritenuta in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;

sono state, in particolare, richiamate la sentenza del 14 settembre 2000 nella causa nella causa C-343/98 Conino c. Telecom – che ha affermato che l’anzianità non costituisce, di per sè, un diritto che i lavoratori potrebbero far valere presso il nuovo datore di lavoro, mentre serve a determinare taluni diritti dei lavoratori di natura pecuniaria, e sono questi diritti che dovranno, se del caso, essere salvaguardati dal nuovo datore di lavoro come presso il suo predecessore – e la sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-108/10, Scattolon – che ha sottolineato che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo “scopo della direttiva”, consistente “nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” ed ha demandato al giudice nazionale il compito di accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un “peggioramento retribuivo” -;

2.6. quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli;

il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito;

deve trattarsi di un confronto “globale”, quindi non limitato alle specifiche ripercussioni dell’anzianità di servizio e quello eventualmente rilevante deve essere un “peggioramento retributivo sostanziale”;

2.7. nell’ipotesi in esame non è denunciata una riduzione del trattamento retributivo complessivo nè è censurato il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui è stato evidenziato che non fosse stata lamentata una ingiustificata discriminazione tra di essi e i lavoratori già in servizio presso l’impresa d’ambito cessionaria;

3. il ricorso va, pertanto, rigettato;

4. nulla va disposto per le spese processuali non avendo la Servizi Comunali Integrati (R.S.U.) S.p.A. svolto attività difensiva;

5. va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, considerato che, in base al tenore letterale della disposizione, l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

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