Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4681 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 14/02/2022), n.4681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26831-2020 proposto da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ESSEMME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 7, presso lo studio

dell’avvocato EUGENIO DELLA VALLE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad IMU per l’anno d’imposta 2012;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l’appello affermando che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento non può ritenersi soddisfatto, in quanto le notifiche dei pregressi atti di accertamento ICI non sono state depositate e quindi non possono considerarsi conosciuti dalla parte contribuente; il metodo di valutazione prescelto dal Comune per la valutazione dell’area fabbricabile, quello della trasformazione attualizzato, non trova concreta esplicazione nei passaggi che avrebbero dovuto illustrare come e perché, dati i presupposti, si arrivi a determinare il valore specificamente attribuito e non è illustrato il metodo di calcolo utilizzato; l’unica istruttoria depositata è una paginetta di ignota provenienza visto che non reca alcuna sottoscrizione di un qualsivoglia funzionario.

Roma Capitale propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre Essemme s.r.l. si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Roma Capitale denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, in quanto la motivazione contenuta nell’avviso di accertamento sarebbe sufficiente e conforme ai parametri indicati dalla legge.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti:

la motivazione dell’avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell’atto impositivo, distinto da quello dell’effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l’indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria operanti nell’eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (Cass. n. 4639 del 2020);

in tema di contenzioso tributario,

l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”, sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato, senza che l’Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. n. 27800 del 2019);

in tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, è limitato ai documenti cui lo stesso fa riferimento, ma non si estende anche quelli cui si riferisce il processo verbale di constatazione i quali devono eventualmente essere prodotti in giudizio al fine di provare la legittimità della pretesa impositiva (Cass. n. 20428 del 2020);

in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante

maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. n. 21126 del 2020);

in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. n. 14275 del 2018);

in materia di elusione fiscale e di abuso del diritto, l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell’attività della pubblica amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva in punto di “an” e di “quantum debeatur”, mediante la chiara e puntuale indicazione delle operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti e, inoltre, non sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, come ad esempio le operazioni, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono alla finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente (Cass. n. 12853 del 2021).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento non può ritenersi soddisfatto, in quanto le notifiche dei pregressi atti di accertamento ICI non sono state depositate e quindi non possono considerarsi conosciuti dalla parte contribuente; il metodo di valutazione prescelto dal Comune per la valutazione dell’area fabbricabile, quello della trasformazione attualizzato, non trova concreta esplicazione nei passaggi che avrebbero dovuto illustrare come e perché, dati i presupposti, si arrivi a determinare il valore specificamente attribuito e non è illustrato il metodo di calcolo utilizzato; l’unica istruttoria depositata è una paginetta di ignota provenienza visto che non reca alcuna sottoscrizione di un qualsivoglia funzionario – ha correttamente e ragionevolmente ritenuto, con ampia e coerente motivazione, che non fosse adeguatamente motivato un avviso di accertamento che si limiti ad indicare la metodologia di valutazione in astratto seguita senza però individuare e precisare i criteri in concreto seguiti e i calcoli effettivamente effettuati, cosicché non può certo dirsi che Roma Capitale abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur.

Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge consistente nell’aver ritenuto insufficiente la motivazione dell’avviso di accertamento, investono in realtà il merito della lite e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso per difetto dell’indicazione all’interno del motivo del ricorso dei tratti salienti della documentazione tecnica rilevante relativa all’immobile, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).

Il ricorso è dunque infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.600, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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