Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4680 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4680 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 17951-2014 proposto da:
ARMELLIN NADIA, elettivamente domiciliata in ROMA, via degli
SCIPIONI 157, presso lo studio dell’Avvocato ENRICO DE
CRESCENZO che, unitamente all’Avvocato GIORGIO PEGOLO,
la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, per procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MONTI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, via delle
Milizie 76, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCA
INFASCELLI e rappresentata e difesa dall’Avvocato ALBERTO
CASSINI per procura speciale in calce al controricorso;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 531/2013 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 30/5/2013;

frg

36-(_

Data pubblicazione: 28/02/2018

2

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 10/1/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA
Il

tribunale

di

Pordenone,

con

sentenza

del

15 n. 608 del Comune di Porcia, di proprietà dell’attrice di
Nadia Armellin, e quello n. 445, di proprietà di Davide Monti.
Nadia Armellin ha proposto appello lamentando, con un
unico motivo, che il tribunale, male apprezzando le risultanze
delle prove testimoniali assunte e basandosi su un’errata
ricostruzione dei luoghi da parte del consulente tecnico
d’ufficio, è pervenuto all’accertamento della linea di confine tra
i due fondi non aderente alla realtà.
La corte d’appello di Trieste, con sentenza del il
30/5/2013, ha rigettato l’appello.
La corte, in particolare, dopo aver evidenziato come il
tribunale, preso atto che l’unico titolo di proprietà prodotto in
giudizio, relativo al fondo del convenuto, non forniva elementi
utili per stabilire la linea di confine con il terreno dell’attrice,
aveva “correttamente” apprezzato, a tale riguardo, il contenuto
dei “tipi di frazionamento” degli originari mappali 153 e 154,
dai quali sono originati quelli n. 444 e 445 (di proprietà del
Monti) e n. 607 e 608 (di proprietà della Armellin), in quanto
“sicuramente idonei all’accertamento dell’esatta estensione e
configurazione dei fondi a suo tempo acquistati dalle parti in
causa e, di conseguenza, della linea di confine”, ha ritenuto
che le prove invocate dall’appellante fossero inidonee ad
esprimere un giudizio diverso da quello del primo giudice,
rilevando, per un verso, che le testimonianze raccolte in primo
grado avevano confermato, in pratica, l’avvenuta realizzazione,
nel 1983, ad opera di un inquilino della dante causa del Monti,
Ric. 2014 n. 17951 Sez. 2 CC 10 gennaio 2018

12/5.24/6/2009, ha regolato il confine tra il fondo censito al f.

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di un primo tratto della recinzione dei fondi lungo la dividente
che alla luce dei tipi di frazionamento è stata considerata la
linea di confine e che, nel passato, a circa mezzo metro di
distanza dalla suddetta dividente, vi sarebbe stato un cippo che
però non è stato riscontrato dal consulente tecnico di ufficio,

incerto ed approssimativo e, comunque, inidoneo a contrastare
le contrarie indicazioni dei tipi di frazionamento, e, per altro
verso, che la missiva sottoscritta dal Monti e dal tecnico di sua
fiducia nel 1995, prodotta per la prima volta in appello, nulla
chiarisce, “a prescindere dalla sua inammissibilità”, in ordine
alla posizione della linea di confine, genericamente rinviando a
quelli “noti” al destinatario, peraltro diverso dalla Armellin.
Nadia Armellin, con ricorso notificato il 7/7/2014 e
depositato il 21/7/2014, ha chiesto, per due motivi, la
cassazione della sentenza della corte d’appello.
Ha resistito Davide Monti con controricorso spedito per la
notifica il 15/9/2014 e depositato in data 3/10/2014.
Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando, a

norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la
applicazione di norme di diritto”,

“violazione o falsa

ha censurato la sentenza

impugnata nella parte in cui la corte d’appello, in spregio dalla
norma di cui all’art. 950 c.c., dapprima ha affermato che l’unico
titolo di proprietà versato in causa non forniva elementi utili per
stabilire la linea di confine, e poi ha ritenuto l’idoneità, in ordine
all’accertamento della posizione della linea di confine, dei tipi di
frazionamento, pur in mancanza di un titolo sul quale fondare
l’esatta collocazione del confine e, dunque, a fortiori, non vi

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fosse un richiamo a qualsivoglia frazionamento, in tal modo
rovesciando la gerarchia dei mezzi di prova
[Zie. 2014 n. 17951 Sez. 2 CC 10 gennaio 2018

ell’azione

trattandosi, di conseguenza, di un elemento di valutazione

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di cui all’art. 950 c.c., nella quale la prova della corretta
collocazione della linea di confine è rappresentata, in via
principale, dalle risultanze dei titoli di acquisto e dagli atti di
frazionamento in essi richiamati ovvero ad essi allegati, ed, in
via secondaria, in assenza di tali elementi, dalle dichiarazioni

occorre guardare al confine delineato dalle mappe catastali, alle
quali devono essere equiparati, sul piano . probatorio, i
frazionamenti non richiamati né allegati agli atti di acquisto
della proprietà.
2.

Il

motivo è infondato. Occorre premettere che,

secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, in
tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di
accertamento sussidiario, costituito dalle mappe catastali (art.
950 c.c.), è consentito al giudice non soltanto in caso di
mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche
nell’ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni
attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l’incensurabile
apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla
determinazione certa del confine (Cass. n. 28103 del 2009;
Cass. n. 14020 del 2017). Nel caso in esame, la Corte
territoriale ha, ritenuto, con valutazione di merito che non è
sindacabile nel presente giudizio: che l’unico titolo di proprietà
prodotto in giudizio, relativo al fondo del convenuto, non forniva
elementi utili per stabilire la linea di confine con il terreno
dell’attrice; che le testimonianze raccolte in primo grado,
avendo solo confermato che, nel passato, a circa mezzo metro
di distanza dalla suddetta dividente, vi sarebbe stato un cippo
che però non è stato riscontrato dal consulente tecnico di
ufficio, costituivano un elemento di valutazione incerto ed
approssimativo; che la missiva sottoscritta dal Monti e dal
tecnico di sua fiducia nel 1995 non chiariva alcunché in ordine
Ric. 2014 n. 17951 Sez. 2 CC 10 gennaio 2018

rese dai testimoni, e solo in caso di persistente dubbiezza,

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alla posizione della linea di confine. Ed è noto che la valutazione
degli elementi istruttori costituisce un’attività riservata in via
esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito,
le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda
fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n.

nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che
non abbiano natura di prova legale), il giudice civile, infatti, ben
può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori
acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad
essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri
mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è
insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e
coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito,
agli elementi utilizzati (Cass. n. 11176/2017). E non è compito
di questa Corte quello di condividere o non condividere la
ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né
quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti
fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria
valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito
(Cass. n. 3267/2008).
3.Con il secondo motivo, intitolato

“violazione o falsa

applicazione di norme di diritto”, in relazione agli artt. 115 e
345 c.p.c., la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., ha
censurato la sentenza impugnata nella parte la corte d’appello
ha ritenuto che la missiva, risalente al 14/4/1995 e sottoscritta
dal Monti, non fornisse alcun chiarimento in ordine alla
posizione del confine, laddove, al contrario, il Monti, in tale
missiva, unitamente al proprio tecnico di fiducia, ha
riconosciuto come il confine tra i fondi delle parti in causa non
fosse coincidente con l’acacia che, ciò nonostante, ha poi preso
come riferimento per la recinzione che ha realizzato, in tal
Ric. 2014 n. 17951 Sez. 2 CC 10 gennaio 2018

11176/2017, in motiv.). Nel quadro del principio, espresso

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modo violando l’art. 115 c.p.c., a norma del quale il giudice
deve porre a fondamento della decisione le prove proposte
dalle parti, né ha rilevato l’evidente indispensabilità di tale
documento ai fini del giudizio che, ai sensi dell’art. 345 c.p.c.,
nella formulazione antecedente alla novella del 2012, avrebbe

forza della sua valenza confessoria, la sentenza di primo grado.
4. Il motivo è infondato. Intanto, con riguardo alla

denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., è sufficiente osservare
che la ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la
violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale
dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea
valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario,
un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 c.p.c. può
porsi unicamente quando il ricorrente alleghi che il giudice di
merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte
dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti
in cui ciò è consentito dalla legge (Cass. n. 27000/2016). Del
resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal
combinato disposto dell’art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116
c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto
dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o
comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di
fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata
decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a
suffragarla ovvero la carenza di esse (Cass. 24434/2016):
come, in effetti, è avvenuto nel caso in esame, nel quale la
corte ha ritenuto che la missiva sottoscritta dal Monti e dal
tecnico di sua fiducia nel 1995, nulla chiarisse in ordine alla
posizione della linea di confine, genericamente rinviando a
quelli “noti” al destinatario, peraltro diverso dalla Armellin. E si
è già detto che la valutazione degli elementi istruttori
Ric. 2014 n. 17951 Sez. 2 CC 10 gennaio 2018

dovuto indurla ad ammettere il documento ed a riformare, in

7

costituisce

un’attività

riservata

in

via

esclusiva

all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui
conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale
non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in
motiv.): è noto, infatti, che non è compito di questa Corte

contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad
una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della
decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle
prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del
2008), al quale spetta, in via esclusiva il compito di individuare
le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le
prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di
scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle
ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti
ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o
all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente
previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.;
Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). In ogni caso, il ricorso per
cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere
in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si
chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a
permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza
la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso
ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso
giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne
specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui
ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti
su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del
contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la
riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del
documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. n.
Ric. 2014 n. 17951 Sez. 2 CC 10 gennaio 2018

quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti

8

14784 del 2015). Nel caso di specie, invece, la ricorrente non
ha riprodotto, in ricorso, l’intero testo della missiva che pure
invoca (v. p. 10 del ricorso). E tale rilievo assorbe le residue

5.

Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

6.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono

liquidate in dispositivo, a nulla rilevando, a fronte di un’attività
difensiva comunque dispiegata, l’eccepita inammissibilità, sul
piano processuale, del controricorso.
7.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti

per l’applicabilità dell’art. 13, comma

1 quater, del d.P.R. n.

115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n.
228/2012.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la
ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite che
liquida in C. 2.700,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre
accessori e SG al 15°/0; dà atto della sussistenza dei
presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del

d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
della I. n. 228/2012.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Seconda Civile, 10 gennaio 2018.
Il Presid
dott.

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” Giova i Lomb

li F

Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

28 FEB. 2018

censure in ordine alla dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c..

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