Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4680 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 18/02/2019), n.4680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1714/2014 proposto da:

M.S., domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO

TEDESCO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei

Crediti I.N.P.S. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 393/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

pubblicata il 09/05/2013 R.G.N. 965/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 393 del 2013, la Corte d’appello di Bologna ha accolto, condannando l’opponente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, l’impugnazione proposta dall’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., nei confronti di M.S. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto l’opposizione alla cartella di pagamento con la quale l’Inps aveva intimato alla M. il pagamento dei contributi dovuti a seguito della iscrizione d’ufficio della stessa presso la gestione commercianti in ragione del fatto che la M., oltre che amministratrice unica della Pasticceria S. Felice s.r.l. per cui era iscritta alla gestione separata, aveva iniziato a prestare dal mese di agosto 2001 attività lavorativa a tempo pieno nel negozio di vendita al dettaglio;

ad avviso della Corte d’appello, la sentenza di primo grado aveva errato nell’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1,comma 208, giacchè a fronte dell’effettivo svolgimento delle relative attività- emergente dagli atti di causa – ed alla luce della norma interpretativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, occorreva procedere alla duplice iscrizione con la conseguente declaratoria di rigetto dell’opposizione proposta e condanna dell’appellata alle spese del doppio grado di giudizio; avverso tale sentenza ricorre per cassazione M.S. sulla base di un motivo illustrato da memoria;

resiste l’Inps con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., rilevando che la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente l’obbligo contributivo preteso dall’INPS facendo applicazione della D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. con mod. in L. n. 122 del 2010, norma di interpretazione autentica che aveva inciso sull’orientamento opposto, relativo al contenuto della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3240 del 2010, che non era esistente al momento dell’emanazione della sentenza di primo grado e di proposizione del relativo appello, dunque, non poteva affermarsi che il giudizio di primo grado aveva visto soccombente l’opponente con consequenziale applicabilità della regola della soccombenza nei confronti della stessa parte;

su tali basi la ricorrente deduce l’erroneità della sentenza che avrebbe condannato l’opponente alle spese del giudizio di primo grado pur essendo la stessa vittoriosa in tale grado e non avrebbe compensato quelle d’appello in ragione del peculiare sviluppo normativo e giurisprudenziale che aveva caratterizzato la fattispecie;

preliminarmente, va dato atto, contrariamente all’assunto dell’INPS e di S.C.C.I., che la ricorrente ha rilasciato all’avvocato Giorgio Tedesco rituale procura speciale ai sensi dell’art. 83 c.p.c., contenuta in foglio separato spillato in calce al ricorso e datata 29 luglio 2013, al fine di proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 393 del 2013; il ricorso è stato notificato, successivamente al rilascio della procura, il 30 dicembre 2013;

il motivo è infondato;

questa Corte di legittimità ha affermato che secondo un principio consolidato nella propria giurisprudenza, in materia di procedimento civile, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (v. ex multis Cass. 01/06/2016, n. 11423; 11/06/2008, n. 15483; 17/01/2007, n. 974; 07/07/2006, n. 15557);

nel caso di specie l’odierna ricorrente è stata dichiarata soccombente all’esito del giudizio d’appello e la relativa sentenza pronunciò il rigetto della sua opposizione;

la valutazione complessiva fu, correttamente, di totale rigetto della domanda di accertamento negativo dei crediti contributivi pretesi dall’Inps e quindi correttamente fu disposta la condanna dell’opponente quanto ad entrambi i gradi di giudizio di merito;

quanto, poi, al profilo che attiene alla compensazione delle spese del grado d’appello che ad avviso della ricorrente avrebbe dovuto essere disposta per la peculiarità della fattispecie, deve rilevarsene l’infondatezza;

questa Corte di Cassazione ha infatti affermato che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, n. 17043/2017; n. 22457/2014; SS. UU n. 14989 del 2005); in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidato in dispositivo; l’esito del giudizio determina l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2200,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per sborsi; spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

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