Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4680 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. III, 14/02/2022, (ud. 21/12/2021, dep. 14/02/2022), n.4680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1506/2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO BILETTA, e LUCIO

MAZZOTTI;

– ricorrente –

contro

G.S.M.E., CA.FR., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA MANZI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO CASELLA;

SVILUPPO IMMOBILIARE COIRO S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CASELLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 14718/2018 della CORTE DI CASSAZIONE,

depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO MEREU;

udito l’Avvocato GIANLUCA CALDERARA, per delega.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2787 resa pubblica il 29 giugno 2015, rigettò il gravame interposto da C.A. avverso le sentenze, non definitiva e definitiva, rese dal Tribunale di Milano, di rigetto della domanda di “pagamento di compenso professionale per un’attività svolta negli anni 1990-1991 a favore dell’imprenditore immobiliarista Ca.Ca., deceduto nel -(OMISSIS), e delle società a lui riferentesi, Astro Immobiliare s.r.l. e Sviluppo Immobiliare Corio s.r.l., consistita nella ideazione ed attuazione di complesse operazioni societarie di fusione da cui sarebbe derivata una plusvalenza di fusione derivante dalla rivalutazione degli immobili facenti parte del patrimonio societario con conseguenti notevoli vantaggiosi risparmi fiscali”.

2. – Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il C..

Resistevano con il medesimo controricorso G.S.M.E. e Ca.Fr., nonché, con distinto controricorso, la società Sviluppo Immobiliare Corio s.r.l. (incorporante Astro Immobiliare s.r.l.).

2.1. – Questa Corte, Terza Sezione Civile, dichiarava inammissibile il ricorso con l’ordinanza n. 14718 del 7 giugno 2018.

3. – Il C. ha proposto, avverso detta ordinanza, ricorso per revocazione ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, altresì depositando memoria.

Resistono G.S.M.E. e Ca.Fr., con congiunto controricorso, nonché, con distinto controricorso, la Sviluppo Immobiliare Corio s.r.l.; tutti i controricorrenti hanno anche depositato memoria, nonché nomina di nuovo difensore in luogo dell’avv. Luigi Manzi, nelle more deceduto.

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La causa è stata discussa in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con un unico motivo rescindente, parte ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’errore revocatorio che graverebbe l’ordinanza impugnata in quanto essa – nel dichiarare inammissibile il proposto ricorso per cassazione per violazione del principio di autosufficienza, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – “afferma omissioni ed inesattezze degli atti che in realtà negli atti non ci sono, risultando in essi (…) inequivocabilmente riprodotti tutti i passaggi rilevanti ai fini del ricorso, così come inequivocabilmente per ogni brano riprodotto si trova la corretta indicazione della pagina e della collocazione fisica del documento”.

1.1. – In particolare, in riferimento alla statuizione secondo cui “il ricorrente pone a fondamento atti e documenti del giudizio di merito limitandosi meramente a richiamarli (…) senza invero riprodurli nel ricorso”, sono riportati – siccome recanti l’indicazione degli atti processuali trascritti nonché della relativa pagina – taluni passaggi del ricorso e delle citate sentenze non definitiva e definitiva rese, all’esito del primo giudizio, dal Tribunale di Milano, nonché parte del dispositivo di rigetto del gravame interposto nel secondo giudizio.

1.2. – Medesimi rilievi sarebbero individuabili in ordine alla argomentazione critica del passaggio di motivazione del giudice di legittimità ove sarebbero state assunte la assenza di “puntuali indicazioni necessarie ai fini della (…) individuazione” e la mancata “precisazione (anche) della esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte” degli atti e documenti del giudizio di merito.

1.3. – Ulteriore prospettazione critica concernerebbe il punto della statuizione dell’ordinanza impugnata secondo cui “il capitolo n. 26 della seconda memoria” sarebbe stato, nel ricorso, “meramente” richiamato anziché riprodotto. A tale riguardo – viene argomentato – “il capitolo n. 26, già riprodotto per esteso a pag. 9 del ricorso, viene riprodotto una seconda volta a pag. 15 nella nota 2 a pie’ di pagine e verrà riprodotto una terza volta a pag. 5 della memoria ai sensi dell’art. 380 bis”, così come “il famoso foglio in bianco firmato da Ca. è richiamato in più occasioni, precisandosi (a pag. 10 della memoria) che il documento si trova allegato al fascicolo di secondo grado con il doc. n. 2”.

1.4. – Infine, l’errore di fatto riguarderebbe, come detto, anche la stessa memoria (“della quale, però, non si rinviene traccia nell’ordinanza”), dalla quale emergerebbero “tutti i richiami e le riproduzioni che secondo il provvedimento sarebbero mancati”, come si evincerebbe, segnatamente, da taluni passaggi concernenti le conclusioni dell’atto di citazione (p. 4), la determinazione del compenso (p. 4), la valutazione della Corte di appello in ordine alla ritenuta correttezza della decisione di primo grado (p. 5), la reiezione della domanda di arricchimento (p. 13) e la portata dell’accordo tra il C. e il Ca. (p. 15).

2. – Il ricorso è inammissibile.

E lo e’, inammissibile, non solo per la ragione giuridica che – come da orientamento di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 14608 del 2007; Cass. n. 20635 del 2017) – attiene all’impossibile configurare l’errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno o più motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione di atti e documenti del giudizio di merito, essendo un tale preteso errore riconducibile, semmai, ad una errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali.

L’inammissibilità del ricorso in revocazione proposto dal C. si fonda, infatti, anche, e in particolar modo, sulle ragioni che seguono.

2.1. – Giova rammentare che l’errore di fatto che, a norma dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), legittima la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione in forza dell’art. 391 bis c.p.c., non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronunzia sarebbe stata diversa. (tra le molte, Cass. n. 13915 del 2005; Cass. n. 25376 del 2006; Cass. n. 3935 del 2009; Cass. n. 24334 del 2014; Cass. n. 6038 del 2016).

Sicché, nel caso in cui la declaratoria di inammissibilità, contenuta nella sentenza revocanda, si regga su più autonome rationes decidendi, una sola delle quali revocabile perché viziata da errore percettivo, la permanenza della seconda comporta il venir meno proprio del requisito indispensabile della decisività dell’errore revocatorio, ossia dell’idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata (tra le tante, Cass. n. 7413 del 2017; Cass. n. 25871 del 2017).

2.2. – Nella specie, parte ricorrente ha impugnato unicamente la ratio decidendi dell’ordinanza n. 14718 del 2018 che declina l’inammissibilità del proposto ricorso per la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, concentrando le doglianze (cfr. pp. 5 e 6 del ricorso) nella parte di motivazione che dà risalto al mero richiamo, senza riproduzione nell’atto di impugnazione, di atti e documenti (foglio firmato in bianco, atto di citazione di primo grado, sentenze di primo e secondo grado, atto di appello, capitolo di prova “26”, prova testimoniale richiesta dall’attore), i quali, anche là dove riprodotti, non sarebbero assistiti da “puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione”, mancando la “precisazione dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità” (pp. 3 e 4 dell’ordinanza impugnata).

2.3. – Tuttavia, la decisione di inammissibilità resa con l’ordinanza n. 14718 del 2018 si fonda anche su altra ratio decidendi, che investe non solo il quarto motivo di ricorso, ma anche gli altri motivi, giacché il Collegio ha inteso “congiuntamente esaminar(li) in quanto connessi” (p. 3).

In particolare, si tratta della ratio decidendi – espressamente distinta dalla ragione giustificativa fondata sull’assunto di un ricorso costruito “secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6” – secondo la quale “le deduzioni del ricorrente (…) in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea interpretazione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore e un significato difformi dalle sue aspettative e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito”, così da sollecitare “un nuovo giudizio di merito” in contrasto con morfologia e struttura del giudizio di legittimità (pp. 6 e 7).

L’ulteriore ratio decidendi enunciata dall’ordinanza impugnata, autonoma rispetto a quella della rilevata violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – su cui soltanto si incentrano le doglianze di parte ricorrente ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 (là dove, poi, con la memoria, parte ricorrente adduce unicamente, in modo affatto generico, che le “considerazioni di merito sul quarto motivo del ricorso per Cassazione … mal si conciliano con la lapidaria e globale dichiarazione di inammissibilità del ricorso contenuta nell’impugnata ordinanza”, con ciò non scalfendo quanto innanzi rilevato sulla portata autonoma della ragione giustificativa ulteriore a quella fondata sul principio di autosufficienza) – non è attinta dall’impugnazione revocatoria del C., così da privare di decisività il preteso errore revocatorio dedotto con il ricorso.

2.4. – Inoltre, il ricorso si palesa inammissibile anche in applicazione del principio per cui, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. n. 27094 del 2011; Cass. n. 14929/2018; Cass. n. 27622/2018).

Difatti, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, segnatamente, sulla circostanza che i “controricorrenti non hanno rilevato alcun profilo di inammissibilità per mancata autosufficienza del ricorso” (p. 18 del ricorso), l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, era stata sollevata e argomentata nei controricorsi della G.S.M. e del Ca., nonché nelle rispettive memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. (atti ai quali la Corte ha accesso per la natura processuale del vizio denunciato), in riferimento al primo e secondo motivo del ricorso per cassazione del C. (pp. 20, 21 e 27 dei controricorsi; pp. 6, 7, 10 e 11 delle memorie).

Sicché, il dibattito processuale si era ritualmente sviluppato anche sulle carenze strutturali del ricorso in riferimento alla denuncia del C. di errori asseritamente commessi, sotto vari profili, dai giudici di merito nell’interpretare la domanda svolta originariamente e, quindi, nel pronunciare su di essa, con ciò implicando l’esame di tutti gli atti processuali all’uopo rilevanti, a partire dall’atto di citazione, sino alle sentenze dei due gradi di giudizio.

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e parte ricorrente condannata al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in ragione della identità delle difese e degli stessi difensori.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di tutti i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 5.600,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 400,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

 

 

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