Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 468 del 11/01/2018

Cassazione civile, sez. trib., 11/01/2018, (ud. 24/11/2017, dep.11/01/2018),  n. 468

Fatto

RILEVATO CHE:

nella controversia scaturita dall’impugnazione da parte della R.F. s.p.a. di cartella di pagamento, conseguente a controllo della dichiarazione di sostituto di imposta e relativa a sanzioni ed interessi per il ritardato versamento delle ritenute dell’anno 1996, la R.F. s.p.a. propone ricorso, su quattro motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rigettandone l’appello, aveva integralmente confermato la decisione di primo grado anch’essa sfavorevole;

il Giudice di appello, in particolare, riteneva corretta la dichiarazione di irricevibilità del ricorso introduttivo, pronunciata dal primo Giudice, per non essere stato rispettato il termine di cui al D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10;

l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto al fine della partecipazione alla pubblica udienza;

il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo, prospettante violazione di legge, è manifestamente fondato con assorbimento di tutti i restanti;

per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte (inaugurata dalla sentenza n. 9113 del 05/07/2001 e ribadita da Cass. n.ri 18234/2007, 16025/2009, 24153/2014) “in tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso il ruolo emesso dal centro di servizi è proposto spedendo l’originale al centro di servizio stesso a mezzo posta nel modo indicato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 17 e depositando successivamente altro esemplare in carta libera presso la segreteria della commissione tributaria adita, da eseguirsi decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio dell’originale mediante spedizione o consegna nei modi indicati dal citato art. 17. Il deposito di detto esemplare presso la segreteria della commissione tributaria, senza attendere il decorso del termine di sei mesi dalla data di invio dell’originale al centro di servizio, non determina la inammissibilità del ricorso, imponendo soltanto al giudice di non decidere la controversia in epoca anteriore alla conclusione di tale termine, la cui funzione è quella di concedere all’amministrazione finanziaria la possibilità di deliberare sul ricorso del contribuente, con l’effetto di ridurre, nel caso di accoglimento, l’attività delle commissioni tributarie”.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, che da tali principi si è discostata, ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia affinchè proceda, oltre che al regolamento delle spese, all’esame degli ulteriori motivi di appello ritenuti assorbiti.

PQM

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2018

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