Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 468 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 468 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 22339-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2012
2291

COSTA ENRICO PAOLO;

– intimato
avverso

il

provvedimento

n.

82/2005

della

COMM.TRIB.REC. di BOLOGNA, depositata il 12/06/2006;

Data pubblicazione: 10/01/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2012 dal Presidente e Relatore
Dott. ETTORE CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Il 12 giugno 2006 la commissione tributaria reg.

per l’Emilia Romagna ha accolto l’appello proposto
da Costa Enrico Paolo (res. Abidjan; elett. dom.

te, annullando l’avviso di rettifica per IVA 1998.
S. Ha motivato la decisione ritenendo che l’Ufficio,

nell’addebitare al contribuente lo svolgimento di
attività commerciale a fronte del frequente accesso ad aste giudiziarie, si era mosso sul piano
congetturale senza riscontri obiettivi.
C. Ha proposto ricorso per cassazione, per vizio di
motivazione e violazione di legge (art.4 d.P.R.
633/72; art.2195 c.c.), l’agenzia delle entrate;
il contribuente non si è costituito.
D. La causa, già chiamata in precedenza e poi rinviata a nuovo ruolo, è stata richiamata all’odierna
udienza di discussione, essendo spirato il termine
per la sospensione legale del giudizio, disposta
dall’art.39, comma 12, d.l. 98/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE

E. In applicazione del decreto del Primo Presidente
in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che
sia adottata una motivazione semplificata.

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Bologna) nei confronti della Agenzia delle entra-

F. Il ricorso va disatteso. Si rileva, in primo luogo, che esso è globalmente carente di specificità
(art. 366 c.p.c.; SU 23019/07).
Infatti, il ricorrente che, in sede di legittimi-

ze probatorie e/o processuali (nella specie: ricevute dell’IVG, appunti e blocchi notes, estratti
conto, questionari) ha l’onere d’indicare specificamente il contenuto dei documenti trascurati o
erroneamente interpretati dal giudice di merito,
provvedendo alla loro trascrizione, almeno delle
parti più salienti e significative, al fine di
consentire al giudice di legittimità il controllo
della decisività dei fatti da provare, e, quindi,
delle prove stesse, che la S.C. deve essere in
grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito
sopperire con indagini integrative (C. 19495 del
2011, 30740/11, 21550/11).
G. Nulla di quanto necessario è leggibile nella specie, mancando nell’odierno ricorso per cassazione
persino qualsiasi riferimento concreto sul “se,
come, dove e quando” la documentazione probatoria,
ritenuta decisiva ma trascurata a fini motivazio-

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tà, denunci il difetto di motivazione su risultan-

nali, sia stata introdotta nel giudizio di merito
(SU 28547/08) e sui dati necessari al reperimento
della stessa (SU 22726/11, in motiv. 56; conf. C.
21783/11).

sa documentazione, adotta dal fisco però come rivelatrice di scorretta applicazione di norme di
diritto, affliggono anche l’altro motivo (C.
20028/11).
I. Inoltre, riguardo segnatamente al primo motivo di
ricorso, per motivazione “omessa” ex art. 360 n.5
c.p.c., si osserva che il mezzo è inammissibile
anche sotto altro profilo formale, oltre a quello
sopra evidenziato.
J. Trascura – infatti – la ricorrente che, nel vigore
dell’art.366-bis c.p.c., il motivo di ricorso per
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, proposto ai sensi dell’art.360, coma l, n.5,
c.p.c., deve essere accompagnato da un momento di
sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti,
in maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della
sua ammissibilità.
K. Il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inam-

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H. Le medesime insanabili carenze riguardo alla stes-

missibilità – un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto
all’illustrazione del motivo e che consenta al
giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità

L. Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie,
ma solo una proposizione dialogica finale (pag.4,
cpv.), non rispondente ai requisiti di legge.
M. Infine, segnatamente riguardo al secondo motivo di
ricorso, per violazione di legge e per erronea e
falsa

applicazione

dell’art. 4 d.P.R.

del

combinato

disposto

633/72 e dell’art. 2195 c.c.,

ex art. 360 n.3 c.p.c., si rileva che il mezzo è
inammissibile anche sotto altro profilo formale,
oltre a quello evidenziato in apertura.
N. Manca, infatti, un vero e proprio quesito di diritto, avente le caratteristiche individuate da
plurime decisioni delle Sezioni Unite e delle Sezioni Semplici di questa Corte. La ricorrente si
limita a evidenziare in “grassetto” le righe finali dell’esposizione del motivo, ma il quesito di
diritto non può essere desunto dal contenuto del
motivo, poiché, in un sistema processuale che già
prevedeva la redazione del motivo con l’indicazio-

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del ricorso (SU 12339/10).

ne della violazione denunciata, la peculiarità del
disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ.,
consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante
che redige il motivo, di una sintesi originale ed

lizzata alla formazione immediata e diretta del
principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di
legittimità (C. 20409/08).
O. Il quesito di diritto, perciò, deve comprendere
l’indicazione sia della “regula iuris” adottata
nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si
sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza, evidente nella specie, anche di
una sola delle due suddette indicazioni rende il
ricorso inammissibile (C. 24339/08).
P. Dunque, contrariamente all’odierna formulazione,
il quesito deve investire in pieno la “ratio decidendi” della sentenza impugnata e proporre una alternativa di segno opposto (C. 4044/09), altrimenti risolvendosi in una tautologia o in un interrogativo circolare (SU 28536/08), se non addirittura
in una proposizione puramente assertiva.

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autosufficiente della violazione stessa, funziona-

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7ION7
N. 43 i

Q. Concludendo,

i l ricorso deve

essere

disatteso;

nessuna pronunzia va adottata sulle spese in assenza di attività difensiva da parte del contribuente.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012
Il Presiden Estensore

P.Q.M.

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