Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4679 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4679 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

Data pubblicazione: 28/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso 18030-2013 proposto da:
DELLA BIANCHINA MARGHERITA, MENCHINI ANDREA, MENCHINI
MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
•ANARI, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO
FIGONE, MARCELLO SUSINI;
– ricorrenti

contro

2018
22

SCORTINI

EVELINA,

vedova

ivcrrif,/i
MENCHINI, ,r-elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO AUBRY 2 INT 23, presso
lo studio dell’avvocato MONICA CASTO, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIOVANNI BELLISARIO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1296/2012 della CORTE D’APPELLO

di GENOVA, depositata il 15/0544;3;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/01/2018 dal Consigliere VINCENZO

CORRENTI.

FATTO

Con citazione 15.11.1988 Scortini Evelina conveniva davanti al Tribunale
di Massa Carrara Menchini Cipriano per la condanna a demolire un corpo
di fabbrica realizzato in parte sul mappale 135 f.40 del catasto di Massa
di cui assumeva di essere comproprietaria, a rimuovere un serbatoio per

nonché per l’accertamento della legittima installazione di una ringhiera.
Il convenuto eccepiva la proprietà del mappale per titoli ed in n subordine
per usucapione.
Il Tribunale condannava il convenuto a rimuovere il corpo di fabbrica e la
cisterna del gas, affermava il diritto dell’attrice ad installare la ringhiera e
disponeva che il cancello fosse mantenuto privo di chiusura e respingeva
la domanda per la rimozione del manufatto.
Proposto appello da Andrea e Maria Grazia Menchini, insieme alla madre
Margherita Della Bianchina, ulteriore erede di Menchini Cipriano, nella
resistenza della Scortini, la Corte di appello di Genova, con sentenza
20.11.2001, respingeva il gravame sul presupposto della novità delle
questioni e delle prove in appello ma la Corte di Cassazione, escludendo
la mutatio libelli e la violazione dell’art. 345 cpc, cassava con rinvio.
La Corte di appello, con sentenza 19.12.2012, previo rinnovo della ctu ,
respingeva il gravame richiamando la consulenza che aveva esaminato gli
atti di proprietà succedutisi dal 1895 confrontandoli con le risultanze
catastali ma non condividendone le conclusioni sulla proprietà esclusiva in
capo agli appellanti della part. 135, circostanza comunque ininfluente ai
fini del giudizio perché la corte, benché non menzionata nell’atto di
i

il gas , interrare alcuni vani e rimuovere un cancello ed un manufatto

trasferimento da Menchini Antonio ai figli Andrea e Pietro, ha seguito in
base all’art. 818 cc il bene principale né era ipotizzabile in possesso ad
usucapionem.
Ricorrono Della Bianchina Margherita, Menchini Maria Grazia ed Andrea
con unico motivo, illustrato da memoria, resiste Angela Menchini quale

l’infondatezza del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso denunzia violazione dell’art. 360 I n. 5 cpc per omesso esame
del possesso esclusivo ultraventennale da parte di Menchini Andrea e suoi
discendenti e aventi causa.
Ciò premesso, si osserva:
La sentenza, come dedotto, ha richiamato la consulenza che aveva
esaminato gli atti di proprietà succedutisi dal 1895 confrontandoli con le
risultanze catastali ma non condividendone le conclusioni sulla proprietà
esclusiva in capo agli appellanti della part. 135, circostanza comunque
ininfluente ai fini del giudizio perché la corte, benché non menzionata
nell’atto di trasferimento da Menchini Antonio ai figli Andrea e Pietro, ha
seguito in base all’art. 818 cc il bene principale né era ipotizzabile in
possesso ad usucapionem.
I ricorrenti denunziano l’omesso esame di fatto decisivo ma la
sentenza, a pagina otto, dopo aver richiamato i principi in tema di
usucapione da parte del comproprietario e la costante giurisprudenza sul
punto, ha escluso che i capitoli di prova dedotti dai convenuti fossero utili
a dimostrare l’esistenza dei presupposti per l’ usucapione della quota di
2

erede di Evelina Scortini ved. Menchini, eccependo l’inammissibilità e

proprietà dell’attrice; in particolare la circostanza che fossero stati
collocati un pilastro di sostegno ed una scala di accesso per i gabinetti
realizzati da Menchini Andrea in aderenza alla propria abitazione e la
circostanza che nel terreno fosse stata collocata una fossa destinata a
riceverne gli scarichi potevano eventualmente essere dedotte a sostegno

comproprietario di proseguire un rapporto materiale con il bene né
avevano costituito una manifestazione inequivocabile dell’intendimento
del Menchini di mutare il titolo del proprio possesso.
Il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell’art. 360 c.p.c.
presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur
sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla
totale pretermissione di uno specifico fatto storico.
Nel caso di specie non si ravvisano né l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, né
un’anomalia motivazionale.
La Corte d’appello, infatti, ha deciso la controversia sulla base delle
risultanze, congruamente delibate e le riportate prove articolate, nel
riferimento ad una scala di accesso costruita “con il consenso dello zio
Pietro” sono inidonee alla riforma della sentenza tanto più che è
consolidata la giurisprudenza sulla necessità di una prova rigorosa che
possa escludere la presunzione di tolleranza tra parenti in ordine al
rapporto di fatto con il bene oggetto di causa ( Cass. 11.2.2009 n. 3404,
Cass. 20.2.2008 n. 4327 ex multis).
Donde l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.
3

di una servitù ma non implicavano l’impossibilità assoluta per il

PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condanna parte ricorrente
alle spese, liquidate in euro 3200 di cui 200 per spese vive oltre accessori
e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex
dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2018.

uluziLziario
;.a. NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

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