Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4679 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 18/02/2019), n.4679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16780/2013 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERGAMO 43,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO DE CICCIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato UGO DELLA MONICA;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso la sede dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIANDOMENICO CATALANO e LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., (già EQUITALIA POLIS S.P.A.) in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FILIPPO LEPORINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1282/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

pubblicata il 10/01/2013 R.G.N. 238/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 1282 del 2012, la Corte d’appello di Salerno ha accolto l’impugnazione proposta dall’ INAIL, nei riguardi di Equitalia Sud e di D.C., contro la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto, in ragione dell’avvenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e disattendendo le plurime ragioni addotte, l’opposizione proposta dal D. a seguito dell’iscrizione ipotecaria, conseguente alla emissione di cartelle di pagamento notificate per conto dell’ Istituto e riguardante – per quanto ora di interesse-premi assicurativi, sanzioni e interessi;

ad avviso della Corte territoriale, affermata la giurisdizione del giudice ordinario in tema di opposizione ad iscrizione ipotecaria relativa alla riscossione coattiva delle imposte D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86, con riferimento ai beni mobili registrati, dato atto che la ragione di opposizione che riguardava la regolarità formale del procedimento era inammissibile per intempestività del deposito del ricorso (22 marzo 2011), essendo decorso il termine di venti giorni dalla data di notifica dell’atto di iscrizione (25 ottobre 2007), e che erano ormai definitivi i crediti pretesi con le cartelle sottese all’iscrizione perchè non opposte sebbene regolarmente notificate, ha ritenuto, contrariamente al primo giudice, che il termine di prescrizione applicabile ai crediti contributivi oggetto di cartelle non opposte fosse quello decennale dovendosi fare applicazione del principio contenuto nell’art. 2953 c.c., trattandosi di fattispecie assimilabile alla cosa giudicata sostanziale e, quindi, ha accolto l’appello dell’Istituto rigettando l’opposizione proposta dal D.;

contro la sentenza, D.C. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi;

resistono con controricorso INAIL ed Equitalia Sud spa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente lamenta: a) violazione di legge per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione della L. n. 891 del 1981, art. 7, comma 6, spiegando che prima della modifica normativa apportata dalla L. n. 248 del 2006, l’invio della raccomandata informativa non era sempre obbligatorio ma lo era se l’atto era notificato a mezzo posta ed il piego non veniva consegnato personalmente al destinatario; dunque, poichè il ricorrente aveva affermato l’irritualità della notifica delle cartelle sottese all’iscrizione per inesattezza dell’indirizzo ivi indicato e per essere le notifiche state eseguite a mani di un portiere, era errata la decisione della Corte d’appello che aveva ritenuto esistente un atto interruttivo della prescrizione; b) violazione di legge per omessa, insufficiente, contraddittoria e perplessa motivazione in quanto la sentenza impugnata non aveva motivato in alcun modo in ordine alla denunciata violazione perpetrata ai danni del ricorrente relativamente alla illegittima iscrizione ipotecaria avvenuta per debiti diversi rispetto a quelli aventi natura tributaria e, per ciò che concerne l’avvenuta iscrizione ipotecaria, pur essendo decorso oltre un anno dalla presunta notifica della cartella di pagamento e senza essere preceduta dalla notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria e da intimazione di pagamento;

entrambi i motivi sono inammissibili;

quanto al primo motivo, lo stesso si caratterizza per una evidente sovrapposizione di ragioni di critica confondendo in unica doglianza (la violazione di legge, relativa alla affermata irregolarità della notifica delle cartelle sottese all’iscrizione e solo genericamente indicate, realizza un vizio di motivazione) la denuncia di violazione di legge ed un generico vizio di motivazione che non consente di individuare alcun valido motivo di ricorso per cassazione tra quelli indicati dall’art. 360 c.p.c.;

questa Corte di cassazione (Cass. n. 11603 del 2018; n. 19959 del 2014) ha avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito;

inoltre, come precisato da Cass. n. 26824 del 2018, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro;

in particolare, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse;

anche il secondo motivo è inammissibile in ragione dei contenuti e della tecnica di formulazione dello stesso, fondata sulla doglianza di affermata omissione di pronuncia, che se effettiva avrebbe dovuto indurre alla formulazione di una ragione di nullità della sentenza, posto che la statuizione del giudice di merito il quale non esamini e non decida una questione oggetto di specifica doglianza è impugnabile per cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in riferimento alla violazione dell’art. 112 citato codice, laddove la denuncia del vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, presuppone, invece, che lo stesso giudice abbia preso in considerazione tale questione e l’abbia risolta senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione adottata in proposito (Cass. n. 4201 del 2006);

il motivo deduce, peraltro, il vizio di motivazione in pieno contrasto con i caratteri che questa Corte di cassazione (Cass. 20721 del 2018; Cass. SS.UU. 8053 del 2014) ha avuto modo di attribuire al medesimo, affermando il principio secondo cui il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile “ratione temporis”, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

in definitiva, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo; sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore di ciascun controricorrente in Euro 3.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA