Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4678 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4678 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso 10784-2013 proposto da:
DELPINI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
BUSCEMI, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO
FERRAZZI;
– ricorrente contro

DELPINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato
2018
18

>z

V.LE

CARSO

51,

ALESSANDRO RUFINI,

presso

lo

studio

in ROMA,

dell’avvocato

che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO SENALDI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 917/2012 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 12/03/2012;

Data pubblicazione: 28/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO

CORRENTI.

FATTI DI CAUSA
Con citazione 9.6.1998 Delpini Luigi, esponendo di essere
proprietario di un terreno in Jerago con Drago, confinante con altro
di Delpini Alessandro, lamentava che quest’ultimo esercitava

comunque, le costruzioni realizzate avevano determinato un
aggravio della servitù costituita con atti 28.1.1970 e 24.8.1935.
Dando atto che era sua intenzione dare definitiva sistemazione alla
servitù mediante la formazione di una regolare striscia di accesso
con minor aggravio del fondo servente, chiedeva accertarsi
l’illegittimità delle opere costruite dal convenuto con condanna alla
rimozione, accertarsi l’alterazione del normale deflusso delle acque
e l’illegittimo esercizio della servitù di passo con conseguente
determinazione della nuova striscia da destinarsi a passaggio al di
fuori dei mappali 3232 e 3241.
Il convenuto eccepiva che le questioni sollevate erano state
definite nell’ambito di una convenzione di lottizzazione, svolgendo
riconvenzionale nel senso che la strada doveva mantenere
dimensioni ed andamento previsti dalla lottizzazione pubblica e
contestava ogni pretesa.
Il Tribunale rigettava le domande reciprocamente svolte sulla
servitù di passo, condannava il convenuto a rimuovere od
allontanare i contatori, rigettava le altre domande mentre la Corte
di appello di Milano, con sentenza 12.3.2012, dichiarava

illegittimamente una servitù di passo sul terreno attoreo e che,

inammissibile l’appello di Delpini Luigi ed in accoglimento
dell’incidentale di Delpini Alessandro rigettava la domanda di
spostamento dei contatori.
La Corte territoriale statuiva che la citazione in appello, non

conclusione della erroneità della sentenza per avere escluso la
soluzione individuata in quanto non più praticabile per effetto della
lottizzazione e prospettava richieste tra loro incompatibili, donde
l’inammissibilità del gravame i mentre l’incidentale era fondato
stanti gli accordi formalizzati con la scrittura, allegato 14
dell’ultimo elaborato peritale.
Ricorre Delpini Luigi con unico motivo, resiste Delpini Alessandro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denunzia

violazione di norme di diritto e

contraddittorietà e difetto di motivazione ) lamentando l’erroneità
della declaratoria di inammissibilità perché basterà leggere l’atto di
appello per verificare che i mappali 3237 e 3241 non sono
interessati alla servitù in quanto acquistati solo nel 1980 mentre la
servitù interessava solo il mappale 3998.
Nel corso del giudizio erano risultati pacifici i fatti indicati ed
erronea era l’affermazione che lo spostamento del tratto di servitù
interessante i mappali 3237 e 3241 confliggeva col piano di
lottizzazione né risultava esaminata la domanda alternativa e/o
subordinata di spostamento ex art 1168 cpv cc.

formulata con separati motivi di impugnazione, era pervenuta alla

Le censure non meritano accoglimento.
La Corte territoriale ha statuito che la citazione in appello, non
formulata con separati motivi di impugnazione, era pervenuta alla
conclusione della erroneità della sentenza per avere escluso la

lottizzazione e prospettava richieste tra loro incompatibili, donde
l’inammissibilità del gravame / mentre l’incidentale era fondato
stanti gli accordi formalizzati con la scrittura, allegato 14
dell’ultimo elaborato peritale.
Il ricorrente nemmeno riporta l’atto di appello per confutare la
motivazione della sentenza ma si limita ad un irrituale invito alla
lettura di esso formulando una serie di argomenti di merito
inidonei a ribaltare la decisione.
Generica è la deduzione di violazione di norme di diritto e
meramente assertiva quella di contraddittorietà e difetto di
motivazione.
Pur non applicandosi la nuova formulazione dell’art. 360 n. 5
cpc, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in
legge 7 agosto 2012, n. 134, che limita il ricorso in cassazione
all’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti, non vi è dubbio che la
prospettazione di contradditorietà e difetto di motivazione non può
essere esplicitata come mera manifestazione di dissenso rispetto
alla decisione impugnata, tanto più che, essendo stato dichiarato

soluzione individuata in quanto non più praticabile per effetto della

inammissibile l’appello per violazione dei canoni di specificità, tale
aspetto andava espressamente censurato e non solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della

impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze
processuali.
Si riscontrano, peraltro, plurimi profili di inammissibilità per la
proposizione di motivi non separati e promiscui (Cass. n.
21611/2O14 senza indicazione delle norme violate ( Cass. n.
635/2015) e difetto di specificità in relazione al lamentato mancato
esame dell’atto di appello (Cass. n. 17049/2015).
Donde l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condanna parte
ricorrente alle spese, liquidate in euro 2200 di cui 200 per spese
vive oltre accessori e spese forfettarie nel 15% dando atto
dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento
dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda

motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza

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