Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4678 del 25/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 4678 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 14920-2011 proposto da:
NICITO CARMELA NCTCML44C67H224B)
NICITO SALVATORE
(
(NCTSVT52B08H224K)
NICITO
DOMENICO
MICHELE
NCTDNC53M27H224H)

CAPPELLERI

ELISABETTA

CPPLBT11D42H224Pi nella loro qualità di eredi del Sig.
Nicito Santo, nonchè le Sig.re MORABITO PAOLA SONIA
2012
5867

MRBPSN65H2241 MORABITO MARIA MRBMRA60E51H224D,) quali
(
eredi per diritto di rappresentazione della Sig.ra
Nicito Giulia Concetta figlia legittima del Sig.
Nicito Santo ed a lui premorta, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI,237, presso lo

Data pubblicazione: 25/02/2013

studio dell’avvocato SURACI GEMMA, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato POLIMENI NATALE
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

– intimato –

avverso il decreto nel procedimento n. 564/2008 della
CORTE D’APPELLO di CATANZARO dell’11/02/2011,
depositato 1’11/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA;
udito

l’Avvocato

Polimeni

Naale

difensore

dei

ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO
ALBERTO RUSSO che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA;

Equa riparazione

R.g. n. 14920/11 — U. P. 19 settembre 2012

Ritenuto che Elisabetta Cappelleri e le altre cinque persone indicate in epigrafe — quali eredi di
Santo Nicito, deceduto in data 30 settembre 1998 —, con ricorso del 27 maggio 2011, hanno
impugnato per cassazione — deducendo due motivi di censura —, nei confronti del Ministro della
giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro depositato in data 11 marzo 2011, con il
quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della Cappelleri e degli altri — vòlto ad ottenere
l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo
2001, n. 89 —, in contraddittorio con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e
delle finanze — i quali hanno concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso —, ha
dichiarato improponibile il ricorso proposto dei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze
ed ha rigettato il ricorso proposto nei confronti del Ministro della giustizia;
che il Ministro della giustizia e quello dell’economia e delle finanze, benché ritualmente
intimati, non si sono costituiti né hanno svolto attività difensiva;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale — richiesto per
l’irragionevole durata del processo presupposto — proposta con ricorso del 26 maggio 2008, era
fondata sui seguenti fatti: a) Santo Nicito aveva promosso giudizio dinanzi alla Corte dei conti con
ricorso del 28 maggio 1941; b) la Corte adita, con decreto del 23 ottobre 2008, aveva dichiarato
estinto il processo per mancata riassunzione del giudizio, interrotto per il decesso del ricorrente in
data 30 settembre 1998;
che la Corte d’Appello di Catanzaro, con il suddetto decreto impugnato: a) ha rigettato la
domanda proposta nei confronti del Ministro della giustizia per carenza di legittimazione passiva
del Ministro convenuto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 89 del 2001; b); ha dichiarato
improponibile la domanda proposta nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi
dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001, per intervenuta decadenza dal diritto di proporre la domanda
di equa riparazione, osservando al riguardo che il ricorso era stato notificato al Ministro
dell’economia e delle finanze in data 3 ottobre 2010, quindi ben oltre la scadenza del termine
semestrale di cui al citato art. 4, decorrente dalla data del decreto di estinzione del giudizio
presupposto pubblicato il 23 ottobre 2008;
che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione
semplificata.

Considerato che, con i motivi di censura, i ricorrenti criticano il decreto impugnato, anche sotto
il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus: a) hanno disapplicato i principi
di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3117 del 2006; b) hanno
omesso di considerare che la Corte di Catanzaro, con ordinanza del 24 marzo 2010, aveva concesso
nuovo termine per notificare il ricorso al Ministro dell’economia e delle finanze;
che le censure sono infondate;
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di giudizio per l’equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, la domanda di indennizzo, ai
1

Sentenza

che, nella specie, i Giudici a quibus in puntuale applicazione di tale orientamento, dagli stessi
esplicitamente condiviso — hanno evidentemente revocato, sia pure per implicito, l’erronea
ordinanza di concessione di nuovo termine per la notificazione del ricorso (anche) al Ministro
dell’economia e delle finanze ed hanno, conseguentemente, ritenuto intempestivo, rispetto al
termine di cui all’art. 4 della legge n. 89 del 2001, il ricorso notificato allo stesso;

che, conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbito ogni altro profilo di
censura;
che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 19 settembre 2012
Il con igliere relatore ed estensore

sensi dell’art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 — come modificato dall’art.1, comma 1224, della
legge 27 dicembre 2006, n. 299 — deve essere proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e
delle Finanze quando si tratta di procedimenti promossi davanti al Giudice contabile, con la
conseguenza che non può applicarsi (ad esempio, in caso di domanda rivolta alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in conformità alla disciplina previgente) la sanatoria di cui all’art. 4 della
legge 25 marzo 1958, n. 260, che permette la rinnovazione della notifica, ma solo quando sia stato
convenuto in giudizio, al posto di un organo periferico, direttamente l’organo dell’Amministrazione
centrale, mentre quando sia convenuto in giudizio un soggetto non legittimato a contraddire — come
nella specie (Ministro della giustizia, anziché Ministro dell’economia e delle finanze) — si verifica
una nullità insanabile, con conseguente inammissibilità della domanda, tenuto conto che l’unitarietà
e l’inscindibilità dello Stato, nell’esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l’autonoma
personalità giuridica di diritto pubblico delle Amministrazioni centrali, la separazione delle relative
attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse degli atti di rispettiva pertinenza (cfr., ex plurimis, le
sentenze nn. 6917 del 2005, 4864 del 2006, 10010 del 2011 e 10069 del 2012);

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA