Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4678 del 23/02/2017

Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, (ud. 21/09/2016, dep.23/02/2017),  n. 4678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17862/2014 proposto da:

D.R., domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE ex lege, rappresentata e difese dall’avvocato

MARIAROSARIA CICATIELLO;

– ricorrente –

contro

S.M., S.M.R., nella qualità di eredi

di R.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIAZZALE

CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MANZIA, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3030/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato CICATIELLO Mariarosaria, difensore della ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e delle difese

rappresentate;

udito l’Avvocato MANZIA Claudio, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità o per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 4575/08 il Tribunale di Roma rigettava la domanda con cui D.R., figlia di D.G., aveva impugnato il testamento olografo con cui in data (OMISSIS) D’.Ga., fratello di G., aveva legato ad R.A. la somma di Lire 150.000.000, revocando il precedente testamento del (OMISSIS), con cui aveva istituito erede universale il fratello Giulio; accoglieva la domanda riconvenzionale con cui la convenuta aveva chiesto la corrrsponsione della somma oggetto del legato.

Con sentenza dep. il 24 maggio 2013 la Corte di appello di Roma rigettava l’impugnazione proposta dall’attrice.

Dopo avere enunciato i principi sulla ripartizione dell’onere della prova in tema di impugnazione del testamento, i Giudici ritenevano non assolto dall’attrice l’onere probatorio ad essa incombente circa lo stato di incapacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria, incapacità che era da escludere sia in base all’esame del contenuto dell’atto sia alle circostanze di fatto emerse dalle deposizioni testimoniali in merito ai comportamenti tenuti dal testatore, dovendosi escludere che fosse stato dimostrato uno stato patologico di incapacità permanente: neppure poteva assumere valore decisivo quanto riferito dalla relazione del Dott. B. che aveva seguito il testatore per incarico della nipote dal (OMISSIS) al decesso avvenuto nel (OMISSIS).

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione D.R. sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso gli eredi della R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo denuncia la carenza di legittimazione passiva di essa ricorrente in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti dell’attrice, quale erede di D’.Ga.: peraltro,osserva ancora, la medesima non era erede del predetto, posto che erede era D.G., il quale non aveva mai accettato l’eredità del fratello, nè aveva mai esercitato il diritto di accettare l’eredità di Gastone trasmessogli dal padre.

1.2. – Il motivo va disatteso.

In primo luogo, dalla sentenza impugnata non risulta che la questione sollevata con il motivo sia stata dedotta con l’appello, per cui la stessa è inammissibile posto che il tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale condannando l’attrice, quale erede onerata ad adempiere il legato imposto dal testatore, così affermando la legittimazione passiva dell’attrice in relazione alla domanda riconvenzionale con statuizione non impugnata e, come tale, passata in cosa giudicata, posto che il potere di rilevare di ufficio la legittimazione (attiva e passiva) incontra il limite della cosa giudicata al riguardo formatasi. D’altra parte, è appena il caso di aggiungere, la qualità di erede di G. era necessariamente presupposto della stessa legittimazione dell’attrice posta a fondamento della impugnativa del testamento di Ga..

2.1. – Il secondo motivo denuncia l’omesso esame dei motivi con cui si era lamentata la mancata valutazione delle prove circa la dedotta inconsistenza del patrimonio ereditario relitto ovvero in merito alla mancata dimostrazione della presenza delle ingenti somme che sarebbero state oggetto di depositi bancari; la convenuta non aveva fornito prova dei fatti costitutivi del diritto azionato; la motivazione della Corte aveva avuto a oggetto soltanto la incapacità di intendere di volere.

2.2. – Il motivo va disatteso.

La questione concernente l’oggetto delle somme depositate presso la Banca non è stata in alcun modo trattata dalla sentenza impugnata, la quale si è pronunciata esclusivamente in ordine allo stato di incapacità naturale del de cuius; neppure risulta dalla decisione la formulazione di doglianze diverse da quelle riguardanti l’accertamento della incapacità; la censura difetta di autosufficenza in quanto avrebbe dovuto trascrivere il contenuto dei motivi di appello in modo da dimostarne la tempestiva e rituale proposizione della questione secondo quanto prescritto dall’art. 342 c.p.c..

3.1. – Il terzo motivo lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe qualificato come legato di specie quello avente a oggetto le somme oggetto di deposito bancario: la Corte aveva fondato il suo convicimento sull’importo miliardario delle somme depositate sulla base di illazioni senza compiere alcun accertamento sulla esistenza e sulla effettiva consistenza dell’asse ereditario; per effetto della mancanza di tali importi, come si ricavava dalle dichiarazioni rese in atto pubblico dalla stessa R. (pubblicazione del testamento pubblico), si sarebbe dovuto dichiarare l’inefficacia del legato.

3.2. – Il motivo è inammissibile.

La censura pone una questione che, involgendo anche accertamenti di fatto aventi carattere di novità, non può essere trattata per la prima volta in sede di legittimità, atteso che la stessa non risulta trattata dalla decisione impugnata, dovendo qui ribadirsi quanto si è detto in occasione del motivo precedente.

4.1 – Il quarto motivo lamenta la violazione dei principi in materia di onere delle prova, avendo essa attrice dimostrato lo stato di incapacità naturale del testatore alla stregua della allegata relazione medica, per cui sarebbe stato onere di controparte dimostrare che il testamento era stato redatto in un momento di lucidità.

4.2. Il motivo è infondato.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo, formulata dai resistenti ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., atteso che tale norma non trova applicazione ratione temporis.

Appare fuori luogo il riferimento alla inversione dell’onere della prova, che è configurabile nel caso in cui sia posta a carico di una parte l’onere di provare fatti la cui dimostrazione, ai sensi dell’art. 2697 c.c., è a carico della controparte: tale violazione non ricorre laddove, come per l’appunto accaduto nella specie, i Giudici abbiano ritenuto – alla stregua della valutazione degli elementi di fatto raccolti – che l’attrice non aveva offerto la prova dei fatti costitutivi posti a base della pretesa azionata ovvero la dimostrazione di uno stato di incapacità permanente del de cuius: in effetti, la doglianza si risolve nella censura dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, sollecitando un inammissibile riesame del merito circa lo stato di incapacità del testatore attraverso la prospettazione di una ricostruzione in fatto difforme da quella accolta dalla decisione impugnata. Ed invero, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla S.C. in tema di annullamento del testamento, secondo cui l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poichè lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass. 27351/2014).

5.1. Il quinto motivo denuncia che, nel caso di legato di specie, l’azione di rivendicazione, esercitata per la consegna del bene spettante al legatario, va esperita nei confronti non dell’erede ma del detentore e, quindi, nelle specie andava esperita nei confronti della Banca ove sarebbe stata depositata la somma legata.

5.2. Il motivo è inammissibile per la novità della questione, dovendo qui ribadirsi quanto si è detto in occasione dell’esame dei precedenti motivi. Peraltro, l’art. 649 c.c., sancisce a carico del legatario – il quale acquista la proprietà del bene individuato nel legato senza necessità di accettazione – l’onere di richiederne il possesso all’erede, attribuendogli la mera facoltà di ottenerne la consegna dal detentore. Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ratione temporis applicabile, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio

2017

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