Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4678 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1550/2013 R.G. proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

R.U.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione n. 48, n. 296/48/11, pronunciata il 10/11/2011,

depositata il 18/11/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2019 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, contro di R.U., che non si è costituito, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, menzionata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello dell’ufficio contro la decisione del giudice di prima istanza, che aveva accolto l’opposizione del contribuente all’avviso di accertamento, per IRAP e IVA, per il periodo d’imposta 2000, riguardante il reddito di partecipazione alla Petriccione società di fatto, della quale era amministratrice P.G.;

il giudice d’appello ha dichiarato che, dall’esame del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, posto a base dell’accertamento, non risultava che il contribuente – che spesso accompagnava l’amministratrice “Sig.ra P.” e che avrebbe operato commercialmente per conto della Web Metal S.r.l., collegata alla s.d.f. P. – fosse socio dell’ente collettivo di fatto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso (Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, n. 4,), l’Agenzia, preliminarmente, eccepisce la nullità della sentenza da ritenersi inutiliter data per avere deciso in merito alla sola vertenza della società, senza avere prima disposto l’obbligatoria integrazione del contraddittorio, per litisconsorzio necessario, tra la società stessa e i soci, ugualmente raggiunti da azione accertatrice, per la medesima annualità d’imposta e interessati da analoghi contenziosi, ancora pendenti in grado d’appello;

2. con il secondo motivo (II. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4 e dell’art. 2727 c.c. in ordine alla rilevanza della prova testimoniale nel processo tributario, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere illegittimamente escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel p.v.c. redatto dalla G.d.F., le quali attestavano l’esistenza di una società di fatto, di cui il contribuente era socio;

3. con il terzo motivo (III. Difetto di motivazione in relazione ad elementi decisivi per il giudizio in relazione all’ulteriore documentazione probatoria evidenziata dall’Agenzia nell’atto d’appello, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5), si censura la sentenza impugnata per avere motivato il mancato riconoscimento dell’esistenza di una società di fatto solo in base alle dichiarazioni rese da terzi nel p.v.c. (negando la rilevanza probatoria di queste ultime), senza prendere in considerazione gli altri elementi probatori (indagini contabili e bancarie; controllo dei conti correnti personali dei presunti soci) che dimostravano l’esistenza di un vincolo societario, di fatto, tra alcuni soggetti, compreso Romano, che intrattenevano rapporti con la società fittizia Web Metal S.r.l.;

4. con il quarto motivo (IV. Violazione dell’art. 2247 c.c. e dell’art. 2727 c.c., in relazione alla prova dell’esistenza della società di fatto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere richiesto la prova documentale dell’esistenza della società di fatto, laddove, in base al combinato disposto delle citate norme civilistiche, nell’accezione che ne dà la giurisprudenza di legittimità, il vincolo societario di una società di fatto è evincibile anche per facta concludentia, pur in assenza di un esplicito atto costitutivo;

5. il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri;

5.1. questa Sezione tributaria (Cass. 28/06/2018, n. 17137), anche recentemente, ha avuto modo di affermare che: “il giudizio, concernente l’accertamento del reddito del socio di una società di persone, essendosi svolto solo nei confronti di uno dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione della società e degli altri soci, vale a dire di tutti i litisconsorti necessari, è affetto da nullità assoluta. Ciò in quanto, “in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815; ex multis, Cass. n. 23096 del 2012).”;

5.2. nella fattispecie, che riguarda la configurabilità o meno in capo al contribuente della qualità di socio della P. s.d.f., quale presupposto della pretesa tributaria, i due gradi di giudizio di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria della società e degli altri soci, anche di fatto;

a tale proposito, è saldo l’indirizzo della Corte (Cass. 3/10/2018, n. 24025), al quale il Collegio aderisce, secondo cui: “ogni controversia che riguardi la composizione stessa del gruppo sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 14387 del 2014, n. 5119 del 2004, n. 4226 del 1991) anche dei soci di fatto (Cass. 4062 del 2015); e ciò in quanto, come ha precisato la Corte, il litisconsorzio necessario sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. n. 121 del 2005); (…) la controversia (…) concernendo gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, configura un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione del contraddittorio, essendo il giudizio di merito (sia in primo che in secondo grado), celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (in termini Cass. n. 30826 del 2017, n. 14387 del 2014; conf. Cass. n. 15566 del 2016 e n. 8094 del 2017); (…) non è idonea ad impedire tale conseguenza la natura delle imposte oggetto di accertamento perchè, seppur sia vero che un problema di litisconsorzio non si pone per l’IVA, ad analoga conclusione non può pervenirsi quanto all’IRAP, che è imposta pure oggetto di accertamento, posto che con riferimento a tale tributo questa Corte ha affermato che, trattandosi di imposta assimilabile all’ILOR – in forza del suo carattere reale, della sua non deducibilità dalle imposte sui redditi e della sua proporzionalità (cfR. D.lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1, e art. 44) ed essendo essa imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, al pari delle imposte sui redditi, sussiste la necessità del litisconsorzio tra società e soci (Cass. n. 10145 del 2012, n. 13767 del 2012, n. 15566 del 2016);”;

6. la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, il giudizio deve essere dichiarato nullo e la causa va rinviata al primo grado, al quale si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero processo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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