Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4678 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 18/02/2019), n.4678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13233-2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA

CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

C.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2751/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

pubblicata il 15/05/2012 R.G.N. 73/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso al Tribunale giudice del lavoro di Bari, C.T., operaia agricola a tempo determinato, conveniva in giudizio l’I.N.P.S. chiedendo la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2005 esponendo di aver lavorato con la qualifica di “operaia agricola qualificata” e deducendo che il suddetto trattamento di disoccupazione era stato corrisposto dall’Ente previdenziale sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995, laddove lo stesso avrebbe dovuto, invece, essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito;

il Tribunale rigettava le domande ritenendo che la ricorrente non avesse svolto alcuna specifica contestazione ovvero deduzione di segno contrario alle risultanze documentali dell’Istituto dalle quali emergeva che l’importo liquidato, determinato al netto della quota di t.f.r., era assolutamente corrispondente a quello spettante prendendo a base di calcolo la retribuzione contrattuale per la qualifica rivestita;

la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 2751/2012, accoglieva la domanda e condannava l’I.N.P.S. a corrispondere all’appellante le differenze a titolo di riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola ponendo a base del calcolo il salario fisso previsto dalla contrattazione collettiva in relazione alla qualifica di “operaio agricolo comune”, escludendo dalla base di calcolo le somme corrisposte a titolo di quota di TFR;

per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre l’I.N.P.S., affidandosi ad un motivo illustrato da memorie;

la lavoratrice è rimasta intimata;

la causa, chiamata dinanzi la Sesta Sezione di questa Corte Suprema di cassazione all’adunanza camerale del 7 ottobre 2014, è stata rimessa alla sezione ordinaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, in continuità con quanto già espresso da questa Corte di legittimità (Cass. n. 26440 del 2018), occorre chiarire che non osta alla trattazione del ricorso con rito camerale la circostanza che nell’ordinanza interlocutoria pronunciata dalla sesta sezione lavoro, mediante la quale si è disposta la trattazione del giudizio innanzi alla presente sezione della Suprema Corte, si legge che la causa era stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza posto che all’epoca, non era prevista la possibilità della trattazione camerale innanzi alla quarta sezione della Suprema Corte;

tuttavia, nel riassegnare la causa il Presidente ha ritenuto sussistere i presupposti di legge perchè la trattazione del giudizio dovesse avvenire in udienza camerale ed in proposito si ritiene condivisibile, ed intende quindi assicurarvi continuità, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui occorre tener conto del disposto testuale di cui all’art. 375 c.p.c., u.c., che si limita a parlare della “opportunità” di trattare in pubblica udienza i ricorsi che abbiano ad oggetto questioni rilevanti o prive di precedenti (cfr. Cass. sez. 1, ord. 4.4.2017, n. 8869), e pertanto non prevede l’obbligo di rimettere all’udienza pubblica neppure cause che presentino le evidenziate caratteristiche;

nel caso di specie, le questioni oggetto di esame in questo giudizio non presentano il carattere della novità, o della particolare rilevanza in considerazione della materia trattata che ha formato oggetto di plurime pronunce;

il ricorso può essere, pertanto, trattato in adunanza camerale, risultando comunque garantito il pieno contraddittorio delle parti su tutte le problematiche poste dall’oggetto della decisione impugnata, così come dal contenuto del ricorso;

con l’unico articolato motivo l’I.N.P.S. lamenta violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto cd il pronunciato di cm all’art. 112 c.p.c., nullità del procedimento a causa dell’omessa pronuncia su una eccezione proposta dall’I.N.P.S. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) e censura la sentenza per avere trascurato di considerare la deduzioni difensive dell’Istituto e la relativa documentazione prodotta da cui emergeva l’avvenuto pagamento del trattamento di disoccupazione oggetto di causa calcolato sulla base di una retribuzione giornaliera superiore al salario medio convenzionale;

il motivo è fondato (si vedano i precedenti di questa Corte intervenuti in vicende del tutto analoghe, Cass. 4 agosto 2014, nn. 17578 e 17579; n. 24707 del 2016; 23122 del 2016; 21940 del 2016; 24878 del 2015; 24329 del 2015 e 11761 del 2016);

come si evince dal contenuto delle comparse di costituzione dell’I.N.P.S. nel giudizio di primo e di secondo grado (ritualmente trascritte, nelle parti essenziali, in sede di ricorso per cassazione), l’Istituto, lungi dal convenire sulla prospettata sussistenza di somme ancora da corrispondersi ai lavoratori, aveva escluso che, nello specifico, residuassero importi a credito richiamando i prospetti delle dichiarazioni trimestrali (modd. DMAG) del datore di lavoro, ritualmente prodotti, e sottolineando che le prestazioni temporanee non erano state affatto liquidate sulla base del salario medio congelato all’anno 1995 (pari ad Euro 43,62), bensì sulla base del maggior importo di Euro 45,70 (al netto della quota di T F.R), previsto per la qualifica di “operaio comune”;

la Corte territoriale ha fondato la propria decisione sul presupposto dell’avvenuta corresponsione da parte dell’I.N.P.S. in favore dei lavoratori (che, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, non avevano fornito alcuna prova dello svolgimento di attività di operaia qualificata), a titolo di disoccupazione agricola per l’anno in questione, di somme calcolate sulla base del salario medio convenzionale (Euro 43,62) laddove, come eccepito dall’Istituto e ritenuto anche dal giudice di primo grado, la liquidazione era avvenuta sulla base del salario effettivo previsto dalla contrattazione collettiva per l’operaio comune;

di tanto, invero, non avevano dubitato gli stessi appellanti che, come si evince dal contenuto dell’atto di gravame ritualmente trascritto dall’I.N.P.S., avevano imputato le differenze ancora asseritamente loro spettanti (non più al rapporto salario medio convenzionale/salario effettivo ma) al rapporto salario effettivo operaio qualificato/salario effettivo operaio comune;

la Corte barese, pur convenendo con la prospettazione dell’Istituto in ordine alla mancata prova da parte degli appellanti dello svolgimento di mansioni di operaio qualificato (pronuncia passata in giudicato), ha tuttavia omesso di considerare l’eccezione relativa all’avvenuta liquidazione sulla base del salario effettivo e la documentazione a sostegno di quest’ultima;

risultando dalla prospettazione dell’Istituto e dalla documentazione da quest’ultimo ritualmente prodotta a sostegno della stessa (le cui risultanze, come si rileva dalla sentenza di primo grado, non avevano formato oggetto di contestazione da parte della originaria ricorrente), che l’importo corrisposto per l’anno oggetto di pretesa era stato determinato sulla base del salario effettivo previsto dalla contrattazione integrativa provinciale, salario che, pur al netto della quota di T.F.R., superava quello medio convenzionale previsto per l’anno 1995, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con decisione nel merito di rigetto della domanda, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2;

avuto riguardo alla particolarità della vicenda processuale ed all’alterno esito dei gradi merito, vanno compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.T.; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

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