Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4677 del 28/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4677 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 1518-2013 proposto da:
PAMPADO BORCHARDT ANNAMARIA, elettivamente domiciliata
In

ROMA, VIA

B.

TORTOLINI 34, presso lo studio

dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALBERTO PIETROGRANDE;
– ricorrente contro

PELLIZZARI

IVONNE,

PAMPADO MAURIZIO,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO SERGIO CASTELVETERE, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO
FRANCO FIORENTINO;

Data pubblicazione: 28/02/2018

- controricorrenti

avverso la sentenza n.

3211/2011

della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 22/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato PAOLETTI Natalia con delega depositata
in udienza dell’avvocato Nicolò PAOLETTI, difensore
della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito l’Avvocato CASTELVETERE Stefano Franco, difensore
dei resistenti che si è riportato alle difese in atti.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Esposizione del fatto
All’esito di un processo iniziato il 26 marzo 1970 e definito con sentenza

l’annullamento del contratto con cui nel 1965 Francesco Pampado aveva
ceduto la metà di un appezzamento di terreno in Venezia, di cui era
titolare l’altra figlia, Annamaria Pampado, al figlio Gianfranco.
Con detta pronuncia Annamaria Pampado vide riconosciuta la titolarità
di una quota pari alla metà di detto immobile.
A seguito della sentenza Annamaria Pampado convenne in giudizio il
fratello Gianfranco affichè rendesse il conto della gestione del bene
comune e le corrispondesse la quota a lei spettante.
Con sentenza del 20 dicembre 1994, passata in giudicato, la Corte
d’Appello di Milano, determinò in lire 57.500.000 il reddito annuo
complessivo del fondo, per il periodo dal 1987 al 1994, stabilendo
pertanto in lire 28.750.000 la quota di tale reddito spettante annualmente
a ciascun condividente.
Di conseguenza, Gianfranco Pampado era stato condannato a pagare alla
sorella la somma complessiva di lire 336.250.000, oltre ad interessi dalla
domanda al saldo.
Con citazione ritualmente notificata, Annamaria Pampado, premesso di
aver ricevuto, in data 16 luglio 2003, la somma complessiva di
120.067,00 curo, offertale dai convenuti a titolo di reddito per il fondo
veneziano sin dal 1995, imputandola ad acconto sulle maggiori spettanze,
e rilevato che la sentenza emessa dalla corte d’Appello nel 1994 non
aveva determinato il controvalore del godimento del fondo in via
definitiva, ma con efficacia limitata al periodo 1987-1994, convenne in

della Corte di cassazione del 28 marzo 1979 , fu pronunciato

giudizio gli eredi di Gianfranco Pampado, Ivonne Pellizzari ed il figlio
Maurizio Pampado, per sentir adeguare la fondo su menzionato, ai sensi

Il Tribunale, espletata Ctu, condannò i convenuti al pagamento in favore
della Pampado di 28.347,31 euro, oltre ad interessi legali dal 17 ottobre
2003 al saldo.
La Corte d’Appello di Milano,confermò l’impianto argomentativo del
primo giudice, ed, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
dato atto che la somma spettante alla Pampado per il periodo dal 1995 al
2005 era di 197.019,70 euro e che la somma già percepita ammontava a
182.377,77 euro, riduceva l’importo di condanna a 14.641,93 euro, oltre
ad interessi legali dal 17 ottobre 2003 al saldo e dichiarava che
l’appellante Annamaria Pampado aveva diritto al pagamento delle
ulteriori somme maturate per lo stesso titolo sino al passaggio in
giudicato della sentenza di divisione del compendio immobiliare e di
assegnazione dello stesso a Pellizzari Ivonne e Pampado Maurizio.
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso Annamaria
Pampado, affidandosi a tre motivi.
Pellizzari Ivonne e Pampado Maurizio hanno resistito con controricorso.
In prossimità dell’odierna udienza entrambe le parti hanno depositato
memorie illustrative.
Ritenuto in diritto
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del giudicato esterno
contenuto nella sentenza n.3982/79 della Corte di cassazione – di
conferma della sentenza della Corte d’Appello di Milano n.35177 deducendo che detto giudicato si era formato sui due principali criteri di

degli indici Istat, anche in via equitativa.

liquidazione del danno subito dalla Pampado, vale a dire la responsabilità
extracontrattuale di Gianfranco Pampado e l’obbligo di ancorare la

alla reddittività dell’attività svolta sul terreno adibito a campeggio; tali
criteri, secondo la prospettazione della ricorrente, erano stati disattesi
dall’impugnata sentenza ( come del resto dalla sentenza di primo grado).
Il motivo non è fondato.
La censura ha ad oggetto due questioni che, ad avviso della ricorrente,
sarebbero coperte dall’efficacia preclusiva del giudicato derivante dalla
sentenza n.3982/79 di questa Corte: a) il criterio di determinazione della
redditività del terreno; b) la sussistenza di responsabilità extracontrattuale
di Gianfranco Pampado.
Con riferimento al primo profilo, il giudicato “esterno” invocato dalla
ricorrente si riferisce al criterio di determinazione della redditività del
fondo per cui è causa, già posto a fondamento del primo giudizio,
definito con la sentenza n. 3982/79 della Corte di cassazione.
Orbene, tale elemento, soggetto a variazioni nel corso del tempo, come
desumibile dallo stesso comportamento processuale della ricorrente, che
ha instaurato al riguardo diverse, successive controversie, non costituisce
antecedente logico giuridico necessario, dotato di efficacia preclusiva nel
presente giudizio.
Il criterio di determinazione della redditività di un terreno, in quanto
necessariamente riferita ad un determinato periodo di tempo, non ha
valenza di regola di diritto cui conformarsi, poichè corrisponde ad una
mera valutazione, di stretto merito e riferita ad un determinato lasso

quantificazione delle somme dovute non al valore agrario del fondo ma

temporale, che non ha efficacia vincolante nei giudizi relativi a periodi
successivi.

che ha formato oggetto di un determinato giudizio, non si estende infatti
ad altri accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi di
tempo (Cass.8583 del 23.6.2000), tanto più se detti accertamenti ( nel
caso di specie la redditività di un’area) sono fondati su una valutazione di
caratteristiche del bene astrattamente suscettibili di variazione e
mutamento nel corso del tempo.
Inoltre, avuto riguardo al credito restitutorio derivante dall’utilizzazione
del bene, deve escludersi la configurabilità di un unico rapporto giuridico
tra il creditore ed il debitore, che colleghi le prestazioni relativi ai diversi
periodi.
Si tratta invero di crediti restitutori che derivano in via diretta dalla
potenzialità di utilizzazione del bene, che va dunque accertata con
riferimento ai periodi che vengono di volta in volta in rilievo, in relazione
alla domanda del creditore.
Inammissibile per carenza di autosufficienza il secondo profilo, avente ad
oggetto l’ affermazione di responsabilità extracontrattuale di Gianfranco
Pampado.
Nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato
esterno va infatti coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso,
onde la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena
d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo le statuizioni
della sentenza che si assumono essere passate in giudicato, non essendo a

L’efficacia preclusiva del giudicato, operando nei limiti dell’accertamento

tal fine sufficiente il generico richiamo a stralci della motivazione (Cass.
15737/2017).

riportata nel corpo del ricorso la statuizione di cui si invoca l’efficacia
preclusiva nel presente giudizio, vale a dire quella relativa
all’affermazione della responsabilità extracontrattuale del dante causa
degli odierni resistenti.
Il secondo motivo censura la statuizione dell’impugnata sentenza con cui
la Corte territoriale ha affermato la divergenza tra le conclusioni della
ricorrente nel giudizio di primo grado e quelle precisate nel giudizio di
appello, avuto riguardo alla qualificazione degli interessi richiesti,
deducendo l’errata interpretazione della domanda da parte del giudice.
Il motivo è inammissibile per genericità.
Orbene premesso che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte
l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione
riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un
accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia
motivato in maniera congrua ed adeguata (Cass. 22893/2008) nel caso di
specie non viene espressamente indicato il vizio dedotto, tra quelli
tassativamente previsti dall’art. 360 comma I cpc, nè esso risulta
inequivocabilmente ed immediatamente dal contenuto della censura: non
è in particolare desumibile dal tenore del ricorso se venga dedotto un
vizio di carenza motivazionale della sentenza impugnata, di error in
procedendo o, in generale, di violazione di legge (cfr. al riguardo
Cass.1545/2016).

Orbene, nel caso di specie non risulta specificamente enucleata e

Non risulta inoltre specificamente indicato il criterio di interpretazione
della domanda asseritamente violato dal giudice di merito, apparendo al

gli stralci degli atti difensivi del ricorrente riportati nel ricorso.
Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio,
oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione della legge n.217
del 17.5.1983, in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente
determinato la redditività del terreno omettendo di attribuire rilievo alla
destinazione dello stesso a campeggio.
Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della statuzione
impugnata.
La Corte territoriale ha infatti determinato il reddito del fondo tenendo
conto della destinazione urbanistica dello stesso e dell’attività ivi
esercitata, distinguendo peraltro, correttamente, la reddittività connessa
alla potenzialità insita nella destinazione economica del bene, considerata
la natura di area attrezzata dello stesso, dalla reddittività dell’azienda ivi
gestita, il cui valore era evidentemente, in misura rilevante, determinato
dal relativo avviamento.
Il ricorso va dunque respinto e le spese del giudizio, regolate secondo
soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio,
che liquida in complessivi 3.700,00 € , di cui 200,00 € per rimborso
spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del
15% ed accessori di legge.

riguardo del tutto generiche le deduzioni riportate in ricorso ed inidonei

Così deciso in Roma il 21 dicembre 2017

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