Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4677 del 23/02/2017

Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, (ud. 12/07/2016, dep.23/02/2017),  n. 4677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5991/12) proposto da:

AUTOCAPITAL MARCHE s.a.s., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avv.to Vinicio Bertoni del foro di Macerata

ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Luigi

Valensise in Roma, viale dei Santi Pietro e Paolo n. 25;

– ricorrente –

contro

S.G., rappresentato e difeso dall’Avv.to Paolo Carnevali

del foro di Macerata, in virtù di procura speciale apposta a

margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso la

sig.ra Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 5 depositata

il 14 gennaio 2011;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 12

luglio 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Luigi Valensise (con delega orale dell’Avv.to

Vinicio Bertoni), per parte ricorrente, e Federico Hernandez (con

delega dell’Avv.to Paolo Carnevali), per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9 novembre 1990 S.G. evocava, dinanzi al Tribunale di Macerata, la AUTOCAPITAL MARCHE di C.S. & C. s.a.s. esponendo di avere concordato con la società convenuta l’acquisto di una Mercedes 250 D nuova al prezzo di Lire 34.500.000, con consegna, previa immatricolazione, nel corso del 1987; precisato di avere adempiuto alla propria obbligazione versando il corrispettivo pattuito, nel gennaio 1987 gli veniva consegnato il veicolo, che anzichè nuovo risultava essere usato essendo stato già immatricolato all’estero sin dal 01.07.1985, chiedeva la risoluzione del contratto per induzione in errore in ordine alle qualità della vettura oggetto di vendita, accertata eventualmente incidenter tantum la perpetrazione da parte della convenuta del reato di truffa, con condanna della stessa alla restituzione del prezzo versato.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, la quale negava il comportamento scorretto svolgendo attività di importazione di veicoli esteri, per cui necessariamente questi erano già immatricolati nel paese di origine, peraltro reso edotto l’attore delle caratteristiche del mezzo di proprietà di tale F.P., avendo essa svolto mera attività di intermediazione, svolta domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti per il coinvolgimento in vicenda che riguardava parti contraenti diverse, il giudice adito accoglieva la domanda di risoluzione del contratto di vendita, rigettata quella della convenuta, condannando la società alla restituzione del prezzo versato dall’attore e quest’ultimo alla restituzione del veicolo.

In virtù di rituale appello interposto dall’AUTOCAPITAL MARCHE, che produceva nuovi documenti da cui emergeva che l’appellato aveva alienato il mezzo (il 21.5.2001) in pendenza del giudizio di primo grado, per cui assumeva essere venuto meno ogni diritto dello stesso di risolvere il contratto, con condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per avere insistito nelle originarie conclusioni ancora con la conclusionale del 12.09.2007, la Corte di appello di Ancona, nella resistenza dell’appellato, il quale proponeva anche appello incidentale, denunciando il vizio di ultrapetizione in ordine alla restituzione dell’autovettura non richiesta dall’appellante, rigettava il gravame principale e in accoglimento di quello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, nulla disponeva in ordine alla restituzione del mezzo.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava – per quanto qui ancora di interesse – che risultava provato l’inadempimento grave dell’appellante in relazione a specifica clausola contrattuale che esplicitamente prevedeva l’interesse dell’acquirente a vedersi consegnata auto nuova e ciò a prescindere dalla circostanza della immatricolazione del veicolo in Germania.

Di converso doveva trovare accoglimento l’appello incidentale in quanto non risultava formulata alcuna specifica domanda dal venditore inadempiente di restituzione del veicolo, non potendosi certo ritenersi le questioni restitutorie correlate al carattere sinallagmatico del contratto concluso.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione la AUTOCAPITAL MARCHE, sulla base di sette motivi, cui ha replicato con controricorso lo S..

In prossimità della pubblica udienza parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via prioritaria occorre osservare che non è da accogliere l’eccezione, sollevata dal controricorrente in fase di discussione, di tardività della memoria ex art. 378 c.p.c., di parte ricorrente. Tale deposito – avvenuto il 7.7.2016 a fronte della pubblica udienza fissata per il 12.7.2016 – deve ritenersi tempestivo (e quindi la memoria va presa in considerazione) in quanto i cinque giorni previsti dall’art. 378 c.p.c., non debbono intendersi “liberi”. La tesi contraria era stata esposta da questa Corte Suprema (Cass. n. 2540 del 1982) “…in armonia con le altre disposizioni concernenti il deposito delle comparse e memorie nel giudizio di merito, ed, in particolare con l’art. 190 c.p.c.”, nel quale erano indicati, per la comunicazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini, rispettivamente, di dieci giorni liberi e di cinque giorni liberi prima dell’udienza di discussione. Dopo la sostituzione dell’art. 190 cit. (operata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 24) è però venuta a mancare a tale tesi la base normativa ora esposta, in quanto l’attuale contenuto di tale articolo non contempla più giorni “liberi”. Non rimane pertanto che interpretare l’art. 378 cit. secondo il principio, più volte esposto da questa Corte in tema di computo dei termini processuali, che qualora la legge non preveda espressamente trattarsi di termine libero (e cioè con esclusione dal computo stesso sia del giorno iniziale sia di quello finale), opera il criterio generale di cui all’art. 155 c.p.c., secondo il quale non vanno conteggiati il giorno e l’ora iniziali computandosi invece quelli finali (v. fra le altre, di recente, Cass. n. 11302 del 2011).

Sempre preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata nel controricorso sul rilievo che in data 8 aprile 1997 – e quindi ben prima del deposito della sentenza impugnata – la AUTOCAPITAL MARCHE s.a.s. è stata cancellata dal registro delle imprese, cancellazione che ha comportato l’estinzione della società con effetto immediato, ai sensi dell’art. 2495 c.c., comma 2, (come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4), donde il venir meno della legittimazione ad agire della società e del liquidatore dal quale era rappresentata.

L’eccezione è fondata nei termini che seguono.

E’ indubbio che, a seguito della modificazione dell’art. 2495 c.c., la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società fin dal momento in cui il provvedimento di cancellazione è stato adottato (con la sola eccezione della “fictio iuris” di cui alla L. Fall., art. 10) (Cass. SS.UU. 12 marzo 2013 n. 6970). Donde l’interruzione del processo del quale la società sia parte, ai sensi dell’art. 299 c.p.c. e ss., dal momento in cui l’evento interruttivo sia stato dichiarato o fatto constatare nei modi di legge; interruzione a cui deve fare seguito la riassunzione da parte dei soci, o nei confronti dei soci che siano subentrati nei rapporti già facenti capo alla società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c..

In mancanza di tale dichiarazione il processo prosegue fra le parti originarie sul rilievo che l’interruzione doveva essere eccepita dalla parte interessata.

Qui si pone il problema di stabilire se il suddetto principio della c.d. stabilizzazione processuale del soggetto estinto estenda i suoi effetti anche al giudizio di impugnazione.

Secondo autorevole giurisprudenza di questa Corte l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi di società, la cui estinzione non sia stata dichiarata, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci subentrati alla società estinta, poichè la stabilizzazione processuale del soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale si sia verificato l’evento estintivo (cfr. da ultimo Cass. SS.UU. 12 marzo 2013 n. 6970, a cui hanno fatto seguito Cass. 9 aprile 2013 n. 8596; Cass. 20 settembre 2013 n. 21517).

Tale principio è stato però disatteso dalla recente decisione di segno opposto di questa Corte a Sezioni unite, secondo cui la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, che non siano state dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano che il medesimo procuratore, se originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato anche a proporre impugnazione in rappresentanza della parte venuta a mancare, provocando così la prosecuzione nell’ulteriore grado di giudizio dell’effetto stabilizzante della mancata dichiarazione dell’evento estintivo: soluzione che è stata giustificata in considerazione del principio generale della ultrattività del mandato di difesa e dell’opportunità di lasciare il difensore arbitro del potere di gestire nel modo migliore gli interessi della parte già rappresentata e di coloro che siano destinati a subentrarvi, ivi inclusi quelli attinenti agli effetti dell’estinzione, sempre nel presupposto che agisca previa informazione degli interessati e in accordo con essi (Cass. S.U. 4 luglio 2014 n. 15295). Tale decisione – relativa peraltro ad un caso in cui la perdita di capacità riguardava una persona fisica, quindi non era soggetta a forme di pubblicità (quali l’iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese), che rendono conoscibile da chiunque l’evento interruttivo, agevolando la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte effettivamente legittimata – ha tuttavia subordinato l’applicazione del principio al presupposto che il difensore sia munito di valida procura alle liti anche per il giudizio di impugnazione, ed in particolare per proporre il ricorso per cassazione, per il quale è richiesta la procura speciale.

Ne deriva che se da un lato è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, ovvero alla società cancellata, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento (cfr. in tal senso anche Cass. n. 15724 del 2015; Cass. n. 26495 del 2014), è però altrettanto evidente che l’ultrattività del mandato legittima il procuratore, qualora la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, a proporre impugnazione, ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale.

Ne discende, e tornando alla vicenda in esame, che se deve ritenersi valida la notifica dell’atto di appello effettuata presso il difensore in primo grado della società, atteso il regime transitorio previsto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in ordine al fenomeno successorio che caratterizza la cancellazione della società (fatta decorrere per tutte le società cancellate prima della entrata in vigore della riforma dal 01.01.2004), il ricorso per cassazione andava proposto non più dal soggetto estinto, ma dai soci, seppure gli stessi alla data della cancellazione erano da ravvisare nella sola socia superstite, C.S. (v. atto di cessione delle quote del 4.4.1997).

Infatti nella specie è mancante il requisito della specialità della procura, poichè il difensore della ricorrente, avv. Vinicio Bertoni, si è costituito in forza di procura rilasciata non personalmente dalla socia subentrata alla società estinta, ma dalla stessa Autocapital Marche, in persona del legale rappresentante, C.S.. I suoi poteri di difesa non risultano quindi legittimati nè dall’efficacia ultrattiva della procura a suo tempo rilasciata dalla società – procura che per principio non opera in relazione al ricorso per cassazione – nè dalla nuova procura rilasciata dalla società giuridicamente “defunta” e non legittimata ad agire in giudizio in virtù del disposto di cui all’art. 2495 c.c..

Nè può essere condivisa la tesi della ricorrente, esposta nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., secondo cui il difensore sarebbe incorso in mero errore materiale nell’indicare quale ricorrente la società, volendo invece scrivere “Autocapital Marche in persona della sua legale rappresentante C.S.”, in tal senso deponendo la ragione sociale della s.a.s. per essere la C., in qualità di socia accomandante, la sola rappresentante della società, a maggiore ragione quale unica socia superstite, dal momento che la stessa C. non ha dichiarato di agire in proprio e ai fini della legittimazione processuale non può trovare applicazione il regime dell’impresa individuale, posto che la società, sia pur di fatto, assume un’identità soggettiva distinta da quella delle persone (fisiche e non) che la compongono (cfr Cass. 24 febbraio 2016 n. 3621; Cass. 15 febbraio 2015 n. 2263).

Pertanto, una volta accertato oggettivamente il fatto che la procura speciale è stata illegittimamente conferita da soggetto non più esistente e non da quello che ad esso è per legge subentrato e che quindi la parte autenticamente legittimata non è presente nel processo, l’efficacia ultrattiva della mancata dichiarazione di interruzione del giudizio di merito deve ritenersi caducata con riferimento a tutte le parti.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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