Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4677 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 18/02/2019), n.4677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18905-2013 proposto da:

A.R. LFRRSR74C19F839D, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA PELOSI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI PORTICI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4372/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/06/2013 R.G.N. 1861/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 28 giugno 2013, la Corte di Appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 28707 del 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione proposto da A.R. per non aver esplicato, alla luce della sentenza rescindente che aveva cassato la decisione sul gravame perchè fondata su mere supposizioni, le condizioni per le quali la patologia diagnosticata costituisse, sul piano medico-legale, presupposto per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, in quanto limitativa dell’autonomia dell’assistito, per la sua incidenza funzionale sulla vita quotidiana sin dalla data della domanda amministrativa;

2. avverso tale sentenza A.R. ha proposto ricorso affidato ad un articolato motivo, al quale ha opposto difese l’INPS con controricorso;

3. il comune di Portici è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. il ricorso, con il quale, deducendo violazione degli artt. 392,394 e 414 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la parte ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto inammissibile l’atto introduttivo del giudizio di rinvio, è inammissibile perchè inadeguatamente devolve censura che la parte ricorrente avrebbe dovuto svolgere nelle forme dell’ error in procedendo che, solo, avrebbe consentito alla Corte di legittimità il controllo, ex actis, del vizio denunziato;

5. nel ricorso all’esame è riportata, del ricorso in riassunzione, soltanto una generica elencazione del contenuto dell’atto di riassunzione in riferimento all’originaria domanda, al ricorso in appello, alla sentenza di rigetto dell’appello, alla sentenza della Suprema Corte che rinviava per nuovo esame nel merito, cassando per vizio di motivazione, e la formulazione, infine, della domanda di condanna dell’INPS al pagamento dell’indennità di accompagnamento a far data dal novembre 2009 (v. pag. 4 del ricorso ora all’esame del Collegio);

6. l’annullamento per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia comporta che la sentenza rescindente – indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione – non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2006, n. 13719);

7. l’atto di riassunzione del processo non dà inizio ad un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente e, per valutarne correttamente la sua validità, il giudice deve apprezzare l’intero contenuto dell’atto stesso così come notificato alla controparte, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo;

8. la nullità dell’atto di riassunzione, quindi, non deriva dalla mera carenza di uno o più dei requisiti indicati dall’art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dal fatto che la mancanza di questi renda impossibile il raggiungimento dello scopo proprio dell’atto di riassunzione attraverso il congiungimento delle due fasi in un unico processo (v., fra le altre, Cass., 9 maggio 2018, n. 11193);

9. nella specie la Corte di merito ha ritenuto l’atto di riassunzione inammissibile perchè, riportata la vicenda processuale, il ricorrente in riassunzione non ha illustrato perchè la patologia diagnosticata costituisse presupposto per il riconoscimento del beneficio preteso in quanto limitativo dell’autonomia dell’assistito per la sua incidenza funzionale sulla vita quotidiana fin dalla data della domanda e la parte ricorrente in cassazione non si è confrontata specificamente con questi argomenti, limitandosi a contrapporre, come esposto nei paragrafi che precedono, il mero e generico riferimento alla vicenda processuale;

10. le spese vengono regolate come da dispositivo;

11. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

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