Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4677 del 10/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 4677 Anno 2016
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 8808-2012 proposto da:
MINICOZZI TOMMASO,

MINICOZZI CATERINA,

ROSSETTI

FILOMENA, quali eredi di MINICOZZI ERRICO, MINICOZZI
ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
NICASTRO 3, presso lo studio dell’avvocato CARLO
VOCCIA, rappresentati e difesi dagli avvocati LUCIO
2015
2489

RODOLFO CRISCI, FABRIZIO CRISCI giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

LA ROCCA GIUSEPPE, LA ROCCA LOREDANA, considerati

Data pubblicazione: 10/03/2016

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato MAURO CARROZZINI con studio in PONTE,
VIA RIPAGALLO, giusta procura speciale a margine del
controricorso;

nonchè contro

NOBILE MATTEI NICOLA, NOBILE FRANCESCA, NOBILE IDA,
NOBILE VITTORIO, NOBILE DE SANTIS PASQUALE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 561/2011 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 21/02/2011, R.G.N. 5239/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/12/2015 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine per il rigetto.

2

– controricorrenti –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Enrico Minicozzi agì per il riscatto di un
fondo rustico di cui era affittuario coltivatore
diretto unitamente al fratello Antonio, assumendo
che non gli era stato notificato il preliminare e

vendita era stato inferiore a quello indicato in
contratto (essendo stato di 50 milioni di lire
anziché di 150 milioni).
Alla domanda resistettero sia la venditrice
Sofia Nobile che l’acquirente Pia Barbato; nel
giudizio intervenne Antonio Minicozzi, aderendo
alla domanda del fratello.
Il Tribunale di Benevento respinse la domanda.
La Corte di Appello di Napoli ha rigettato sia
il gravame principale proposto dagli eredi di
Enrico Minicozzi e da Antonio Minicozzi che
l’appello incidentale proposto da Giuseppe e
Loredana La Rocca, in qualità di eredi di Pia
Barbato ed ha compensato integralmente le spese
del grado.
Ricorrono per cassazione Filomena Rossetti e
Tommaso e Caterina Minicozzi, quali eredi di
Enrico Minicozzi, unitamente ad Antonio Minicozzi,
affidandosi ad un solo motivo illustrato da
memoria; resistono, con unico controricorso,
Giuseppe e Loredana La Rocca, mentre gli altri
intimati non svolgono attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3

che, inoltre, il corrispettivo effettivo della

1.

Dichiarata la tardività della domanda di

riscatto di Antonio Minicozzi (in quanto proposta
dopo oltre un anno dalla trascrizione del
contratto di compravendita), la Corte di Appello
ha accertato che il preliminare era stato inviato

fosse avvalso della facoltà di esercitare la
prelazione.
Ciò premesso, ha ritenuto che non fosse
risultata provata la simulazione del prezzo,
considerando -per un verso- la scarsa credibilità
dei testi indotti dagli odierni ricorrenti e -per
altro verso- l’esistenza di elementi indiziari,
offerti dalla parte acquirente, che deponevano nel
senso della movimentazione della somma di 178
milioni di lire occorsa per il pagamento del
prezzo e delle imposte e per far fronte alle spese
contrattuali.
2.

Con l’unico motivo, i ricorrenti deducono

“omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione” nonché violazione degli artt. 1414,
2697 e 2729 c.c..
Si dolgono che la Corte non abbia ritenuto
raggiunta la prova della simulazione nonostante
che ben sette testi indotti dai Minicozzi avessero
confermato di aver udito la Nobile affermare che
il prezzo effettivo era stato di 50 milioni di
lire. Evidenziano, al riguardo, che il giudice di
appello aveva erroneamente ritenuto che vi fosse
contraddizione fra i vari testi in merito alla
4

anche a Enrico Minicozzi, senza che questi si

individuazione degli occupanti del veicolo in cui
sarebbe avvenuta la dichiarazione della
venditrice, senza rendersi conto che i testi
avevano fatto riferimento a tre distinte occasioni
in cui la Nobile aveva indicato il prezzo

Benevento e, negli altri, nel corso di due
distinti viaggi in auto per Napoli); escludono,
poi, che possa attribuirsi rilievo al fatto che
l’attore non avesse indicato fin dall’atto
introduttivo le distinte circostanze in cui i
testi avevano appreso l’effettivo ammontare del
prezzo di vendita.
Si dolgono, inoltre, che la Corte non abbia
valutato le dichiarazioni neppure come indizi a
sostegno della tesi della simulazione e, per
contro, abbia riconosciuto valore indiziario alle
matrici di assegni e alla copia di un libretto di
bancario -depositati dalla Barbato- per inferirne
la dimostrazione che le somme movimentate erano
state utilizzate per il pagamento del prezzo e
degli accessori (senza peraltro considerare
elementi di segno contrario, desumibili dalla
circostanza che in altri contratti conclusi dalla
Nobile con i Minicozzi era stato simulato il
prezzo e dal fatto che la Nobile aveva dichiarato
di non volersi avvalere di un documento per il
quale i Minicozzi avevano dichiarato di voler
proporre querela di falso).
3.

Il motivo va disatteso.
5

effettivo (in un caso, presso la sua abitazione di

La Corte ha escluso la credibilità dei testi
sulla base di una complessiva valutazione che ha
tenuto conto delle incongruenze delle deposizioni
in ordine agli occupanti della vettura in cui
sarebbe avvenuta la dichiarazione della Nobile,

dei Minicozzi non faceva alcun riferimento alla
visita effettuata a casa della Nobile a Benevento;
ha ritenuto, altresì, che vi fosse stata assoluta
carenza di allegazione circa l’esistenza di
trattative che potessero giustificare l’asserita
affermazione della Nobile di voler “accontentare”
il Minicozzi in occasione di altre compravendite.
Sul punto, le deduzioni dei ricorrenti -che
hanno correttamente trascritto i capitoli di prova
e le dichiarazioni testimoniali- non offrono
elementi idonei ad evidenziare il denunciato vizio
motivazionale.
Dal tenore dei capitoli,

risulta invece

confermato l’assunto della Corte circa il fatto
che il capitolato non faceva alcun riferimento ad
una visita effettuata presso l’abitazione della
Nobile (a Benevento) né individuava due successivi
viaggi in auto (da Benevento a Napoli) che
sarebbero stati effettuati nello stesso mese di
agosto 1990.
E’ da escludere, poi, che il contenuto delle
deposizioni fornisca elementi univoci per riferire
le dichiarazioni che sarebbero state rese dalla
Nobile a due distinte occasioni di viaggio verso
6

nonché del fatto che lo stesso capitolato di prova

Napoli;

né risulta colmata l’incongruenza

evidenziata

dalla

Corte-

della

mancata

indicazione, da parte degli altri testi, della
presenza fra i passeggeri del La Rocca, che pure
ha riferito di essersi anch’egli trovato

Esclusa, pertanto, l’esistenza di un’effettiva
discrasia fra le considerazioni svolte dalla Corte
e le deposizioni dei testi, non può ravvisarsi
un’incongruenza motivazionale sul mero presupposto
della distribuzione in tre diverse occasioni delle
circostanze riferite, atteso che l’individuazione
di tre distinti “momenti” è stata compiuta per la
prima volta col ricorso in esame.
Per il resto, va esclusa la possibilità di
censurare l’apprezzamento degli elementi
documentali ed indiziari compiuto dalla Corte per
pervenire alla conclusione dell’insufficienza
della prova sulla simulazione del prezzo: essendo
congruamente motivato ed esente da vizi logici o
giuridici, tale apprezzamento risulta
insindacabile in sede di legittimità.
Il motivo va altresì disatteso nella parte in
cui lamenta violazioni di norme di diritto,
giacché, lungi dal prospettare erronee
affermazioni in iure, il ricorso appare volto
unicamente a censurare l’apprezzamento delle
risultanze istruttorie e a sollecitare una
inammissibile diversa lettura di merito.
4.

Le spese di lite seguono la soccombenza.
7

nell’auto.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i
ricorrenti, in solido, a rifondere alla parte
controricorrente le spese di lite, liquidate in
euro 6.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi),

legge.
Roma, 14.12.2015

Il C

liere est.
r—-

oltre rimborso spese forfettario e accessori di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA