Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4676 del 23/02/2017
Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, (ud. 12/07/2016, dep.23/02/2017), n. 4676
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
RDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6732/10) proposto da:
M.G. e M.A., rappresentati e difesi, in virtù
di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Vito Augusto
Candia e Paolo Corso del foro di Palermo e dall’Avv.to Giancarlo
Navarra del foro di Roma e domiciliati presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, piazzale Porta Pia n. 121;
– ricorrenti –
contro
Fallimento (OMISSIS) s.n.c., nonchè di: V.V.,
V.I., V.B. e C.M.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 96
depositata il 27 gennaio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 12
luglio 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che – in assenza delle parti –
ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
G. ed M.A., con atto notificato l’8 marzo 2010, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 96, depositata in data 27 gennaio 2009, la quale – confermando la decisione del giudice di prime cure – nel respingere il gravame, ha dichiarato la risoluzione della compravendita stipulata in data (OMISSIS) dai ricorrenti con la società fallita, oltre alla corresponsione del risarcimento dai danni a titolo di indennità di occupazione dell’immobile.
Sono rimasti intimati i falliti.
Fissata pubblica udienza al 17 giugno 2015, in data 25 maggio 2015 veniva depositata istanza di rinvio, cui seguiva fissazione di nuova udienza per il 12 luglio 2016 ed in data 8 luglio 2016 è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso da parte dei M., nel quale si afferma che le parti non hanno più interesse a coltivare il ricorso, con accettazione della rinuncia da parte del curatore fallimentare, avv. G.A..
L’atto di rinuncia al ricorso, con la correlata accettazione del curatore fallimentare, soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo.
In assenza di attività difensiva delle parti intimate, nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017