Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4676 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liliana Teresa Maria – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28720-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA AGENTE RISCOSSIONE, elettivamente difeso

dall’avvocato TIZIANA PANE;

– ricorrente –

contro

PANORAMA MODA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4029/2014 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

1.La società Panorama Moda srl impugnava il provvedimento di iscrizione ipotecaria, disposto dalla società Equitalia Sud s.p.a., su immobile di sua proprietà, eccependo la nullità delle cartelle sottese per inesistenza della loro notificazione.

La CTP di Napoli accoglieva il ricorso reputando l’inutilizzabilità, ai fini del decidere della documentazione prodotta dalla concessionaria oltre il termine di 20 giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32.

La CTR della Campania, con sentenza n. 4029/28/14 respingeva il ricorso proposto dalla Concessionaria, sul presupposto che le relate erano incomplete, mancando il nominativo del destinatario e la correlazione con le cartelle; affermava altresì l’irrilevanza delle copie delle relate in mancanza della produzione delle cartelle, non potendosi ricavare elementi di prova dagli estratti di ruolo prodotti dall’appellante.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, ricorre per cassazione la concessionaria affidandosi a due motivi.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2.Con il primo motivo del ricorso, la società Equitalia Sud s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la CTR errato nel ritenere la nullità delle relate per l’omessa indicazione del destinatario, evincibile secondo la ricorrente, dal numero identificativo della cartella di pagamento attestata dal notificatore.

In altri termini, ad avviso della ricorrente, non è necessario ai fini della corretta notificazione di un atto indicare nella relata il nome del destinatario; ed inoltre, la produzione degli estratti di ruolo dai quali evincere la natura del tributo, (‘identificativo delle cartelle, l’anno di imposta nonchè l’ente impositore, unitamente alle copie delle relate delle operazioni notificatorie, sono elementi sufficienti a dimostrare la legittimità della notificazione delle cartelle esattoriali.

3. Con la seconda censura, che prospetta analoga violazione, si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per avere negato rilevanza alle relate di notifica esibite in giudizio perchè prive del nome del contribuente, quando questo, invece, era facilmente individuabile dal numero identificativo della cartella stampigliata sulla relata.

4. Le due censure, che involgendo questioni connesse, possono essere scrutinate congiuntamente, sono fondate.

In primo luogo, giova evidenziare che l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15; Cass. n. 21533 /2017).

Precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 (così Cass. n. 24235/15, in motivazione); ne consegue che l’estratto di ruolo “costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. n. 11141 e n. 11142/15 cit.).

5. Infine, non vi è alcun onere per il concessionario di conservare ed esibire la cartella di pagamento, poichè, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 10326/2014; n. 21553/2017).

Quanto all’omessa indicazione nella relata del destinatario, questa Corte ha affermato che è valida ed esistente la notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, nè alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede ed un incaricato in sicura relazione con la stessa(Cass. n. 26522 del 17/12/2014).

Nè può incidere sulla validità (tanto meno in termini di inesistenza giuridica) l’incertezza sull’identità di colui cui la notifica è diretta se non in quanto sia tale da rendere effettivamente impossibile la sua identificazione e, di riflesso, da non permettere neppure di ipotizzare l’esistenza dell’indispensabile legame tra consegnatario (noto) e destinatario (incerto) dell’atto medesimo.

Allorchè, invece, l’errore materiale nell’indicazione del nome delle parti destinatarie della notifica ed il tenore dell’atto notificato (cui la, relazione di notifica accede) manifestino in modo chiaro ed evidente a chi quell’atto è davvero destinato, quel mero errore materiale non incide sulla validità della notifica e tanto meno è tale da renderla giuridicamente inesistente (Cass. n. 3511 del 17/02/2006)

6.Ebbene, nella fattispecie, il numero identificativo delle cartelle consente indubbiamente di individuare una relazione tra l’atto notificato, la relata ed il destinatario, il quale, peraltro, non ha giammai eccepito la sua estraneità al luogo in cui la notifica delle cartelle è stata effettuata.

7. Quanto alle altre difese svolte nel controricorso, relative alla illegittimità della iscrizione ipotecaria per l’omessa comunicazione preventiva, dalla impugnata sentenza emerge che la contribuente aveva eccepito solo l’assenza di collegamento tra le relate delle cartelle e le cartelle esattoriali medesime.

La ricorrente, nel proporre la predetta questione avrebbe dovuto allegare l’avvenuta deduzione della questione nel giudizio di appello ed avrebbe dovuto rispettare l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali le difese si fondano, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della loro deduzione nei gradi dei giudizi di merito, in modo da consentire alal corte l’accertamento ex actis della veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 16502/2017, in motiv; n. 9138/2016). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,

difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono

investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; più di recente, v. Cass. Sez. 6 – 1, 09/07/2013 n. 17041; n. 25319/2017; n. 907/2018).

8.Conclusivamente, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario limitatamente all’iscrizione conseguente a cartelle recanti debiti tributari.

Sussistono i presupposti, tenuto conto dell’evoluzione della giurisprudenza, per compensare le spese del giudizio di merito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte

– accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta del ricorso originario limitatamente all’iscrizione conseguente a cartelle recanti debiti tributari;

– compensa le spese del giudizio di merito;

Condanna l’intimata alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in Euro 5.600,00, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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