Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4676 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 18/02/2019), n.4676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27950/2017 proposto da:

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46,

presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BERETTA;

– ricorrente –

contro

M.L., deceduto e per esso eredi M.A.,

M.G., M.N., domiciliati ope legis presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato ANNA

CAMPILII;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 445/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/05/2017 R.G.N. 685/2013.

Fatto

RITENUTO

che:

con la sentenza n. 445/2017, la Corte d’Appello di Bologna respingeva l’appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNRP) contro la sentenza di primo grado che ritenuta l’inefficacia delle delibere della cassa del 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20/12/2003 ed accertato il diritto di M.L. alla riliquidazione della pensione di vecchiaia dal 1/4/2004, nel rispetto del principio del pro rata in relazione all’anzianità maturata al 22 giugno 2002, ha condannato la Cassa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze dei ratei arretrati di pensione oltre accessori;

a fondamento della pronuncia, la Corte, per quanto ancora di interesse, richiamava, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in seguito ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 18136/2015 e n. 17742/2015), mediante i quali era stato affermato che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, sicchè non trovano applicazione le modifiche “in peius” per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del “pro rata” per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; sosteneva in particolare, in relazione al terzo motivo dell’appello, che detto orientamento dovesse valere anche in relazione al coefficiente di neutralizzazione introdotto con la delibera della Cassa in data 7/6/2003;

avverso detta sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ha proposto ricorso articolato su tre motivi; M.A., G. e N. (in qualità di eredi di M.L.) hanno resistito con controricorso; la CNPR ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.- con il primo motivo di ricorso la Cassa denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in seguito all’omesso esame delle contestazioni sollevate dalla CNPR nei precedenti gradi di giudizio sui conteggi allegati da controparte e recepiti nelle due sentenze di merito (art. 360 c.p.c., n. 4) in quanto i giudici non si erano pronunciati sulle specifiche contestazioni sollevate dalla Cassa sui conteggi, in particolare sulla domanda relativa all’illegittima inclusione degli ultimi redditi anteriori al pensionamento per la determinazione della base di calcolo di ciascuna quota di pensione; avendo la Cassa contestato i conteggi allegati dal ragioniere ed allegato le ragioni per le quali, a prescindere dal criterio di calcolo applicabile, nella base di calcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico non dovevano essere inclusi gli ultimi redditi anteriori al pensionamento, bensì i redditi maturati sotto la vigenza di ciascuna quota ed, in ogni caso, i redditi maturati fino al 31 dicembre 2003;

2.- col secondo motivo di ricorso la Cassa deduce, per il caso in cui il precedente motivo di ricorso fosse stato ritenuto inammissibile, l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per non essersi la Corte pronunciata sulle specifiche contestazioni svolte sui conteggi;

3.- col terzo motivo di ricorso la Cassa sostiene l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, con riguardo al criterio di calcolo concretamente applicato (art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto la sentenza impugnata aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva acriticamente recepito i conteggi elaborati dal ragioniere M. con l’originario ricorso i quali pretendevano di calcolare ciascuna sub quota in cui è suddivisa la quota A) retributiva del trattamento pensionistico, sulla base degli ultimi redditi anteriori al pensionamento e non già sulla base dei redditi dichiarati nell’ambito della vigenza della quota A); ed in particolare nell’ambito della vigenza di ciascuna disciplina applicata per ciascuna sub-quota; così protraendo illegittimamente l’applicabilità del regime retributivo favorevole anche successivamente al 2004 anno della riforma del sistema pensionistico della cassa in cui è stata introdotta la quota contributiva. La sentenza pertanto era illegittima per violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, nella parte in cui pretendeva di calcolare trattamento pensionistico in oggetto prendendo a riferimento per tutti i periodi nei quali si articolerebbe il criterio del pro rata sempre gli stessi redditi professionali anche se conseguiti in un diverso periodo.

4. I motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per la connessione delle censure sollevate, sono fondati nei limiti delle considerazioni seguenti le quali fanno applicazione dei principi già affermati nella giurisprudenza di legittimità (in particolare v. sentenza 28253/2018) essendo stato chiarito da questa Corte che:

a) l’applicazione alla fattispecie in esame – relativa al criterio di calcolo della quota a) di una pensione avente decorrenza dall’1.04.2004 – dei contenuti del principio del pro rata, comporta che, rispetto al principio generale secondo cui il trattamento pensionistico va liquidato secondo le regole esistenti al momento della maturazione del diritto a pensione, va garantita la “posizione previdenziale” già maturata che si traduce concretamente nella fissazione di una clausola di non regresso a salvaguardia del mantenimento del diritto al montante complessivo della contribuzione già versata nel corso della vita lavorativa secondo un criterio sinallagmatico per cui l’ammontare della contribuzione accumulata ha un suo valore economico in termini di potenziale rendita vitalizia che non può essere sterilizzato dal legislatore; b) poichè con le modifiche intervenute nel 2002-2003 si è passati dal sistema retributivo a quello contributivo con l’introduzione di due quote di pensione – A (retributiva) e B (contributiva) – in simmetria con la riforma del 1995 (v. L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12), al criterio di calcolo della quota A (retributiva) deve applicarsi il criterio del pro rata formulato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, per cui all’anzianità già maturata corrisponde una quota di pensione (la quota A) calcolata secondo i previgenti (più favorevoli) parametri; c) trattasi di regole strumentali alla liquidazione della pensione, per cui è alla data di maturazione del medesimo diritto che occorre guardare per individuare le regole da applicare per il calcolo della quota A e, precisamente, vanno applicate le previsioni dell’art. 49 del Regolamento di esecuzione del 1997 (applicabile alle pensioni di anzianità in quanto richiamato dall’art. 50), in vigore al momento delle radicali modifiche del 2002 e del 2003, secondo cui “La misura annua della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei quindici redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”; d) non va, dunque, fatta applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo (L. n. 160 del 1963, L. n. 1140 del 1970, L. n. 414 del 1991 e da ultimo dalle Delib. del 2002-2003) ed i meccanismi previsti dal Regolamento del 1997 all’art. 49, commi 9 ed 11 (applicabile alle pensioni di anzianità in quanto richiamato dall’art. 50) rivestono natura transitoria con esaurimento della propria efficacia all’interno dei periodi ivi considerati, in relazione alle pensioni liquidate sino al 1.7.2003;

il ricorso va quindi accolto; la sentenza impugnata che non si è attenuta ai prefati principi deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, la quale, fermo ogni altro criterio di calcolo già applicato nei pregressi gradi di merito nel calcolare la pensione del ricorrente, si atterrà al principio di diritto sopraindicato in base al quale per il calcolo della quota A) di pensione precedente al 2007 (data di attenuazione del principio del pro rata secondo la giurisprudenza delle Sez. Unite n. 18136/2015 e n. 17742/2015) occorre computare un’unica quota, in applicazione del più favorevole regime previsto dall’art. 49 del Regolamento del 1997 (precedente alle delibere illegittime), salvo quanto previsto nei commi 9 e 11 per il periodo transitorio; per quanto riguarda l’importo delle retribuzioni da prendere a base del computo occorrerà fare riferimento ai redditi percepiti nel periodo precedente alla data del pensionamento;

ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA