Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4675 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, (ud. 07/07/2016, dep.23/02/2017),  n. 4675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4474/2012 proposto da:

L.C.F., (OMISSIS), M.C. (OMISSIS), domiciliati

ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, la CANCELLERIA della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE VASSALLO;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3023/2011 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 23/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) Il giudice di pace di Catania in data 27 aprile 2007 ha rigettato l’opposizione proposta da L.C.F. e M.C. al decreto ingiuntivo n. 1578/04, emesso in favore del condominio di (OMISSIS) per spese condominiali.

Ha respinto, stante la competenza funzionale, la richiesta di rimessione della causa davanti al locale tribunale, titolare di un procedimento connesso.

Quanto alla pretesa di un controcredito di 5.000 Euro per danni da infiltrazioni, il giudice di pace ha rilevato che la pendenza di altro giudizio in precedenza introdotto, e relativo allo stesso credito, escludeva la rilevanza del motivo. Il tribunale di Catania con sentenza n. 3023 del 2011, notificata il 5 dicembre 2011, ha rigettato l’appello.

L.C. e M. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 2 febbraio 2012.

Il condominio non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il tribunale ha ritenuto che fosse inammissibile e infondato il motivo con il quale veniva dedotta l’illegittimità delle tabelle millesimali applicate per il riparto delle spese.

Ha rilevato che si trattava di deduzione nuova, inammissibile ex art. 345 c.p.c.. Ha inoltre osservato che non era dirimente la sentenza d’appello con cui era stata dichiarata la nullità della delibera di approvazione delle tabelle millesimali del condominio, trattandosi di sentenza non passata in giudicato.

Ha infine soggiunto che comunque la Delib. posta alla base del decreto ingiuntivo non era stata a suo tempo impugnata, sicchè la validità della Delib. stessa non poteva essere contestata in sede di opposizione all’ingiunzione.

Con il primo motivo parte ricorrente espone che nelle more del giudizio del tribunale, la sentenza della Corte di appello era divenuta irrevocabile. Deduce che il giudice della sentenza qui impugnata, per evitare il rischio di contrasto di giudicati, avrebbe dovuto giudicare diversamente il motivo di appello.

Parte ricorrente sostiene che le tabelle utilizzate per il riparto degli oneri ingiunti erano nulle, come ora definitivamente stabilito dalla sentenza d’appello n. 47/2010 e che “necessario corollario non può essere che la revoca” del decreto ingiuntivo opposto.

Aggiunge che questo argomento era stato fatto proprio dalla sentenza definitiva del tribunale n. 1271/10 prodotta in sede di precisazione delle conclusioni e non considerata dalla sentenza 3023/11.

Ne deriverebbe in contrasto di giudicati in violazione dell’art. 2909 c.c., tra le due sentenze passate in giudicato nelle more e quella qui impugnata.

Il ricorso nega anche che fosse necessario impugnare tutte le delibere successive a quella di approvazione delle tabelle, ed in particolare che fosse necessario impugnare la delibera di approvazione dei bilanci: argomenta questa tesi, che è quella che affronta specificamente la ratio decidendi, sostenendo che “altrimenti i condomini avrebbero dovuto incardinare un giudizio per ogni delibera di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi” e che invece “opportunamente è stata spiegata opposizione all’ingiunzione di pagamento per evitare che questa divenisse irrevocabile”.

3) Il ricorso è infondato.

Le Sezioni unite hanno da tempo spiegato (Cass. SU. 4421/07) che “il principio di inesecutività del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua originaria invalidità assoluta è derogato, nella disciplina del condominio, da un sistema normativo che mira all’immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli d’autonoma considerazione, sicchè il giudice non ha il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell’impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137 c.c., comma 2, l’esecuzione della delibera.

Non osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell’opposizione all’ingiunzione e di accoglimento dell’impugnativa della delibera, poichè le conseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell’indebito”.

Hanno aggiunto che: “Nel procedimento di opposizione a Decreto Ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative Delib. assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette Delib. siano state impugnate” (Cass. SU 26229/09).

Ora, nel caso di specie non solo il decreto ingiuntivo è legittimo perchè emesso sulla base di delibera ritualmente approvata, che ne consentiva quindi l’esecutività, ma la Delib. di riparto delle spese non è stata neppure impugnata, come puntualmente rilevato dal tribunale.

Ciò impedisce di ritenere inefficace l’ingiunzione, che tale diviene solo se nelle more dell’opposizione a essa, venga annullata la delibera di riparto opportunamente impugnata (cfr. Cass. 19938/12).

3.1) La circostanza che presupposto della delibera di riparto, emessa e non impugnata, fosse una tabella millesimale sub iudice non impediva che facesse il suo corso il sistema normativo speciale voluto dal legislatore per il condominio.

Solo sarebbe stato possibile, qualora la Delib. di riparto fosse stata impugnata, sospendere la relativa causa in attesa della definizione di quella che è stata poi decisa con la sentenza della Corte di appello n. 121/07 e, a cascata, sospendere quella di opposizione a decreto ingiuntivo.

Mancate, per scelta difensiva della parte ricorrente, queste opportunità, il decreto ingiuntivo era stato legittimamente emesso e non è vanificato, in sede di legittimità, dall’esito del giudizio sulle tabelle. La verifica degli effetti di questo pronunciamento imporrebbe uno scrutinio di merito che non è qui consentito e che la parte ricorrente, anche alla stregua di quanto indicato nelle sentenze di cui sopra, può, se sussistono le condizioni, ricercare in altra sede.

L’annullamento delle tabelle non ha infatti un effetto automatico sulla nullità della delibera di spesa non impugnata e tanto meno sulla ingiunzione conseguente a questa ultima.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso; non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato. Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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