Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4675 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26404-2014 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 12,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CASCIARO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CITTADINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI

BALDELLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 352/2014 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. R.G. impugnava il provvedimento di avvenuta iscrizione ipotecaria – comunicatogli il 3.05.2011 – per l’importo di Euro 42.230,74 non preceduta dalla preventiva notifica della cartella esattoriale e degli avvisi di accertamento.

La CTP di Genova respingeva il ricorso con sentenza appellata dal contribuente.

La CTR della Liguria respingeva il gravame sul rilievo che la cartella risultava notificata presso la residenza fiscale del contribuente in via (OMISSIS), dove era stata consegnata a persona addetta alla casa, aggiungendo che, peraltro, in ordine a detta cartella, il ricorrente aveva anche presentato domanda di annullamento in autotutela per l’imposta dell’annualità 2005, chiedendo lo sgravio della cartella esattoriale.

r.G. ricorre sulla base di tre motivi avverso la sentenza n. 352/5/2013depoistata il 21.03.2014.

La società Equitalia Sud s.p.a. e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2.Con la prima censura si lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 60 e 26, ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere i giudici regionali erroneamente ritenuto correttamente notificata la cartella presso un domicilio diverso da quello reale, assumendo che l’istanza di annullamento in autotutela di quell’atto tributario confermava la legittimità delle operazioni notificatorie.

Deduce il ricorrente che, perchè possa ritenersi valida, la notificazione deve avvenire attraverso vie legali in quanto atti recettizi.

3.Con la seconda censura, che deduce violazione del D.P.R. cit., art. 26, ex art. 360 c.p.c., n. 3), si lamenta l’illegittimità della notificazione della cartella, richiamando il procedimento notificatorio come regolato dall’art. 138 c.p.c. e ss.

4.Con il terzo mezzo, il contribuente lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 77 e 50, per avere il decidente erroneamente affermato la legittimità della iscrizione ipotecaria pur in assenza della preventiva comunicazione contenente l’avviso che, in mancanza di pagamento del debito tributario, sarà iscritta l’ipoteca, senza considerare che la carenza della preventiva comunicazione aveva viziato la procedura di iscrizione di ipoteca.

5. Le prime due censure, che possono essere scrutinate congiuntamente, sono inammissibili prima che destituite di fondamento, in quanto noh attingono entrambe le rationes decidendi che fondano la sentenza impugnata.

6.11 decidente ha affermato che, pur avendo il contribuente la residenza anagrafica in (OMISSIS), la sua residenza fiscale era in Genova alla via (OMISSIS), dove la cartella era stata consegnata a mani di persona addetta alla casa, asserendo altresì che ” il ricorrente ebbe a presentare istanza di autotutela di annullamento della cartella, senza nulla eccepire in merito ai vizi di notificazione” argomentazione che ha certamente influito sul dispositivo della decisione, ma che non viene censurata dal contribuente.

7. Occorre, nel merito, evidenziare che a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte ed inoltre che “in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo, mentre il D.P.R. n. 600 cit., art. 60, prevede che “è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano” e che “in tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, ma non precisa particolari requisiti formali per tale elezione di domicilio, onde se, come nella specie è pacifico, il contribuente abbia indicato proprio nella dichiarazione annuale espressamente il proprio indirizzo situato nel Comune di domicilio fiscale, tale indicazione non può che equivalere ad elezione di domicilio nel suddetto indirizzo. Peraltro, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, ha affermato che, in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo, atteso che l’indicazione del Comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 4, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento), essendo appena il caso di evidenziare che il principio sopra riportato non può ovviamente essere letto “a senso unico”((Cass. n. 23024 e 15258 del 2015; 25680 del 14/12/2016).

Peraltro, il contribuente non ha negato di aver proposto istanza di annullamento in autotutela della cartella che dimostra l’avvenuta conoscenza delle stessa.

8.La terza censura è inammissibile, in quanto che presuppone la proposizione delle relative questioni già nella fase di merito, in primis, nel giudizio di prime cure.

Il ricorrente che proponga una questione ha l’onere, difatti, di allegare l’avvenuta deduzione della questione nel giudizio di appello ed anche di indicare in quale atto processuale del giudizio precedente, in modo da consentire alla corte l’accertamento ex actis della veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 16502/2017, in motiv; n. 9138/2016). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; più di recente, v. Cass. Sez. 6 – 1, 09/07/2013 n. 17041; n. 25319/2017; n. 907/2018; n. 15430/2018).

Onere, che nella specie, il contribuente non ha assolto.

9.11 ricorso va dunque respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla concessionaria e dell’ente finanziario che liquida per la prima in Euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge; per il secondo in Euro 4000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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